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Personale ed Organizzazione
10/12/2015

Si chiede se in un comune privo di dirigenti ma con funzionari P.O., al Segretario comunale, già incaricato della responsabilità di prevenzione della corruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190), della trasparenza ed integrità (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e della gestione (ex art. 97, comma 4, lett. d) T.U.) dei Servizi Affari generali e contenzioso, in presenza di norme comunali che stabiliscono la eccezionalità e temporaneità di incarichi al segretario, il Sindaco possa assegnare allo stesso anche la responsabilità dei Servizi sociali. A parte tutto, si ritiene sussistere un contrasto tra tale tipologia di gestione che prevede erogazione di contributi per stati di bisogno (indigenza, canoni locazioni, ecc.) e la funzione di prevenzione della corruzione. Il Piano anticorruzione, tra l’altro, prevede che al segretario non possono essere conferiti incarichi dirigenziali “se non per accertata ed oggettiva situazione di impossibilità al conferimento dell’incarico di gestione a funzionari dell’Ente”.

a cura di Luca Primicerio

In merito alla presunta incompatibilità tra la gestione dei servizi sociali ed il compito di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, giova evidenziare che il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con Circ. 29 luglio 2013, n. 3 ha ritenuto che “la scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Inoltre, nell’effettuare la scelta occorre tener conto dell’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.

Analogamente, secondo le indicazioni fornite dall’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di un’area organizzativa con posizione apicale, può essere nominato responsabile della prevenzione della corruzione se l’area organizzativa non corrisponde a settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione (ad es., ufficio contratti e gestione del patrimonio) o all’ufficio di disciplina (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Anticorruzione).

Ne discende che il segretario, seppure assegnatario della responsabilità di settori determinati, può essere nominato responsabile della prevenzione della corruzione, a condizione che i settori da lui diretti non rientrino tra quelli più tradizionalmente esposti al rischio corruzione quali, a titolo esemplificativo, quelli individuati nella Circolare e nell’atto Anac prima citati.

Con particolare riferimento al caso in specie, i servizi sociali non dovrebbero rientrare tra quelli che tradizionalmente sono esposti al rischio corruzione, con la conseguenza che l’atto di conferimento al segretario sarebbe, sotto tale profilo, legittimo.

A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento al rispetto delle norme adottate dal Comune scrivente in relazione agli incarichi conferibili al Segretario.

Giova, al riguardo, ricordare che l’art. 97, comma 4, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il segretario comunale o provinciale esercita ogni funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti oppure conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.

L’art. 117, comma 6 della Costituzione stabilisce, fra l’altro, che i Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Dal quadro normativo che precede, emerge che laddove un Comune, come sembrerebbe essere accaduto nel caso in specie, abbia esercitato la potestà regolamentare prevedendo l’eccezionalità e la temporaneità degli incarichi al segretario, il conferimento di incarichi come quelli cui il quesito fa riferimento in via non temporanea rappresenterebbe una violazione della norma regolamentare, con conseguente illegittimità del relativo provvedimento.

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