12/12/2015 – Il consigliere non gestisce

Il consigliere non gestisce 

Italia OggiVenerdì, 11 Dicembre 2015

Le deleghe conferite ai consiglieri comunali con decreto sindacale possono determinare un’ impropria commistione tra funzioni di governo e funzioni di controllo politico? Nell’ ambito dell’ autonomia statutaria dell’ ente locale, sancita dall’ art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell’ organo cui si riferisce. Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all’ esame e alla cura di situazioni particolari che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale in qualità di componente di un organo collegiale, quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto. Poiché il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, ne scaturisce l’ esigenza di evitare una incongrua commistione nell’ ambito dell’ attività di controllo. Tale criterio generale può ritenersi derogabile solo in taluni casi previsti dalla legge. In proposito, il Tar Toscana, con decisione n. 1284/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare «l’ inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato». Considerato che, nel caso di specie, le norme statutarie non contengono un’ espressa previsione che consenta l’ attribuzione di deleghe ai consiglieri, potrebbe determinarsi con la suddetta attribuzione una situazione, perlomeno potenziale, di conflitto di interesse. A rafforzare tale orientamento soccorre il parere n. 4883/11 reso in data 17 ottobre 2012 dal consiglio di stato che, in un caso analogo, ha affermato di non condividere l’ argomentazione difensiva dell’ amministrazione secondo cui, mancando nella normativa comunale un’ esplicita previsione che vieti al sindaco di conferire ai consiglieri comunali deleghe di studio e consulenza, il loro conferimento sarebbe legittimo. SURROGA Ricorrono i presupposti per l’ applicazione dell’ art. 141, comma 1, lett. b) n. 4 del Tuel qualora il consiglio possa procedere alla surroga di uno solo dei due consiglieri da ultimo dimessisi, attribuendo il seggio al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ ultimo eletto? Nella fattispecie in esame, il comune ha rinnovato i propri organi a seguito delle elezioni amministrative, in esito alle quali sono stati eletti, oltre al sindaco, dodici consiglieri. Nel corso della consiliatura hanno rassegnato le dimissioni quattro consiglieri che sono stati surrogati con apposite delibere adottate, in seconda convocazione, con la presenza di quattro consiglieri. In merito al quorum necessario al fine della validità delle sedute, il segretario comunale ha reso parere favorevole in quanto l’ art. 273, comma 6, del Tuel detta una disciplina transitoria che legittima l’ applicazione dell’ art. 127 del T.u. n. 148/1915, fino all’ adeguamento della normativa locale ai criteri indicati dal citato decreto legislativo n. 267/00. Peraltro, il comune non ha adottato una disciplina regolamentare concernente il quorum per le sedute di seconda convocazione avverso le deliberazioni di surroga è stato proposto ricorso al Tar e, nelle more della pronuncia del giudice amministrativo, il consiglio di stato ha sospeso l’ efficacia degli atti impugnati accogliendo la relativa richiesta di sospensiva. Precedentemente a tale pronuncia si erano dimessi altri due consiglieri, e, poiché il consigliere dimessosi per primo non è più surrogabile per assenza di ulteriori candidati nella medesima lista, da alcuni consiglieri è stata formulata istanza ai sensi dell’ art. 141, comma 1, lett. b) n. 4 del Tuel. Nel caso di specie, però, non sussistono i presupposti giustificativi per l’ applicazione del richiamato art. 141 in quanto il consiglio è tenuto a provvedere alla surroga del consigliere dimessosi per secondo, ai sensi degli artt. 38, comma 8, e 45, comma 1, attribuendo il seggio al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ ultimo eletto. Infatti, solamente uno dei due consiglieri dimessosi successivamente non sarebbe surrogabile per mancanza di ulteriori candidati nella medesima lista. Le norme citate, peraltro, impongono al consiglio l’ obbligo di procedere alla surroga, configurando, quindi, la relativa attività come vincolata e non facoltativa. Inoltre, lo statuto del comune, prevede la presenza della metà dei consiglieri per la validità delle sedute. Pertanto, il consiglio, potendo funzionare anche con la presenza di sei consiglieri, dovrà procedere alla surroga del consigliere, elevando a sette il numero dei propri componenti. Infine, anche qualora dovesse intervenire l’ annullamento delle delibere consiliari da parte del Tar adito, i medesimi atti potranno essere comunque adottati nuovamente rispettando gli eventuali criteri dettati dal giudice amministrativo con riferimento al quorum necessario al fine della validità della seduta

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