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La mancata vigilanza sulle partecipazioni societarie si configura come danno erariale

I comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, ad un effettivo monitoraggio sull’andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell’ente.

Si ricorda, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. Veneto, nella deliberazione n. 529 depositata il 20 novembre 2015.

Il legislatore nazionale, nel corso degli ultimi anni, ha introdotto vari vincoli ed obblighi in materia di società partecipate, al fine di limitare le ricadute negative sui bilanci pubblici derivanti dalle perdite, talvolta reiterate, registrate dalle società partecipate da enti pubblici.

In tale orizzonte normativo si pongono varie disposizioni, tra le quali l’articolo 3, commi 27, 28, 29 della legge 244/2007 e l’articolo 1, comma 569, della legge 147/2013 (oltre ad altre, poi abrogate dalla legge 147/2013).

Da ultimo, l’articolo 1, comma 611, della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), ha introdotto nuove disposizioni in materia di società partecipate.

Nello specifico è stato imposto l’avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, tale da consentire, entro il 31 dicembre 2015, la riduzione degli oneri, il miglioramento in termini di economicità ed efficienza, ovvero la cessione di quelle non coerenti con il perseguimento delle finalità dell’ente interessato.

Il richiamato iter di razionalizzazione deve tener conto, in base alla norma, di predeterminati criteri, ovvero:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A chiusura del processo di razionalizzazione, i legali rappresentanti degli enti dovranno predisporre, entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti, che dovrà poi essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

Ciò a ribadire che l’intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi, sull’adempimento degli obblighi contrattuali), d’indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es., sotto l’aspetto dell’analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano.

La partecipazione legittima in organismi societari, che svolgono attività “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, richiede, in sostanza, una valutazione in ordine alla stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell’ente.

Inoltre, in occasione della delibera ricognitiva delle partecipazioni, l’amministrazione deve valutare non solo i presupposti di legge per il mantenimento delle stesse, bensì anche verificare se l’andamento complessivo della gestione sia conforme ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa condotta secondo schemi di diritto civile.

In definitiva, l’ente è tenuto ad effettuare approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell’attività societaria. Ciò, rispetto:

– alla missione istituzionale dell’ente;

– all’effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché in merito a relativi costi/benefici;

– all’appropriatezza del modulo gestionale;

– alla comparazione con i vantaggio/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;

– alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico e efficiente, in un’ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

Soprattutto in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, l’ente è tenuto a mantenere un costante, attento e prudente monitoraggio sull’andamento economico della società, anche al fine di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificano a monte la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.

La decisione partecipativa, dalla prima assunzione alle successive scelte strategiche, presuppone in capo all’ente locale una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell’azione amministrativa ex articolo 97 della Costituzione.

Non si può inoltre prescindere da un costante e attento monitoraggio in ordine all’effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché da tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che interessino, nel corso della vita della società, gli elementi valutati in origine.

Emergono, quindi, per le amministrazioni pubbliche controllanti importanti obblighi e adempimenti per mettere a punto idonei strumenti di corporate governance.

A tal fine, come evidenziato dai magistrati contabili, è necessario prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di supportare efficacemente gli organi di governo nel monitoraggio delle società partecipate.

Leggi la deliberazione

CC Sez. controllo Veneto del. n. 529-15

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