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Corteconti. Il Sindaco è responsabile per la mancata vigilanza sul funzionamento degli uffici

 (E.D. Lo Piccolo) Il sindaco è responsabile per danno erariale se omette di vigilare e sovraintendere al funzionamento di uffici e servizi e all’esecuzione degli atti.

Questa è la conclusione della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, con la  sentenza n.647/15, depositata il 24/06/2015, che ha condannato per danno erariale gli amministratori di un Comune, in particolare il Sindaco, l’assessore ai lavori pubblici ed un funzionario tecnico per avere comminato, all’ente territoriale, un danno derivante da occupazione illegittima di un fondo rurale.

I fatti enunciati nella sentenza della Corte dei Conti  nascono dalla trasmissione di una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, dove viene riportato che l’Ente locale è stato condannato al risarcimento del danno patito da privati proprietari per effetto di una presunta occupazione appropriativa.

A giudizio della Corte, l’inutile esborso si denaro pubblico costituisce danno imputabile al Sindacopro tempore all’Assessore ai LLPP e al Responsabile dell’UTC per aver omesso atti essenziali al compimento dell’iter espropriativo con colpa grave. Il Sindaco, in particolare,  è stato condannato al risarcimento del danno patito dall’amministrazione comunale, in quanto, pur insediatosi immediatamente dopo la sospensione dei lavori non ha mai provveduto né a rimuovere la causa della sospensione, consentendo prosecuzione e l’ultimazione delle opere, né ad emanare il dovuto provvedimento conclusivo (decreto di esproprio).

La sua responsabilità sussiste anche alla luce del nuovo criterio di riparto delle competenze, permanendo in capo al Sindaco, ex art. 36 (sia pure modificato poi dall’art. 12 della L .25 marzo 1993 n. 81) il ruolo di vertice dell’apparato amministrativo comunale con l’obbligo di vigilare e di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

Vengono, altresi’ ad evidenziarsi, continuano  i giudici contabili, elementi che fanno scaturire la colpa grave, che consiste nella macroscopica e inescusabile negligenza  ed imprudenza nell’espletamento delle mansioni e/o nell’adempimento dei  propri doveri istituzionali, cioè in un atteggiamento di estrema superficialità,  trascuratezza o scriteriato nella cura dei beni e interessi pubblici, ovvero in un  comportamento caratterizzato da un grado di diligenza, prudenza, perizia,  razionalità e correttezza decisamente inferiore allo standard minimo  professionale e tale da rendere prevedibile o probabile il concreto verificarsi di  un evento dannoso.

testo della sentenza

 

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