Corte Costituzionale e gestioni associate

tratto da :Progetto Omnia

memoweb n°45 del 07/03/2014

Legittime le norme sulla spending review, si prosegue sulla strada di Unioni e Convenzioni

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso di cinque regioni relativamente alle norme della spending review che impongono ai Comuni con meno di cinquemila abitanti di unirsi per gestire quasi completamente le funzioni fondamentali. 

Il Legislatore può imporre vincoli alle politiche di bilancio che limitino, indirettamente, l’autonomia di spesa degli enti locali.

L’affermazione arriva dalla sentenza della Corte costituzionale 10 febbraio 2014 n.22 con cui è stato respinto il ricorso di cinque Regioni che lamentavano una lesione delle proprie prerogative in materia di ordinamento degli enti locali da parte delle norme sulla spending review.

L’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 per le ricorrenti era illegittimo «giacché lo Stato non potrebbe far valere una competenza legislativa diversa da quella inerente alla legislazione elettorale, alle funzioni fondamentali e agli organi di governo di Province, Comuni e Città metropolitane, per cui non avrebbe titolo alcuno «per disciplinare l’istituzione e l’organizzazione di enti locali differenti da quelli appena menzionati, quali le unioni di comuni, tanto più e a maggior ragione se la suddetta disciplina pretende di assumere − come nel caso di specie − natura vincolante e conformativa delle potestà normative e amministrative della Regione e dei comuni interessati», così da incidere su un ambito affidato alla potestà regionale residuale».

La potestà legislativa concorrente per i giudici delle Leggi sussiste qualora l’obiettivo sia di contenere la spesa pubblica. In questo caso «il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti territoriali. Vincoli che possono considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscano un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»; e siano rispettosi del canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell’intervento normativo rispetto all’obiettivo prefissato.

 

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