07/12/2015 – Il servizio del segretario per una parte dell’anno «taglia» anche i diritti di rogito

Il servizio del segretario per una parte dell’anno «taglia» anche i diritti di rogito

di Arturo Bianco

 

L’ammontare dei diritti di rogito che un Comune o una Provincia deve liquidare al segretario va fissato in relazione al trattamento economico percepito per il periodo in cui è stato in servizio e non si deve fare riferimento al compenso che gli spetta su base annua. È questo il principio stabilito dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 5183/2015 (su cui si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 18 novembre). Di conseguenza, rigettando il ricorso presentato da un segretario, il giudice amministrativo di secondo grado ha stabilito che se un segretario è stato in servizio presso un Comune per una parte limitata dell’anno, il compenso deve essere calcolato con riferimento a quel periodo e non all’intero anno.

La sentenza giunge a questa conclusione essenzialmente sulla base delle seguenti considerazioni. In primo luogo, il compenso ha natura accessoria, in quanto si aggiunge a quello fondamentale, remunera «una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale» e infine perché riguarda un’attribuzione che «eccede l’ambito della attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego».

La seconda ragione per cui il compenso va calcolato in relazione al periodo di svolgimento dell’attività presso l’ente discende direttamente dal principio fissato dall’articolo 36 della Costituzione, che stabilisce il principio della proporzionalità tra la retribuzione e «la quantità e qualità del suo lavoro».

La terza ragione è data dall’applicazione delle previsioni del Dlgs 165/2001, in particolare dell’articolo 7, comma 5, che prevede il divieto di erogare salario accessorio che non corrisponda alle «prestazioni effettivamente rese».

Occorre ricordare che, attualmente, sulla base delle previsioni del Dl 90/2014, per come interpretate dalla deliberazione della sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 21/2015, questi compensi vanno erogati solo ai segretari di fascia C, che possono prestare servizio nei Comuni fino a 3mila abitanti e che non sono equiparati ai dirigenti. Scelta che ha provocato la presentazione di numerosi ricorsi dinanzi ai giudici del lavoro, di cui si attendono gli esiti a partire dalle prossime settimane.

 

Si tratta di un commento alla sentenza n. 5183/2015 del Consiglio di Stato

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