Segretari, segreteria convenzionata e diritti di rogito

Sui segretari da calcolo su segreterie convenzionata a diritti di rogito 

di Arturo Bianco

Si attendono le indicazioni del Ministero dell’Interno sul calcolo del trattamento economico dei segretari comunali in convenzione, in particolare se esso debba continuare ad essere calcolato sulla base della somma della popolazione dei comuni aderenti. I dubbi sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari dei comuni e degli altri enti locali privi di dirigenti sono da considerare risolti, per cui le singole amministrazioni devono provvedere a fissare la quota da attribuire loro e quella da incassare. L’incremento del trattamento economico ai segretari passati in fascia B è dovuto attualmente solo nel caso in cui passino in comuni di popolazione superiore a 3.000 abitanti. Sul primo aspetto, si deve segnalare la precisa ed analitica ricostruzione del quadro normativo esistente contenuta in una nota congiunta della Unione dei segretari, delle organizzazioni del pubblico impiego di Cgil, Cisl ed Uil e della Diccap. Sul secondo aspetto si deve fare riferimento al parere n. 297 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, che conferma quanto affermato dalla stessa sezione nel parere n. 275, sempre del 2014.

Sul terzo aspetto si è soffermato il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 60480 dello scorso 28 ottobre. Il calcolo della popolazione delle segreterie convenzionate Sono molti gli argomenti che spingono nella direzione di ritenere che la popolazione delle segreterie convenzionate debba continuare ad essere calcolata nella somma degli abitanti di tutte le amministrazioni e non con riferimento solamente a quella del comune capofila. In questa direzione vanno i precedenti consolidati, ivi compresi recenti decreti adottati dal Governo, la considerazione che la materia non costituisce oggetto di contrattazione, in quanto avente natura amministrativa, e le stesse indicazioni provenienti dalla contrattazione nazionale.

Le argomentazioni a favore di questa conclusione sono le seguenti: 1) la prassi consolidata. Già dagli anni ’90 il metodo di calcolo della popolazione delle segreterie convenzionate assume come dato la popolazione complessiva degli enti. Basta ricordare che ai fini della ammissione ai corsi concorso per il passaggio di fascia si applica questo metodo e che, per i segretari neo assunti, la soglia dei 3.000 abitanti è calcolata con riferimento alla popolazione complessiva; 2) “la classificazione delle sedi non è atto contrattuale ma amministrativo, disposto dall’amministrazione, e cioè dall’Agenzia dei segretari fino al 2010 e dal Ministero dell’Interno dopo la sua soppressione”. In questo senso è andata fino a questo momento la prassi consolidata. Inoltre “le disposizioni contrattuali non hanno sostituito il sistema di classificazione delle sedi, che non è abrogato dal Contratto Collettivo ma che semmai è pedissequamente seguito dal Contratto stesso, e che è tuttora quello definito dalle tabelle A e B di cui al d.P.R. n. 749/1972, espressamente fatte salve dal d.P.R. n. 465/1997”; 3) il C.c.n.l. di interpretazione autentica dell’articolo 31 del C.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, contratto stipulato il 13 febbraio 2007, ci dice infatti testualmente che “continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni in materia di classificazione delle segreterie comunali e provinciali contenute nel d.P.R. 465/1997 e negli atti regolamentari adottati, nell’ambito della propria competenza istituzionale, dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali”; 4) la scelta del calcolo della popolazione delle segreterie convenzionate sulla base della popolazione residente nel complesso dei comuni è stata, tra l’altro, confermata dalla deliberazione della disciolta Agenzia dei segretari n. 90 del 12.4.2000, in cui si ribadisce espressamente che per le convenzioni di segreteria “la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni”;5) in questa direzione va il decreto del Ministro dell’Interno del 20 febbraio 2013, adottato di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze e col Ministro per la pubblica amministrazione e la Semplificazione. Esso si occupa della soppressione del fondo di mobilità e della riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni. Testualmente ci dice che “per le sedi di segreteria convenzionata, di tenere conto della somma delle popolazioni residenti nei diversi comuni facenti parte della convenzione” ed inoltre chiarisce che le riduzioni “sono applicate al trattamento economico spettante al segretario comunale di fascia corrispondente alla classe demografica dell’ente. Nel caso di segreterie convenzionate la classe demografica da considerare è quella derivante dalla somma delle popolazioni di tutti gli enti facenti parte della convenzione stessa”. La palla è oggi nelle mani della Unità di missione del Ministero dell’interno, che ha preso il posto della Agenzia dei segretari. Si attende da essa una indicazione chiara per le singole amministrazioni. Nel frattempo non vi è, a parere di chi scrive, sulla base di un parere reso ad una singola amministrazione, la necessità di rivedere il meccanismo di calcolo della popolazione nelle convenzioni in essere. 

I diritti di rogito Si deve considerare chiarito che i diritti di rogito possono essere corrisposti ai segretari nei comuni e negli altri enti locali privi di dirigenti. In questo senso vanno le deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 297 del 13 novembre e n. 275/2014. e, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2 bis, del d.l. n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto”. Infatti, non è “rilevante, ai fini della corretta applicazione della disciplina, la dibattuta questione dell’assimilazione dei segretari comunali e provinciali al personale con qualifica dirigenziale, operazione ermeneutica da condurre secondo la disciplina posta dalla vigente contrattazione collettiva nazionale”. 

Viene infatti ricordato che, sulla base delle previsioni dei d.l. n. 90/2014, vi sono due distinte ipotesi da applicare: “la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non possiedono qualifica dirigenziale, in cui àncora l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione”. La quota dei diritti di rogito Il parere della sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia avvia la riflessione su un ulteriore aspetto, che è rimasto fin qui in secondo piano nelle letture del d.l. n. 90/2014: la determinazione della misura dei compensi per il diritto di rogito da attribuire ai segretari, cioè la quota prevista dal dettato normativo. Il d.l. n. 90/2014 ha esplicitamente abrogato le disposizioni che stabilivano le modalità di calcolo di questo compenso, quindi il 75% del 90% di quanto incassato. 

Sulla base delle nuove regole i proventi derivanti dai diritti di rogito sono attribuiti interamente al comune. La stessa disposizione, per la Corte dei conti della Lombardia, “dopo averne sancito la confluenza nel bilancio dell’ente di riferimento facoltizza l’attribuzione di una quota del provento annuale previsto dall’art. 30, comma 2, della legge n. 734/1973, come modificato dallo stesso decreto legge n. 90/2014, in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento”. Per cui la erogazione di tali compensi richiede che l’ente determini la quota spettante al segretario. Si deve ritenere che la competenza a fissare tale misura spetti sicuramente alle singole amministrazioni, in quanto trattasi di risorse dell’ente e non vi sono previsioni legislative che vadano in una direzione diversa. All’interno dell’ente, si deve ritenere che la competenza possa essere fissata in capo alla giunta, in virtù della sua competenza residuale generale.

Nella determinazione di tale misura non vi sono indicazioni espressamente dettate dalla normativa. Di conseguenza, appare necessario garantire che le amministrazioni non debbano sostenere oneri aggiuntivi, calcolando a tal fine gli aspetti connessi al trattamento fiscale. Ed ancora, appare utile che, sempre in omaggio ai principi di carattere generale, le amministrazioni possano trattenere una parte di tali compensi.

Non vi sono infine controindicazioni, a parere di chi scrive, a che la misura di tali compensi possa essere anche differenziata in relazione al valore ed alla complessità dell’attività richiesta al segretario.I segretari che passano in fascia B Con il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica 28 ottobre n. 60480 sono

stati forniti chiarimenti sul trattamento economico da corrispondere ai segretari vincitori del corso Spes, che quindi entrano nella fascia B. 

Il parere chiarisce che l’incremento dello stipendio tabellare non può essere riconosciuto per i “segretari che continueranno ad essere titolari di enti delle dimensioni afferenti alla fascia professionale C.

Dalla lettura dell’articolo 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, si evince infatti che ogni variazione del solo inquadramento del dipendente produrrà, per l’arco temporale stabilito dal legislatore, effetti solo giuridici e non economici. In merito al riconoscimento del superiori stipendio tabellare per i segretari comunali iscritti in fascia B che conseguono la titolarità di un comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, di ritiene che la differenza stipendiale sia in questo caso dovuta, anche ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010, in quanto correlata al mutamento di funzioni del segretario comunale, che assume effettivamente la titolarità di un comune di dimensioni maggiori. Per tale ragione il riconoscimento è consentito, in vigenza dei due commi dell’articolo 9, solo ed esclusivamente per il periodo di svolgimento della funzione”.

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