31/08/2015 – Alcune brevi riflessioni sulla responsabilità degli organi politici, anche alla luce di quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge-delega di riforma della P.A.).

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LOMBARDIA – sentenza 4 agosto 2015 n. 142 – Pres. f.f. Motolese, Rel. Madeo – Procura regionale c. R. B. e altri (Avv.ti Bezzi, Prandelli ed Asaro) P.M.  Scarpa.

1. Responsabilità amministrativa – Organi politici – Responsabilità amministrativa – Decisioni adottate in base a parere di organi tecnici – Colpa grave – Non sussiste.

2. Responsabilità amministrativa – Giurisdizione contabile – Conflitto d’interesse tra i convenuti in giudizio – Costituzione in giudizio di tutti i convenuti con il medesimo avvocato – Conflitto d’interesse rilevabile dal giudice – Dichiarazione di contumacia dei convenuti in presenza di acclarato conflitto d’interessi.

3. Responsabilità amministrativa – Giurisdizione contabile – Enti locali – Disporre di personale tecnico – Esigenza organizzativa permanente – Sussiste – Affidamento incarichi tecnici temporanei a personale esterno – Forma atipica di assunzione – Elusione in materia di assunzione personale – Sussiste – Elusione contenimento spesa per il personale – Sussiste.

4. Responsabilità amministrativa – Giurisdizione contabile – Affidamento incarichi a personale esterno – Natura fiduciaria – Sussiste – Sindacabilità giurisdizionale criteri scelta personale esterno – Sussiste – Verifica di professionalità interne prima di affidamento incarico – Necessaria – Scelta personale esterno con forma di pubblicità – Necessaria.

1. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti la colpevolezza degli organi politici, che hanno posto in essere provvedimenti ritenuti forieri di danno, può non assurgere a gravità perseguibile solo nel caso in cui gli stessi abbiano adottato le contestate decisioni sulla base del parere di un organo tecnico.

2. Quando i convenuti in un giudizio di responsabilità amministrativa si costituiscono congiuntamente con unica memoria del medesimo difensore e tra loro sussiste il conflitto d’interessi evidente e reale ciò comporta – per pacifica e risalente giurisprudenza – la nullità della costituzione in giudizio e la conseguente contumacia dei convenuti.

3. Avere dipendenti con professionalità tecniche rappresenta per l’ente locale un’esigenza organizzativa che si configura come permanente, ne consegue che l’ente locale non può far ricorso all’affidamento d’incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, perché questa esternalizzazione si tradurrebbe in una forma atipica di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale.

4. Anche quando gli affidamenti d’incarichi al personale esterno all’ente hanno carattere fiduciario, ciò non può debordare nell’arbitrio, ma deve comunque corrispondere a dei canoni (sindacabili in sede contabile) di ragionevolezza e buona amministrazione e, conseguentemente, occorre prima verificare le professionalità disponibili all’interno e l’acquisizione di personale dall’esterno deve essere condotta a seguito d’idonea pubblicità.



 

 

MASSIMO PERIN

(Consigliere della Corte dei conti)

Alcune brevi riflessioni sulla responsabilità degli organi politici, anche alla luce di quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge-delega di riforma della P.A.).



Nel primo titolo della massima è ripreso il principio espresso dai giudici della Sezione Lombardia dove si rammenta che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, la colpevolezza degli organi politici che hanno adottato i provvedimenti ritenuti forieri di danno, non raggiunge la gravità perseguibile soltanto quando gli stessi abbiano assunto le contestate decisioni sulla base del parere di un organo tecnico.

Questo principio risponde ai criteri di separazione tra l’attività d’indirizzo e controllo e quella di gestione, criterio presente anche nello stesso ordinamento comunitario, attraverso il criterio della ripartizione precisa delle competenze, dove il principio di separazione delle funzioni tra organismi pubblici è sempre ricordato, perché utile all’efficienza, alla trasparenza e all’imparzialità, tenuto conto che la separazione delle funzioni è necessaria per il completamento di criteri quali l’autonomia e la responsabilizzazione.

Si deve tenere in conto che per l’ordinamento comunitario i cittadini europei hanno diritto ad una buona amministrazione, perché le questioni che riguardano loro devono essere trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione (cfr. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, – 2007/c 303/01); ebbene, fondamentale per la buona amministrazione è la corretta ripartizione delle competenze e, giustamente, a tutela del principio d’imparzialità (indispensabile per la buona amministrazione) è necessario che gli organismi politici non si ingeriscano nella gestione amministrativa.

A questo punto, una volta fissati gli obiettivi e i programmi da parte dell’organo politico, spetterà alla dirigenza svolgere l’attività di gestione, mentre tornerà nuovamente all’organo politico il compito di verifica e di controllo dei risultati raggiunti dalla dirigenza.

Con questo principio di separazione tra politica e amministrazione, la politica spetta agli organi di governo (governo nazionale, consigli regionali, giunte e presidenti o sindaci a livello regionale, provinciale e comunale), mentre l’attività amministrativa compete ai dirigenti.

Normativamente il criterio della separazione tra politica e amministrazione si rinviene nella legge dell’8.6.1990 n. 142, la quale all’art. 51 comma 2, sanciva la distinzione tra politica e gestione precisando che, in base ad essa: «spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge o lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell’Ente».

In seguito, con l’art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, il predetto principio è stato esteso a tutte le pubbliche amministrazioni, conseguentemente si stabilisce che «gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite».

Allo stesso modo, il criterio della separazione si rinviene anche nel D.Lgs. n. 165 del 2001 riguardante il lavoro alle dipendenze di tutte le pubbliche amministrazioni (artt. 4 e 14).

Infine, nel T.U.E.L. il principio di separazione tra la responsabilità d’indirizzo e controllo politico amministrativo e la verifica dei risultati, posti in capo agli organi politici e attività gestionale amministrativa finanziaria e tecnica attribuita ai dirigenti, è richiamato all’art 107, comma 1.

Dalle norme richiamate, ma anche dalle diverse iniziative di riforma o miglioramento della pubblica amministrazione, la distinzione tra indirizzo politico amministrativo da un lato e attività gestionale dall’altro, è abbastanza netta e in corso di ulteriore accentuazione; semmai, il problema riguarda la possibilità rendere effettiva la distinzione (cfr. Salvatore Bianca, come dopo richiamato nei documenti correlati), liberando – cosa tra l’altro non sempre facile – la gestione amministrativa dalla pressione politica, spesso invasiva.

Conseguentemente, per scelta legislativa e in ossequio ai criteri d’imparzialità, gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre ai dirigenti, responsabili della gestione e dei relativi risultati, spetta in generale la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

Ebbene in questo quadro normativo abbastanza chiaro, sul quale sia la giurisprudenza amministrativa, sia quella contabile di responsabilità, sono coerenti con il disegno legislativo e nelle proprie decisioni, fissando correttamente i confini tra amministrazione e politica, il legislatore ha ritenuto di intervenire ancora con la legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente le deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevedendo all’art. 11, lettera m), la «ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l’attività gestionale».

Questa norma che sarà la fonte del successivo decreto governativo delegato, nasconde una certa ambiguità se non addirittura il sospetto di essere stata inserita per mandare indenni gli amministratori politici quando s’ingeriscono pienamente nelle scelte amministrative dell’ente pubblico.

La giurisprudenza della Corte dei conti, quando afferma la responsabilità amministrativa di un sindaco o di un organo politico valuta sempre il grado di coinvolgimento di quest’ultimo nell’atto di gestione e la responsabilità viene affermata soltanto quando l’organo politico è il vero attore della malagestione, perché i dirigenti o si erano opposti all’atto o erano stati pretermessi.

Prevedere nella legge delega che la responsabilità amministrativa sia solo ed esclusivamente imputabile ai dirigenti non convince, perché nella norma doveva essere indicata anche la possibilità di opporsi da parte dei dirigenti (senza subire ritorsioni) alle direttive politiche quando queste sono (come spesso avviene) illegittime e foriere di spreco finanziario, perché dettate da scelte di clientela politica (o addirittura da finalità illecite).

Appare probabile che il disegno di questo legislatore sia mosso dall’intento di salvaguardare l’interesse politico di non sottoporre a responsabilità patrimoniale (che poi è sempre limitata al dolo e alla colpa grave) gli attori della scena politica, anche quando sbagliano e sprecano inutilmente le risorse tratte dai tributi versati dai cittadini.

Se il decreto delegato dovesse esprimersi in questo senso (immunità patrimoniale politica e responsabilità esclusiva solo per i dirigenti), la violazione dell’art. 28 della Costituzione è evidente, perché, come affermato dalla dottrina giuridica, questa norma ha avuto il merito di infrangere il principio d’immunità dello Stato che si traduceva nell’affermazione che la p.a. (con i suoi agenti) non può commettere un illecito.

L’art. 28 prevede la responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini, affiancata alla responsabilità civile dello Stato e degli Enti pubblici.

Quando il pregiudizio arrecato ai cittadini è stato risarcito è necessario, in via di rivalsa, accertare le responsabilità (limitate sempre al dolo e alla colpa grave) dell’autore della condotta dannosa, affinché gli effetti patrimoniali di essa non siano solo e sempre a carico della collettività.

In egual maniera, quando l’agente pubblico arreca un danno all’amministrazione (sprechi, illegittimità dannose, fatti illeciti, ecc…) è necessario accertare le responsabilità, con le conseguenti misure patrimoniali, nei confronti di chi ha dato corso alle condotte pregiudizievoli.

Non è costituzionalmente pensabile che una parte pubblica (l’organo politico) possa arrecare danni alla collettività, imputando la responsabilità solo a chi ricopre una carica dirigenziale e non ha avuto nessuna condotta in rapporto di causalità con la gestione che ha prodotto quel danno.

Un conto è garantire al personale politico un’immunità per le funzioni alte dell’agire politico (es. immunità parlamentare per la funzione legislativa o quella normativa e di controllo nelle assemblee elettive), perché esiste l’interesse dell’ordinamento di garantire al personale politico la serenità civile, per evitare possibili strumentalizzazioni delle funzioni giudiziarie a fini di costrizione e/o minaccia.

Diverso è garantire, invece, l’impunità assoluta per danni finanziari arrecati in attività di gestione attraverso azioni illegittime e illecite.

Una configurazione di questo tipo diventerebbe un altro odioso privilegio, perché si consentirebbe l’arbitrio amministrativo, dove il personale politico non rischierebbe nulla dal punto di vista patrimoniale, anzi scaricherebbe la responsabilità sul personale burocratico, il quale si troverebbe pure a dovere pagare danni per azioni amministrative non volute e casomai solo subite attraverso pressioni, probabilmente anche minacciose (es. rimozione dall’incarico, forme più o meno occulte di mobbing, ecc…).

Eppure l’ordinamento ha già previsto tutta una serie di garanzie per lo svolgimento sereno delle funzioni amministrative da parte degli organi politici, quali l’insindacabilità delle scelte discrezionali (quando non irragionevoli e, dunque, non viziate da eccesso di potere), la limitazione della responsabilità solo al dolo e alla colpa grave, potere di riduzione degli addebiti, intrasmissibilità del danno agli eredi, salvo l’indebito arricchimento, ecc…).

Ovviamente, tutto ciò non basta se questo legislatore ha ritenuto di inserire una norma di questo tipo, probabilmente perché qualcuno vuole fare amministrazione attiva senza rischiare nulla, scaricando, così, la responsabilità su altri.

Eppure, questa linea di nuove forme di (ir)responsabilità contrasta con la regola costituzionale del «buon andamento» della pubblica amministrazione, perché la lettura di questo principio oggi stabilisce che le risorse pubbliche siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi prefissati e, di conseguenza, non si devono sprecare (ancora in questi giorni la Corte Costituzione ha ribadito tale lettura del principio in parola, (cfr. la sentenza n. 188 del 24.7.2015).

Si può avere il rispetto del buon andamento e del diritto ad avere una buona amministrazione quando chi decide spese irragionevoli, illegittime e illecite, si chiama fuori dalla responsabilità patrimoniale, trasferendola (come vorrebbe la norma in parola) ad altri.

In questo senso, induce altro sospetto che l’intenzione di questo legislatore sia solo quella di salvaguardare l’organo politico dalla responsabilità, l’abolizione della figura del Segretario comunale e Provinciale stabilita all’art. 11, comma 1, punto 4 (cfr. abolizione dei Segretari comunali, http://www.segretaricomunalivighenzi.it/abolizione-dei-segretari-comunali-oliveri-3-1).

La norma in parola è assai scarna, essa stabilisce in modo freddo l’abolizione di questa figura, la quale dopo la quasi totale abolizione dei controlli presso gli enti territoriali era l’ultimo freno all’illegittimità amministrativa e ai rischi della corruzione.

Le funzioni svolte dal Segretario saranno attribuite alla Dirigenza dell’ente locale, proprio a quella che dovrebbe farsi carico della responsabilità degli organi politici.

È doveroso ricordare che autonomia di gestione significa anche responsabilizzazione della funzione, perché con le gestioni pubbliche si utilizzano le risorse di tutti e la collettività, proprio per la regola del buon andamento e della buona amministrazione, chiede di essere tutelata dallo spreco e dalla malagestione (oltre che dai tantissimi illeciti penali di cui tutti i giorni i media ricordano l’esistenza e la frequenza, specialmente negli enti territoriali).

Si deve ora solo sperare che la lettura della norma da parte del legislatore delegato si attenga ai principi della giurisprudenza contabile e amministrativa (come quello ricordato nell’odierna sentenza) e non vada oltre, per cercare nuove forme d’impunità/immunità, dove lo scardinare le regole viene codificato, specialmente in un momento storico come questo, dove nella pubblica amministrazione si assiste, quasi ogni giorno, a illeciti e sprechi non più sostenibili per una sana economia moderna.

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Documenti correlati:

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 3 maggio 2013, la quale ha affermato che nel nostro ordinamento il principio di separazione tra funzioni d’indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti, introdotto dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è stato poi «accentuato» dal legislatore, proprio per porre i dirigenti (generali) in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principî d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Tale rafforzamento si è realizzato, dapprima, con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e, poi, con il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, la separazione tra funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisce ormai un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell’art. 97 Cost. L’individuazione dell’esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell’organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa, però, spetta al legislatore. A sua volta, tale potere incontra un limite nello stesso art. 97 Cost.: nell’identificare gli atti d’indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l’imparzialità della pubblica amministrazione. Pag. web http://www.lexitalia.it/a/2013/6146.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 10 dicembre 2012, il quale ha affermato che a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai dirigenti è stata attribuita la competenza esclusiva nella gestione dell’attività amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico; con specifico riguardo agli enti locali, il D.Lgs n. 267/2000 dispone all’art. 107 che gli statuti e i regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti, a cui è tra l’altro attribuita espressamente la presidenza delle commissioni di concorso. Pag. web http://www.lexitalia.it/a/2012/4463.

CORTE DEI CONTI, SEZ. I GIUR. CENTRALE D’APPELLO – sentenza 4 febbraio 2015 n. 107, la quale ha affermato che non sussiste l’elemento psicologico della colpa grave del Presidente di una Provincia, nel caso di firma provvedimenti amministrativi attinenti rapporti di lavoro a tempo determinato con estranei all’amministrazione, quando i provvedimenti medesimi posti alla sua firma sono sorretti dall’istruttoria amministrativa con quattro pareri di regolarità tecnica resi nell’ambito dei procedimenti interessati e quando i relativi contratti sono stati curati dalla struttura amministrativa che aveva sottoposto all’organo politico una documentazione corredata da sufficienti, apparenti, garanzie tali da indurre ad una valutazione generale di legittimità dei provvedimenti in fase di perfezionamento. Pag. web http://www.lexitalia.it/a/2015/45940.

Salvatore Bianca, Separazione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e attività gestionale nella legge delega “Brunetta”. Il nodo del conferimento degli incarichi dirigenziali, pag. web http://www.lexitalia.it/articoli/bianca_leggedelega.htm.

Antonio Vetro, La disciplina sugli incarichi dirigenziali nella p.a. alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale. Esame del disegno di legge A.S. n. 1577, approvato dal Senato il 30 aprile 2015. Profili di responsabilità amministrativo-contabile, secondo le più recenti sentenze della Corte dei conti. Pag web http://www.lexitalia.it/a/2015/55098.

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. n. 187 del 13 agosto 2015; in vigore dal 28 agosto 2015) – Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pag. web http://www.lexitalia.it/a/2015/60431.

Italia Oggi, Riforma della PA: Prese tre cantonate sull’anticorruzione, http://www.leggioggi.it/2015/01/26/riforma-pa-segretario-comunale-addio/, dove si ricorda che la deresponsabilizzazione amministrativo-contabile dei politici, l’arbitrarietà nelle nomine dei direttori generali e l’abolizione dei segretari comunali possono diventare un apprezzato cadeau per chi pratica la corruzione. Tenuto conto poi che la legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ha attribuito grande rilevanza al ruolo del Responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi. Negli Enti Locali tale figura è, di norma, il Segretario comunale.


 

 

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G28250 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro i Sig.ri:

1.    Roberto Bozzoni, nato a Pontevico (BS) il 12 ottobre 1974 ed ivi residente STR. Torchiera, n. 69, C.F. BZZRRT74R12G859W;

2.   Felice Franchi, nato a Verolanuova (BS) il 23 ottobre 1946 e residente a Pontevico (BS), via Ramella, n. 7, C.F. FRNFLC46R23L777P;

3.    Francesco Guarnieri, nato a Pontevico (BS) il 26 marzo 1956 ed ivi residente, via Breda, n. 9, C.F. GRNFNC56C26G859P;

4.   Stefania Maroli, nata a Castiglione delle Stiviere (MN) il 18 febbraio 1946 e residente a Quinzano d’Oglio (BS), via Mons. Donati, n. 14,

5.    C.F. MRLSFN69R63C312N;

tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Domenico Bezzi con elezione di domicilio presso la Segreteria della Corte dei conti di Milano, via Marina, n. 5.

6.   Francesco Lograno, nato ad Altamura (BA) l’11 giugno 1952 e residente a Potevico (BS), via Romanino, n. 10 C.F. LGRFNC52H11A225U, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Asaro, con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. Giorgio Prandelli in Milano, via Kramer, n. 22.

VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.

VISTO l’atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza dell’8 luglio 2015, il Referendario relatore Eugenio Madeo, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Michele Scarpa, l’Avvocato Domenico Bezzi per i convenuti Bozzoni, Franchi, Guarnieri, Maroli e l’Avvocato Giorgio Prandelli in sostituzione dell’Avvocato Alessandro Asaro per il Lograno.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 11 marzo 2015, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i Sig.ri: Roberto Bozzi, Felice Franchi, Francesco Guarnieri, Stefania Maroli e Francesco Lograno per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Pontevico (BS), del complessivo danno pari ad euro 99.870,77 così ripartito:

euro 19.974,15 in solido fra il Bozzoni, il Guarnieri ed il Franchi rispettivamente nelle loro qualità di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore anziano, “… per aver deliberato, quali membri di Giunta Comunale, il conferimento e la proroga dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica all’Arch. Antonella LODA e il contratto di opera intellettuale a favore del Geom. Azzanelli, per essersi dolosamente ingeriti in una funzione tipicamente amministrativa quale quella gestionale relativa alla modalità di selezione del personale, aggirando i vincoli normativi ed eludendo dolosamente le procedure selettive mediante l’adozione di incarico fiduciario (LODA) e di prestazione di opera intellettuale (AZZANELLI) per la copertura di ordinarie posizioni di lavoro dell’Ente”;

euro 49.935,39 al Lograno, Segretario Generale del Comune, “… per aver con colpa grave apposto parere favorevole alle suddette delibere quale responsabile dell’Area Amministrativa e quale sostituto del Responsabile dell’Area Finanziaria”;

euro 29.961,23 alla Maroli, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, “… per aver con colpa grave dato parere favorevole alle suddette delibere in elusione dei vincoli finanziari e dei limiti di spesa e di aver pagato con mandato di pagamento le spese impegnate senza una previa determina di liquidazione”.

Dall’atto di citazione emerge quanto segue: la Procura, a seguito della ricezione di un esposto, apprendeva che “… il Comune di Pontevico ha sostenuto un costo annuo pari a €. 50.000 per l’affidamento di incarichi esterni a n. 2 professionisti per n. 20 ore totali settimanali”.

Pertanto, con la successiva attività istruttoria, la Procura riferisce di aver accertato che il menzionato Comune con delibera n. 167/2011 (all. n. 1 del fascicolo della Procura) “… a seguito di rinuncia in data 26.07.2011 del titolare di P.O. Ing. Emilio Rossetti, affidava all’Arch. Antonella LODA l’incarico di responsabile di P.O. dell’Area Tecnica per il periodo 29.08.2011 – 31.12.2011 per n. 8 ore settimanali con trattamento economico equivalente alla qualifica D3 del CCNL per un importo mensile pari a €. 1.300,00 oltre IVA 20% e oneri previdenziali 4% ed indennità forfettaria mensile ad personam”.

Successivamente, con delibera n. 5/2012 (all. n. 2 del fascicolo della Procura) il conferimento di tale incarico veniva prorogato per tutto il 2012 e con delibera n. 8/2012 (all. n. 3 del fascicolo della Procura) le ore di prestazione settimanale venivano aumentate da 8 a 12 “… per un importo mensile pari a €. 2.400,00 oltre IVA 21% e CPA ed indennità mensile ad personam”.

Infine, con delibera n. 165/2012 tale incarico veniva prorogato per tutto il 2013 (all. n. 4 del fascicolo della Procura).

Per quanto poi riguarda la posizione della Geometra Azzanelli veniva rilevato che sempre il Comune di Pontevico con delibera n. 35/2012 affidava a quest’ultima “… l’incarico di prestazione d’opera intellettuale di carattere fiduciario per lo svolgimento delle attività del settore edilizia privata ed urbanistica a seguito della domanda di mobilità in data 30.01.2012 del responsabile dell’Area tecnica Ing. Emilio ROSSETTI per il periodo Gennaio-Dicembre 2012 per n. 8 ore settimanali per un importo pari a €. 28,00 all’ora incluso IVA e oneri previdenziali, oltre eventuali spese da giustificare” (all. n. 5 del fascicolo della Procura).

Successivamente con delibera n. 166/2012 tale incarico veniva rinnovato per tutto il 2013 “… per n. 8 ore settimanali ad €. 28,00/h., oltre IVA e oneri previdenziali” (all. n. 5.1 del fascicolo della Procura).

Tanto precisato, la condotta antigiuridica contestata dalla Procura in riferimento alla posizione Loda consiste nell’aver l’Amministrazione comunale stipulato ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.lgs. n. 110/2000 con quest’ultima nella qualità di professionista esterno al Comune “… n. 3 contratti di diritto privato … senza soluzione di continuità dal 2011 al 2013 per il conferimento dell’incarico di PO di Responsabile dell’Area Tecnica a seguito di rinuncia in data 26.07.2011 del titolare della medesima posizione … e di successiva richiesta di nulla osta … al trasferimento del titolare ad altro comune per mobilità volontaria esterna”.

Per quanto riguarda invece la posizione Azzanelli la condotta antigiuridica consisterebbe invece nell’aver stipulato, senza la necessaria procedura comparativa in deroga alla dotazione organica dell’Ufficio Tecnico, sempre con un professionista esterno al Comune “… un contratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2229 cc. … a seguito di rinuncia in data 26.07.2011 del Responsabile dell’Area Tecnica titolare della medesima e di successivo trasferimento del titolare ad altro comune per mobilità volontaria (esterna) …” non essendoci, ad avviso dell’Amministrazione comunale, “… all’interno del Settore tecnico … una figura idonea allo svolgimento delle mansioni espletate dal dipendente Ing. Rossetti Emilio”.

Tanto premesso, la Procura, non avendo considerato le successive deduzioni difensive, presentate da tutti i convenuti, sufficienti a escludere il dolo o quantomeno la colpa grave, ha ravvisato gli estremi di un’ipotesi di responsabilità erariale per il danno patrimoniale diretto subito dall’Amministrazione comunale di Pontevico pari alle somme corrisposte inopinatamente all’Archietto Loda ed al Geometra Azzanelli. Tali compensi risulterebbero, ad avviso della Procura, essere stati corrisposti ai menzionati professionisti in assenza dei presupposti normativi legittimanti all’epoca dei fatti, il conferimento a personale esterno all’Amministrazione d’incarichi remunerati, realizzando così un uso distorto delle risorse pubbliche.

Secondo la Procura, gli affidamenti degli incarichi in questione sarebbero avvenuti “… oltre i limiti della dotazione organica e in via fiduciaria senza alcuna procedura comparativa e in violazione di plurime disposizioni normative relative ai presupposti e alle procedure di selezione del personale, in deroga all’art. 28 D.Lgs. n. 165/2011”.

Nello specifico sarebbe ravvisabile la violazione delle seguenti disposizioni normative:

“art. 3 c. 56-57 l. n. 244/2007 – come modificato dall’art. 46 c. 3 d.l. n. 112/2008 – violazione art. 89 TUEL – violazione di legge per violazione della disciplina regolamentare su criteri, limiti e modalità conferimento incarichi collaborazione esterna – disciplina applicabile a tutte le tipologie di conferimento incarico ex art. 3 c. 56 l. n. 244/2007;

art. 7 c. 6 D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato da l. n. 69 e 109 del 2009) – violazione divieto utilizzo contratti di collaborazione coordinata per lo svolgimento funzioni ordinarie;

art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato da art. 3 c. 76 l. n. 244/2007 e da art. 46 c. 1 d.l. n. 112/2008) – violazione dei presupposti di legittimità della giurisprudenza contabile (del. N. 224/2008, Sez. Controllo Lombardia, all. 17) per il conferimento di incarichi di collaborazione e studio (vedasi, punti da n. 1 a 10, pag. 9 e ss., del. N. 83/2014, all. 15);

art. 1 cc. 11-42 l. n. 311/2004 – contenimento spesa personale;

violazione patto di stabilità interno – violazione regolamento affidamento incarichi professionali – art. 2 (p. n. 6 del. N. 87 in data 21.04.2009, all. 18)”.

Ancora il Requirente afferma che “… la rinuncia all’incarico di P.O. non costituisce causa eccezionale che giustifica la deroga alle ordinarie procedure di selezione del personale … come giustificato dall’Ente (all. n. 19-20-21) che riconosce il fatto che l’Area tecnica disponeva di adeguata professionalità (D1, Istruttore Direttivo Tecnico) interna al servizio Lavori Pubblici in grado di assumere l’incarico …”.

In ordine poi a quanto rilevato dai convenuti nelle deduzioni istruttorie, la Procura precisa che:

relativamente all’affermata inapplicabilità agli enti locali di quanto disposto dall’art. 19, comma 6 del D.lgs. n. 150/2009 “è erroneo ed inconferente, sul punto, il richiamo alla del. N. 308/2010 Sez. Controllo Lombardia che nulla dice sul punto ed anzi richiama la vigenza dell’art. 111 TUEL che impone agli EE.LL. di recepire i principi di cui ai capi 3° e 4° d.lgvo n. 165/2001”;

il fatto poi che il limite massimo dei dirigenti a contratto negli enti locali fosse individuato dall’art. 19 comma 4 quater della legge n. 244/2012, norma introdotta in data successiva al rinnovo dell’incarico avvenuto in data 5 gennaio 2012, “… è superato dal fatto che l’Ente non ha rispettato il patto di stabilità interno nel 2010 e 2011 ed in violazione dell’art. 2 p. n. 6 del Regolamento Uffici e Servizi ha comunque proceduto al conferimento di incarichi nell’anno successivo”. Sul punto inoltre si precisa che “la certificazione della violazione … attiene alle sanzioni applicate dallo Stato e non giustifica la violazione di legge e del regolamento uffici e servizi”;

“è erronea l’argomentazione secondo cui la selezione pubblica non sarebbe necessaria per gli incarichi ex art. 110 c. 1 TUEL, laddove la distinzione tra le due tipologie di conferimento di incarico (art. 110 c. 1 e c. 2) è relativa soltanto al limite numerico degli incarichi conferibili in relazione al limite di assunzioni a tempo determinato: c. 1 incarico di responsabile servizio e ufficio previsto in pianta organica e pertanto non soggetto a limitazioni; c. 2 incarico dirigenziale a termine oltre la dotazione organica e come tale soggetto a limiti”;

con riguardo infine all’affermata assenza di danno nel caso di specie si “evidenzia l’antieconomicità delle due prestazioni professionali … in rapporto al limitato numero delle ore rispetto alla prestazione del titolare di P.O. cessato per mobilità volontaria …, in disparte dalle valutazioni … circa l’utilità delle medesime prestazioni”.

Pertanto, secondo la Procura, il danno erariale complessivo arrecato al comune di Pontevico sarebbe pari all’importo dei mandati di pagamento liquidati ad entrambi i professionisti (all. nn. 23 e 24 del fascicolo della Procura) ovvero euro 99.870,77 da ripartirsi nel seguente modo:

euro 19.974,15 (pari al 20% del danno complessivo) in solido al Bozzoni, Guarnieri e Franchi in quanto nelle loro qualità rispettivamente di Sindaco, Vice Sindaco e Assessore anziano si sono resi responsabili dell’adozione delle delibere in esame “… con le quali la Giunta Comunale disponeva il conferimento e la proroga dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica all’Arch. Antonella LODA e il contratto di opera intellettuale a favore del Geom. Azzanelli per essersi dolosamente ingeriti in una funzione tipicamente amministrativa quale quella gestionale relativa alle modalità di selezione del personale aggirando i vincoli normativi ed eludendo dolosamente le procedure selettive mediante l’adozione di incarico fiduciario (LODA) e di prestazione di opera intellettuale (AZZANELLI)”;

euro 49.935,39 (pari al 50% del danno complessivo) al Lograno Segretario Generale del Comune “… per aver apposto parere positivo ai sensi dell’art. 49 TUEL quale responsabile dell’Area Amministrativa e quale sostituto del Responsabile dell’Area Finanziaria è corresponsabile dell’adozione della delibera n. 167/2011 per l’apposizione del parere di regolarità finanziaria in sostituzione del parere del Responsabile del Servizio Finanziario Tania Talenti assente per congedo”;

euro 29.961,23 (pari al 30% del danno complessivo) alla Maroli Responsabile del Servizio Finanziario del Comune “… per aver eluso i vincoli finanziari ed i limiti di spesa ed aver pagato con mandato di pagamento le spese impegnate senza una previa determina di liquidazione”.

In data 17 giugno 2015 si sono costituiti il Bozzoni, il Franchi, il Guarnieri e la Maroli tramite la presentazione di un’unica memoria difensiva contestando per prima cosa quanto affermato dalla Procura in ordine al fatto che il “… Comune di Pontevico non avrebbe potuto affidare gli incarichi in questione per via del mancato rispetto del patto di stabilità per gli anni 2010 e 2011 …” atteso che “… le deliberazioni di affidamento degli incarichi risalgono, per il geom. Azzanelli al 31 gennaio 2012 e per l’arch. Loda al 29 agosto 2011, la certificazione di mancato rispetto del Patto per l’anno 2011 è stata depositata il 2012 …, ossia in data successiva agli affidamenti de quibus”.

Ancora, la difesa dei convenuti ha precisato che “… con la rinuncia dell’ing. Rossetti all’incarico di P.O. datata 26 luglio 2011 e con la successiva cessazione del servizio sempre dell’ing. Emilio Rossetti, avvenuta il 16.2.2012 … il Comune di Pontevico si è trovato improvvisamente privo di una benché minima struttura sufficiente a consentire il funzionamento di un servizio comprensivo di compiti e mansioni nella materia urbanistica, edilizia, lavori pubblici, ambiente nonché servizi pubblici”.

Successivamente i convenuti affermano che sia nel caso Loda che Azzanelli “… non si è in presenza di alcun danno all’erario, ma, anzi di un vero e proprio beneficio per esso” inoltre “i due contestati incarichi hanno, comunque, consentito la riattivazione di un ciclo virtuoso di entrate per il Comune, sia per gli oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi … sia per le entrate derivanti da procedimenti sanzionatori in materia edilizia, che hanno comportato un incasso per l’anno 2012 pari a euro 72.648,33”.

Diversamente, secondo la difesa, per i convenuti la Procura “… non allega alcuna prova negativa dell’utilitas delle prestazioni rese dai due professionisti, limitandosi ad affermare l’antieconomicità delle due prestazioni professionali rispetto alla prestazione dell’ing. Rossetti, cessato dal servizio”.

Inoltre la difesa ha evidenziato la mancanza di dolo e colpa grave nelle condotte dei convenuti sul presupposto che il “… il Comune ha prima affidato et, indi, rinnovato l’incarico all’arch. Loda sulla scorta della prassi interpretativa dell’art. 110, co.2, del TUEL …” poi “… cristallizzata con le recenti modifiche introdotte con la Legge n. 114 del 2014 …”.

In particolare, secondo i convenuti la delibera n. 167/2011 “… ricalca nell’impianto motivazionale, quanto indicato …” sia “ … dall’ANCI sulle linee guida di interpretazione del Decreto Brunetta …” sia da questa Corte con parere a Sezioni Riunite n. 14/2011.

Per quanto poi riguarda il rinnovo dell’incarico intervenuto con delibera n. 5/2012 la difesa afferma che “… l’infrascritto provvedimento rinnovava il precedente atto n.167/2011, le cui motivazioni in diritto erano state ampiamente descritte” inoltre “… al momento della formalizzazione del rinnovo, risalente al 5 gennaio 2012, non sussistevano altri elementi normativi e/o giurisprudenziali di riferimento”, risalendo “… al 2 marzo 2012 l’introduzione dell’articolo 19 comma 4-quater, ad opera del D.L. 2 marzo 2012 n.16, conv. nella legge 26 aprile. 2012 n.44, con cui il legislatore individuava i contingenti massimi della dirigenza a contratto degli enti locali di cui all’articolo 110 comma 1 del TUEL”.

Infine, sempre sotto il profilo soggettivo la difesa precisa che nelle delibere di incarico contestate sono state evidenziate sia le linee di indirizzo sulle disposizioni della legge n. 266 del 2005 rese con “delibera a sezioni riunite della Corte dei conti 15 febbraio 2006 n.6” sia l’esame da parte del Collegio dei revisori dei conti degli atti di conferimento, cosi come previsto “… ai sensi dell’articolo 239 lettera b) T. U. n. 267/2000”.

Con particolare riferimento poi alle contestazioni riferite all’incarico conferito al geometra Azzanelli viene evidenziato che “… nella fattispecie, non si è affatto in presenza di un affidamento ex art.110 del TUEL, ma di un incarico … a cottimo fiduciario, giusto il combinato disposto dell’art.125, co.10 ed 11, del TUEL e dell’art.25, co.2, del vigente regolamento comunale per gli acquisti di servizi in economia”.

Inoltre, in questo caso è da escludersi sia il dolo che la colpa grave in quanto “… la Giunta comunale si è mossa sulla scorta del parere di legittimità e contabile del Segretario Comunale, nonché del revisore del conto”.

Da ultimo, in ordine alle contestazioni mosse alla Maroli la difesa precisa che quest’ultima “… si è posta quale mera esecutrice delle decisioni altrui … e, dall’altro, ha provveduto a porre in pagamento le spettanze dei due professionisti alla stregua di ordinari dipendente comunali, ossia tramite semplice mandato di pagamento, circostanza che pur formalmente eccepibile non ha certamente determinato alcun danno erariale, dacché anche con l’atto di liquidazione, si sarebbe proceduto ad identico pagamento”.

Infine, con riferimento alla quantificazione del danno la difesa ravvisa che essa “… risulta, in ogni caso, abnorme …” tenuto conto del fatto che “da un lato la Procura ha totalmente pretermesso taluni degli amministratori comunali presenti alle sedute che davano corso agli affidamenti contestati; dall’altro, non si è minimamente tenuto conto dell’indubbio vantaggio derivato alla P.A. dalle prestazioni rese dai due professionisti incaricati i quali hanno sostenuto la gestione degli uffici tecnici precedentemente seguiti dall’ing. Rossetti”.

In data 18 giugno 2015 si è costituito il Lograno precisando che in riferimento all’incarico conferito alla Loda solo per la prima delibera n. 167/2011 ha rilasciato il “… parere contabile contestato” e che “… per detto incarico non vi è stato alcun incremento di spesa di bilancio in quanto il relativo costo è stato “recuperato”, da un lato, dall’indennità di posizione prima attribuita all’Ing. Rossetti (rimasto in servizio senza Posizione Organizzativa) e, dall’altro, dalla riduzione dell’indennità di posizione del Segretario per l’Area Amministrativa e per l’Area Servizi Sociali”.

Per quanto poi riguarda la successiva delibera n. 5/2012 viene evidenziato dalla difesa che il Lograno “… ha rilasciato il solo parere tecnico” e che “la suddetta delibera, peraltro ha avuto validità di soli mesi tre …” in quanto poi “… sostituita dalla delibera di G.C. n. 64 del 27/03/2012, rispetto alla quale anche il parere tecnico è stato rilasciato da altro soggetto”.

Inoltre, relativamente alla delibera 165/2012 si afferma che “… in questo caso il segretario non ha rilasciato alcun parere, né tecnico né contabile” anzi ad avviso della difesa quest’ultimo avrebbe “… evidenziato criticità giuridiche sul rinnovo con appunti scritti riportati nel fascicolo dell’istruttoria … ed aveva evidenziato alla dott.ssa Maroli che il rapporto fiduciario nell’incarico ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 non era più applicabile alla luce della più recente giurisprudenza contabile”.

Di conseguenza, per la difesa il convenuto sarebbe in ogni caso tenuto a rispondere solo delle delibere su cui ha espresso pareri, pertanto anche a considerare il 50% dell’imputazione del danno così come prospettato dalla Procura, quest’ultimo sarebbe tenuto a rispondere nel complesso per euro 5.733,00 (tale importo scaturisce dalla somma di euro 3.280,00 pari al 50% di euro 6.560,00, importo impegnato con la delibera 167/2011, ed euro 2.453,00 pari al 50% di euro 4.905,00, importo impegnato con delibera n. 5/2012).

Ancora la difesa precisa che i menzionati importi “… comprendono l’IVA che va versata allo Stato, oltre ritenuta del 20% di IRPEF, con conseguente complessivo beneficio per l’erario”.

Circa poi l’incarico affidato all’Azzanelli viene evidenziato dalla difesa che in questo caso “… nessun parere è stato rilasciato dal Segretario, che ha richiesto espressamente parere al Revisore dei Conti, il quale si è espresso favorevolmente”.

Per la difesa del convenuto l’estraneità del convenuto dall’ipotesi di danno erariale contestata emergerebbe “… altresì dall’analisi della Deliberazione Lombardia/83/2014 REG di codesta ecc.ma Corte dei conti, ove viene chiaramente indicato come le criticità rilevate siano afferenti alle proroghe … e non certo all’incarico iniziale …”.

Infine, con riferimento all’asserito danno il convenuto afferma che si deve “… tenere in considerazione l’utilità dell’opera complessivamente prestata dall’arch. Loda e dalla geom. Azzanelli …”, pertanto il danno erariale potrebbe al limite essere quantificato “… nella misura di euro 32.717,80 corrispondente alla differenza tra euro 99.870,77 complessivamente pagata per gli incarichi di cui trattasi e quanto sarebbe stato corrisposto se l’originaria situazione non fosse mutata e gli incarichi non fossero quindi stati affidati (euro 67.152,97) …”.

In sintesi la difesa chiede:

in via principale di rigettare la domanda attorea;

in via subordinata, nel caso di condanna del Lograno, di liquidare il danno erariale in misura non superiore ad euro 5.733,00;

in via ulteriormente subordinata, sempre nel caso di condanna del Lograno, di liquidare il danno erariale in misura pari ad euro 32.717,80 e, conseguentemente, ripartire il medesimo secondo le eventuali responsabilità che dovessero essere accertate, non eccedendo in ogni caso, quanto al convenuto Lograno, la misura del 20%.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Nell’udienza, le parti presenti hanno ribadito sostanzialmente le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

Per prima cosa il Collegio, tenuto conto che i convenuti Bozzoni, Guarnieri, Franchi (nella qualità, all’epoca dei fatti contestati, rispettivamente di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore anziano del Comune di Pontevico) e Maroli (nella veste, sempre all’epoca dei fatti contestati, di Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Comune) si sono costituiti con una memoria congiunta, a mezzo dello stesso Avvocato (Domenico Bezzi) ritiene di dover esaminare la questione, rilevabile d’ufficio, dell’esistenza di un reciproco conflitto di interessi tra i menzionati soggetti citati in giudizio.

Sul punto, la Corte di Cassazione, secondo un consolidato orientamento, ha precisato che “la costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno stesso procuratore, cui sia stato conferito il mandato con un unico atto da tutte sottoscritto, è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia un conflitto di interessi” (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 8842/04).

Pertanto, la sussistenza di un siffatto conflitto costituisce un limite intrinseco al conferimento della procura, da parte di più soggetti allo stesso avvocato che, in tale situazione, è impossibilitato “a svolgere contemporaneamente attività difensive per conto di portatori di pretese collidenti” (Cass. Civ. Sez. II, n. 21350/05).

Ancor più recentemente la Suprema Corte ha affermato che “… nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di “simultaneus processus”, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti” (Cass. Civ. Sez. III, n. 15884/13).

In materia, la giurisprudenza contabile è in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. su tutte Sezione III n. 156 del 28 febbraio 2012; n. 798 del 6 dicembre 2012 e n. 605 del 20 settembre 2013).

Passando ora al caso di specie va rilevato che il conflitto esistente fra la posizione degli amministratori (Bozzoni, Guarnieri e Franchi) rispetto a quella del Responsabile pro tempore del Servizio Finanziario dell’Ente (Maroli), non è solo “virtuale”, ma concreto ed è rilevabile dagli atti del processo.

Infatti, ad esempio, nella delibera n. 5 del 10 gennaio 2012, con cui veniva prorogato l’incarico di Responsabile di P.O. all’Arch. Loda per il periodo gennaio-dicembre 2012, si premette che tale decisione è stata adottata dopo aver “visto, altresì, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dalla dott.ssa Maroli Stefania, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Tanto precisato, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpevolezza degli Organi politici, che hanno posto in essere provvedimenti ritenuti forieri di danno, può non assurgere a gravità perseguibile, nel caso in cui gli stessi abbiano adottato le contestate decisioni sulla base del parere di un organo tecnico.

Pertanto, tenuto conto che la Maroli, Responsabile del Settore Finanziario, si è costituita congiuntamente ai Membri della Giunta Comunale (Bozzoni, Franchi e Guarnieri), con unica memoria del medesimo difensore (Domenico Bezzi), il conflitto di interessi tra i convenuti appare evidente e reale e ciò comporta – per pacifica e risalente giurisprudenza – la nullità della costituzione in giudizio e la conseguente contumacia dei convenuti (cfr. in proposito Cass. Sez. III n. 2779/68).

Nel merito il Collegio deve per prima cosa precisare che con riguardo all’affidamento dell’incarico all’Architetto Antonella Loda si rileva che:

tale incarico è stato affidato al menzionato Architetto con delibera n. 167/2011 della Giunta comunale di Pontevico, costituendo così per il periodo dal 29 agosto al 31 dicembre 2011 “… in applicazione dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, un rapporto lavorativo a tempo determinato, di diritto privato, al di fuori della dotazione organica, consistente nell’attribuzione della responsabilità dell’Area Tecnica …”, in conseguenza del fatto che l’Ingegnere Emilio Rossetti aveva “… presentato formale rinuncia a ricoprire …” tale area;

il trattamento economico complessivo risulta pari ad “… euro 1.300,00, riferito a n. 8 ore di servizio settimanale”, oltre all’incremento “… nella misura del 4% a titolo di contributo previdenziale e del 20% quale imponibile IVA”;

tale delibera è stata emessa tenendo conto anche dei “… pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa e di Responsabile dell’Area Finanziaria …” e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata nel caso di specie sempre dal Segretario Comunale;

il provvedimento in esame è stato deliberato nella riunione della Giunta comunale del 16 agosto 2011 presieduta dal Bozzoni nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al Migliorati ed al Guarneri (cfr. all. n. 1 del fascicolo della Procura);

con successiva delibera n. 5/2012 l’incarico affidato alla Loda veniva prorogato per tutto l’anno 2012 stabilendo il medesimo importo e le stesse ore settimanali già individuati nella precedente delibera;

in tale provvedimento si è tenuto conto anche del “… parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto …” e “… della dott.ssa Maroli Stefania, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”;

tale delibera è stata adottata nella riunione della Giunta Comunale del 10 gennaio 2012 presieduta dal Guarneri nella sua qualità di Vice Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al Franchi, al Migliorati ed al Reghenzi (cfr. all. n. 2 del fascicolo della Procura);

con delibera n. 64/2012 è stato deciso che per il periodo intercorrente dal 1° aprile al 31 dicembre 2012 l’orario di lavoro settimanale della Loda fosse aumentato da 8 a 12 con conseguente aumento dell’importo mensile da corrispondere per euro 2.400,00 oltre al 4% a titolo di contributo previdenziale ed al 21% per IVA;

in tale provvedimento si è tenuto conto anche del “… parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dall’arch. Loda Antonella, Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto …” e “… della dott.ssa Maroli Stefania, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”;

tale delibera è stata adottata nella riunione della Giunta Comunale del 27 marzo 2012 presieduta dal Bozzoni nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al Franchi, al Guarneri, al Reghenzi ed al Pirazzoli (cfr. all. n. 3 del fascicolo della Procura);

infine, con delibera n. 165/2012 l’incarico della Loda veniva prorogato per tutto il 2013 con le medesime condizioni di tempo di impiego (12 ore settimanali) ed economiche (euro 2.400,00 oltre al 4% a titolo di contributo previdenziale ed al 21% per IVA), già individuate nella precedente delibera;

anche in questo caso per la formazione di tale delibera si è tenuto conto sempre del “… parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dall’arch. Loda Antonella, Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto …” e “… della dott.ssa Maroli Stefania, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”;

tale delibera è stata adottata nella riunione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 presieduta dal Bozzoni nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al Franchi, al Migliorati, al Guarneri, al Reghenzi ed al Pirazzoli (cfr. all. n. 4 del fascicolo della Procura).

Per quanto poi riguarda la posizione della Geometra Tiziana Azzanelli si rileva invece che:

con delibera n. 35/2012 la Giunta comunale di Pontevico ha affidato alla menzionata Geometra “… l’incarico di prestazione d’opera intellettuale al fine dell’espletamento delle attività legate al settore edilizia privata ed urbanistica …” in considerazione del fatto che “il dipendente Ing. Emilio Rossetti ha presentato domanda di mobilità in data 30/01/2012”;

il trattamento economico risulta pari ad euro 28,00 all’ora incluso IVA ed oneri previdenziali per n. 8 ore settimanali;

tale delibera è stata emessa tenendo conto anche dei “… pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Loda Antonella e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, Maroli dott.ssa Stefania, in ordine – rispettivamente – alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

il provvedimento in esame è stato deliberato nella riunione della Giunta comunale del 31 gennaio 2012 presieduta dal Bozzoni nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al Franchi, al Guarneri ed al Reghenzi (cfr. all. n. 5 del fascicolo della Procura);

da ultimo, con delibera n. 166/2012 l’incarico della Azzanelli veniva prorogato per tutto il 2013 con le medesime condizioni di tempo di impiego (8 ore settimanali) ed economiche (euro 28,00 all’ora incluso IVA ed oneri previdenziali), già individuate nella precedente delibera;

anche in questo caso per la formazione di tale delibera si è tenuto conto sempre dei “… pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Loda Antonella e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, Maroli dott.ssa Stefania, in ordine – rispettivamente – alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

tale delibera è stata adottata nella riunione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 presieduta dal Bozzoni nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al Franchi, al Migliorati, al Guarneri, al Reghenzi ed al Pirazzoli (cfr. all. n. 5.1 del fascicolo della Procura).

Tanto premesso, per entrambe le posizioni sopra dettagliatamente descritte il Collegio rileva la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa nei confronti degli odierni convenuti.

Ora prima di esaminare distintamente per posizione (Loda e Azzanelli) i profili di antigiuridicità delle condotte poste in essere dagli odierni convenuti va rilevato a fattor comune che il Regolamento del Comune di Pontevico all’art. 2, punto 6) precisa che “in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, sussistendone l’obbligo, non possono essere conferiti incarichi nell’anno successivo”.

Pertanto, considerato che l’incarico è stato affidato alla Loda il 29 agosto 2011 e alla Azzanelli il 31 gennaio 2012, poi entrambi prorogati nelle successive annualità, deve rilevarsi, come peraltro evidenziato nelle deliberazioni della Sezione di Controllo per la Regione Lombardia nn. 83 e 84, entrambe depositate in data 20 febbraio 2014, “… la mancanza del presupposto di legittimità per l’affidamento di incarichi per gli esercizi 2012 e 2013, in palese violazione del regolamento comunale” atteso che “… il comune di Pontevico, mediante elusione, non ha rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2010 (così come accertato dalla deliberazione di questa Sezione n. 409/2012/PRSE depositata il 25/09/2012, con corredo sanzionatorio per l’anno 2013) ed ha violato il Patto di stabilità per l’anno 2011 (delibera n. 293/2013/PRSE depositata il 25/06/2013, con applicazione delle sanzioni per l’anno 2012, susseguente la violazione)”.

Tanto precisato, con riguardo all’incarico affidato all’Architetto Loda deve evidenziarsi, ai fini del corretto inquadramento della vicenda in esame, che l’art.110, commi 1, 2 e 3 del TUEL, D. lgs. N. 267/2000 – nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – così disponeva:

1. “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”;

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità;

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio”.

Alla luce del riportato testo normativo, appare ora necessario esaminare le due distinte previsioni di cui al primo ed al secondo comma del citato art.110.

Il diverso ambito di applicazione delle due ipotesi, oltre a risultare evidente dal dato letterale, riferendosi un caso alla copertura di posti di responsabile di area amministrativa “già in organico”, l’altro ai contratti a tempo determinato stipulati “al di fuori della dotazione organica”, è chiarito anche dalle SS.RR. di questa Corte che in sede di controllo (Del. nn. 12 e 13 del 2011) si sono pronunciate in ordine alla diretta applicabilità agli enti territoriali, limitatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto previsti dall’art. 110, comma 1 TUEL, delle disposizioni contenute nell’art. 19 commi 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2011 ed hanno avuto modo di definire quella al comma 2 come “una fattispecie del tutto diversa da quella disciplinata dal comma precedente, in quanto volta a sopperire, ad esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l’opportunità di affidare funzioni, anche dirigenziali, extra ordinem e quindi al di là delle previsioni della pianta organica dell’Ente locale”.

Tanto precisato, il caso in esame risulta più correttamente riconducibile al comma 1 dell’art. 110, riferendosi all’affidamento di un posto di funzioni già previsto in pianta organica.

Infatti, la riconducibilità del caso di specie all’ipotesi disciplinata al comma 1 dell’art. 110 del TUEL è peraltro affermata – contraddittoriamente con le motivazioni delle delibere sopra richiamate e con le prospettazioni difensive opposte nell’odierno giudizio – nella stessa iniziale delibera n. 167/2011 di conferimento dell’incarico alla Loda ove si precisa che “… si rende necessario provvedere all’individuazione ed al conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica”.

Pertanto, rientrando la fattispecie in esame nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’art. 110 TUEL, molteplici appaiono i profili d’illegittimità che hanno caratterizzato la condotta dei convenuti.

Comunque, anche prescindendo dal fatto che si applichi al caso di specie il comma 1 e non il comma 2 dell’art. 110 del TUEL, è indubbio che nell’individuazione dei soggetti cui conferire un incarico ai sensi di tale articolo di legge siano insuperabili i fondamentali canoni di legittimità, imparzialità e buon andamento, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, in ragione dei quali, pur essendo insiti in tali procedure il carattere della discrezionalità ed un margine più o meno ampio di fiduciarietà, è indispensabile che le amministrazioni assumano la relativa determinazione con una trasparente ed oggettiva valutazione della professionalità del soggetto affidatario che non può basarsi su valutazioni meramente soggettive, ma deve essere ancorata quanto più possibile a circostanze oggettive.

L’esigenza di operare scelte discrezionali ancorate a parametri quanto più possibili oggettivi e riscontrabili evidenzia l’opportunità che le amministrazioni si dotino preventivamente di un sistema di criteri generali per l’affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi. Ciò al fine di consolidare anche in questo ambito la trasparenza e ridurre le possibilità di contenzioso.

Tale convincimento si fonda anche su costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 103 e 104 del 2007 e sentenza n. 161 del 2008) che ha espresso un chiaro orientamento volto a escludere l’esistenza di una “dirigenza di fiducia” e dunque la possibilità di un’interpretazione della normativa vigente nel senso di ammettere la scelta discrezionale, senza limiti, dei soggetti esterni all’ente cui conferire gli incarichi, nonché la necessità di forme di pubblicità che assicurino la trasparenza, procedure comparative anche non concorsuali, richiedendo quindi una procedimentalizzazione dell’iter da seguire.

Con riferimento al caso di specie gli odierni convenuti, ciascuno secondo il ruolo ricoperto nell’adozione delle deliberazioni in argomento, hanno, invece, determinato il conferimento diretto dell’incarico ad personam alla Loda, senza avere preventivamente fissato i criteri per la selezione e valutazione dei curricula dei potenziali aspiranti né adottato misure di pubblicità ma effettuando tale scelta sulla base di una valutazione personale ampiamente discrezionale.

Appare dunque, in assenza d’idonea motivazione, del tutto irragionevole, quasi al limite della contraddittorietà, la scelta operata dal Sindaco e dalla Giunta, con l’assistenza del Segretario comunale di affidare ad un soggetto estraneo all’Amministrazione le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pontevico.

Passando ora all’incarico affidato alla Azzanelli è sufficiente sul punto fare integrale richiamo agli innumerevoli profili di illegittimità individuati dalla deliberazione della Sezione regionale di Controllo Lombardia n. 84/2014 e condivisibilmente rilevati anche per l’incarico alla Loda con la deliberazione sempre della stessa Sezione regionale n. 83/2014.

In particolare, in quella sede per entrambi gli incarichi è stata eccepita la violazione dell’art. 7 TUPI nella parte in cui “… impone lo svolgimento di procedure comparative per l’affidamento di ogni incarico …” e relativamente “… alla durata dell’incarico e al contenuto delle mansioni affidate esternamente”.

Nello specifico per entrambe le posizioni è stato affermato che “… non è riscontrabile il presupposto di eccezionalità, in quanto la necessità di un dipendente con professionalità tecniche per l’ente locale rappresenta una esigenza organizzativa che si configura come permanente. Ne consegue che l’ente locale conferente non può far ricorso all’affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, altrimenti questa esternalizzazione si tradurrebbe in una forma atipica di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale” (cfr. deliberazioni Sez. Regionale Controllo Lombardia n. 83/2014 e n. 84/2014).

Occorre ora valutare se le condotte finora descritte siano frutto di comportamenti dolosi o gravemente colposi che hanno prodotto danno all’erario comunale.

In proposito, si ritiene che il comportamento tenuto da tutti i convenuti nell’odierno giudizio sia particolarmente inescusabile e connotato da colpa grave, alla luce dell’inequivoca normativa di riferimento e della costante giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte formatasi in materia di conferimento di incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione.

Risulta di immediata percezione, infatti, che il carattere indubbiamente fiduciario delle nomine non può debordare nell’arbitrio ma deve comunque corrispondere a dei canoni (sindacabili in questa sede) di ragionevolezza e buona amministrazione.

Pertanto, anche ammettendo l’impossibilità, indimostrata nell’odierno giudizio, di far fronte al fabbisogno con professionalità interne, ipotizzate non idonee, l’acquisizione dall’esterno di tali figure doveva avvenire previa verifica delle professionalità disponibili, condotta anche a seguito di idonea pubblicità.

In relazione alla sussistenza del danno e alla sua quantificazione, secondo la Procura esso in fattispecie consiste nella retribuzione lorda, pari ad euro 99.870,77, che il Comune di Pontevico ha corrisposto complessivamente alla Loda e alla Azzaneli per effetto del conferimento e delle successive proroghe dei due incarichi.

Tale importo è stato addebitato agli odierni convenuti e per la ripartizione delle relative quote ne sono stati ipotizzati i criteri, come in fatto riportati.

Tutto ciò premesso, prima dell’individuazione della percentuale di responsabilità dei convenuti, il Collegio deve valutare la fondatezza dell’eccezione difensiva per cui dal danno erariale, come prospettato dalla Procura, dovrebbe essere detratta l’utilitas comunque conseguita dall’Amministrazione comunale, ipotizzata in via subordinata dai convenuti.

Nel caso specifico, considerato che nel loro complesso i due incarichi consentivano di svolgere in sostanza le medesime funzioni che l’Ing. Rossetti svolgeva per dovere istituzionale alle dipendenze dell’Amministrazione comunale (prima della formale rinuncia di quest’ultimo a ricoprire la P.O. dell’Area Tecnica e del suo trasferimento per mobilità volontaria), ne deriva la ricorrenza dei presupposti per riconoscere l’utilità delle attività comunque svolte in esecuzione degli incarichi in esame a vantaggio del Comune di Pontevico. Inoltre, poiché detta utilità è conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto causativo dell’addebito contestato, la stessa deve considerarsi come un vantaggio economicamente valutabile (cfr. Sez. Emilia Romagna n. 874 del 19 marzo 2002 e n. 12 del 19 gennaio 1998; Sez. III° n. 126 dell’11 maggio 1998; Sez. Lombardia n. 1000 del 24 giugno 1998).

Tale utilità, si precisa tuttavia, non è idonea, come invece vorrebbero le difese dei convenuti, ad elidere integralmente il pregiudizio patrimoniale causato al Comune di Pontevico.

Di conseguenza, operando una valutazione equitativa delle prestazioni svolte dall’Architetto Loda e dalla Geometra Azzanelli per l’Amministrazione danneggiata e tenuto conto dei vantaggi da questa conseguiti in conseguenza degli incarichi illegittimi, si ritiene equo determinare il danno nell’importo complessivo di euro 30.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria. Detto importo tiene conto delle retribuzioni che in ogni caso il Comune avrebbe dovuto erogare in favore del funzionario destinato a svolgere quelle mansioni.

Pertanto, ferma restando la quantificazione generale del danno così rideterminata, la ricostruzione sin qui svolta induce a ritenere che, per quanto attiene al Sindaco Bozzoni, il suo ruolo sia stato preminente rispetto agli altri componenti della Giunta, avendo sia per la Loda che per l’Azzanelli presieduto, votando in senso favorevole, le sedute che hanno deliberato l’affidamento dei rispettivi incarichi; ad esso, pertanto, deve essere imputato il 20% del danno anche in considerazione del fatto che ha presieduto, votando sempre in senso favorevole, anche le sedute di Giunta che hanno prorogato tali incarichi ad eccezione di quella tenutasi in data 10 gennaio 2012 che ha visto la proroga dell’incarico affidato alla Loda per tutto il 2012 e per la quale è risultato assente. Inoltre, si aggiunga anche il fatto che sempre il Bozzoni ha firmato in rappresentanza del Comune di Pontevico i disciplinari di incarico in esecuzione delle delibere in esame.

Per quanto poi riguarda il Vice Sindaco Guarneri (presente a tutte le sedute che hanno dato luogo sia all’affidamento degli incarichi sia ai successivi rinnovi e votante in tutte, in senso favorevole) e l’Assessore Franchi (assente solo nella seduta di Giunta del 16 agosto 2011 che ha determinato con delibera n. 167/2011 il conferimento dell’incarico alla Loda e presente, nonché votante in senso favorevole in tutte le altre sedute) il Collegio ritiene che l’acritica ratifica delle decisioni portate all’attenzione degli organi collegiali abbia contribuito al verificarsi del pregiudizio accertato e debba essere sanzionata con l’addebito rispettivamente del 10% al Guarneri e del 5% al Franchi del danno erariale così come sopra complessivamente quantificato.

La rimanente quota del 15% addebitabile agli altri componenti della Giunta regionale (Migliorati, Reghenzi e Pirazzoli) presenti (in particolare solo Migliorati per la delibera n. 167/2011; Migliorati e Reghenzi per la delibera n. 5/2012; Reghenzi per la delibera n. 35/2012; Reghenzi e Pirazzoli per la delibera n. 64/2012; Migliorati, Reghenzi e Piarazzoli per la delibera 165/2012 e sempre Migliorati, Reghenzi e Pirazzoli per la delibera n. 166/2012) nelle sedute in esame e votanti sempre in senso favorevole, dovrà restare a carico della collettività, stante la mancata citazione nei confronti di questi ultimi.

Sussiste altresì la specifica responsabilità sempre per colpa grave del segretario comunale Lograno avendo questi vistato tutti i disciplinari d’incarico in esecuzione delle delibere in trattazione e rilasciato:

per la delibera n. 167/2011 (con cui è stato conferito per la prima volta l’incarico alla Loda) il parere favorevole nella qualità sia di Responsabile dell’Area Amministrativa che di quella Finanziaria, nonché l’attestazione di copertura finanziaria;

per la delibera n. 5/2012 il parere favorevole nella qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa.

Al segretario Lograno deve, quindi, essere imputata, anche in considerazione della partecipazione attiva solo in due delibere, una quota pari al 20% del danno riconosciuto.

Per quanto poi riguarda la Dott.ssa Maroli il Collegio rileva che quest’ultima deve altresì rispondere sempre per colpa grave avendo questi rilasciato:

per la delibera n. 5/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile del Sevizio Finanziario;

per la delibera n. 35/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria;

per la delibera n. 64/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

per la delibera n. 165/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

per la delibera n. 166/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile dell’ufficio di Ragioneria.

Pertanto, alla Dott.ssa Maroli, considerato il diffuso apporto tecnico fornito, deve essere imputata una quota pari al 20% del danno riconosciuto.

La rimanente quota del 10% addebitabile al Revisore dei conti per il parere favorevole fornito ai sensi del comma 42 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 sulla delibera n. 35/2012, dovrà altresì restare a carico della collettività, stante la mancata citazione nei confronti di questi ultimi.

Di conseguenza il complessivo danno erariale, quantificato in complessivi euro 30.000,00, deve così imputarsi:

Bozzoni la somma di euro 6.000,00 (20% di euro 30.000,00);

Guarneri la somma di euro 3.000,00 (10% di euro 30.000,00);

Franchi la somma di euro 1.500,00 (5% di euro 30.000,00);

Lograno la somma di euro 6.000,00 (20% di euro 30.000,00);

Maroli la somma di euro 6.000,00 (25% di euro 30.000,00).

La condanna alle spese segue la soccombenza anche per i convenuti dichiarati contumaci, sulla base del consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “l’individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000 e recentemente Cass. Civ. Sez. VI Ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015).

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna:

–      Roberto Bozzoni al pagamento di euro 6.000,00 (seimila//00);

–      Francesco Guarneri al pagamento di euro 3.000,00 (tremila//00);

–      Felice Franchi al pagamento di euro 1.500,00 (millecinquecento//00);

–      Francesco Lograno al pagamento di euro 6.000,00 (seimila//00);

–      Stefania Maroli al pagamento di euro 6.000,00 (seimila//00).

Importi comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1187,30 (millecentoottantasette//30).

Omissis

 

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