16.04.2015 – Sulla qualifica dirigenziale per le vecchie mobilità la parola alle sezioni Unite della Cassazione

Sulla qualifica dirigenziale per le vecchie mobilità la parola alle sezioni Unite della Cassazione

di Paola Cosmai

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Con l’ordinanza 6369/2015 la sezione Lavoro della Cassazione rimette alle sezioni Unite la soluzione di quale debba essere il regime di inquadramento dei segretari generali transitati in mobilità volontaria (ex articolo 18 del Dpr 465/1997) presso altre amministrazioni prima dell’entrata in vigore della legge 311/2004. Solo per i trasferimenti successivi, infatti, l’articolo 1, comma 49, ne ha previsto l’inserimento in dotazione organica con la qualifica dirigenziale, qualora avessero maturato almeno tre anni servizio come segretari comunali.

L’orientamento «tradizionale» 

La questione trae origine dalla disparità di trattamento riscontrata nei confronti di quei segretari comunali che, benché inseriti nella fascia equiparata al livello dirigenziale ma avendo i tre anni di anzianità nel ruolo effettivo, solo per aver optato per l’assunzione a tempo indeterminato nell’organico amministrativo degli enti prima della riforma della legge 311 non hanno potuto conseguire il beneficio dell’inquadramento nel più elevato grado gerarchico da quest’ultima prevista, per un’evidente lacuna legislativa di carattere intertemporale. Lacuna foriera di notevole contenzioso, risolto negativamente per i dipendenti interessati dalla Suprema Corte con una serie di pronunce delle quali l’ordinanza dà atto e i cui approdi, evidentemente, ritiene opportuno rivedere. Il tradizionale orientamento, fondato sul principio del tempus regit actum, fa leva sulla disciplina generale della procedura di mobilità dei pubblici dipendenti, già dettata dal Dpr 352/1988 e implicitamente confermata dopo la “privatizzazione” dall’articolo 30 del Dlgs 165/2001, secondo cui il lavoratore trasferito risolve ogni precedente rapporto con l’ente di provenienza; pertanto, deve essere inquadrato in quello di destinazione in base all’anzianità di qualifica, conservando, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione di un assegno ad personamriassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Queste disposizioni sono state poi riprese, per la categoria dei segretari, dal Dpr 465, in cui è prevista un’analoga modalità di reinquadramento e trattamento retributivo che, secondo questa rigorosa impostazione, costituisce l’unica forma di garanzia per il funzionario che abbia optato per la mobilità nei ruoli amministrativi, atteso che non avrebbe senso tutelarlo economicamente se il decreto gli avesse accordato anche il diritto alla conservazione dell’inquadramento giuridico già in godimento presso l’ente locale di provenienza quale segretario generale (Corte di Cassazione – sezione Lavoro n. 165/2014, n. 7730/2007 e n. 10449/2006). Del resto, il dipendente trasferito si inserisce in una nuova organizzazione che ha diverse funzioni e struttura, risolvendo il precedente rapporto, sicché il suo inquadramento, come già sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, deve basarsi esclusivamente sul livello e la qualifica posseduti alla presentazione della domanda di mobilità, risultando impermeabile sia alle successive modifiche eventualmente intervenute presso l’ente cedente (Consiglio di Stato, 30 gennaio 2006, n. 260), sia alla discrezionalità dell’amministrazione di destinazione che non può assegnargli un inquadramento differente (Consiglio di Stato, 24 gennaio 2005, n. 109), anche tenuto conto del principio costituzionale del pubblico concorso che regola l’accesso alle qualifiche superiori (per tutte Corte Costituzionale n. 1/1999).

I nuovi dubbi interpretativi 

Rivedendo il proprio orientamento consolidato, tuttavia, la Cassazione ha osservato che l’articolo 1, comma 48, della legge 311/2004 ha ad oggetto la disciplina tanto delle procedure di mobilità in itinere quanto di quelle successive rispetto alla data di entrata in vigore della normativa, disponendo che «in caso di mobilita, presso altre Pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso». Tuttavia, il successivo comma 49 sembra rivolgersi proprio alle procedure di mobilità già concluse, dove dispone che «nell’ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all’articolo 18 del regolamento di cui al Dpr 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carente di organico, previo consenso dell’interessato, al sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di morbilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria». In conclusione, a giudizio della sezione, l’articolo 1, comma 49, potrebbe aver voluto proprio sanare la disparità di trattamento tra i segretari che avevano optato per la mobilità nei ranghi amministrativi prima del 1° gennaio 2002 e quelli che lo avevano fatto successivamente a tale data, sia pure con identità di requisiti. Ne consegue, per il collegio, la necessità di investire le sezioni Unite sul questa questione di massima importanza, sia per l’evidente disparità di trattamento che potrebbe derivare dal nuovo indirizzo giurisprudenziale, sia per la permanenza di orientamenti contrari tra i giudici di merito, sia, ancora, per l’accelerazione che il dettato di un principio di diritto univoco potrebbe imprimere ai numerosi processi pendenti in materia.

 

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