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Società sportive: se gestiscono impianti per la collettività locale il Comune può erogare contributi per gli oneri di gestione

 

12 Dec, 2014 by Redazione

Nella Delibera n. 133 del 4 dicembre 2014 della Corte dei conti Marche, un Comune richiede un parere in ordine alla possibilità di erogare contributi annui per gli oneri di gestione, a sostegno dell’attività sportiva giovanile, a Società sportive dilettantistiche, affidatarie della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 90, comma 25, della Legge n. 289/02, a seguito di stipula di convenzione che garantisce l’utilizzo della struttura in funzione delle esigenze della collettività locale, per tutta la durata della convenzione stessa, precisando che l’attività svolta ha come destinataria immediata la collettività locale e non l’Amministrazione. La Sezione osserva che la richiesta di parere in questione investe la corretta interpretazione dell’art. 4, comma 6, del Dl. n. 95/12, convertito dalla Legge n. 135/12, e alla stessa deve intendersi limitato.

La Sezione afferma che dal tenore letterale non si rinvengono, in astratto, preclusioni della disposizione in esame all’erogazione di contributi pubblici; ciò non esclude, evidentemente, la necessità del rispetto di ulteriori vincoli derivanti dalla Legislazione vigente, anche regionale, e dei Regolamenti comunali. Inoltre, a titolo meramente esemplificativo, con riferimento all’art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10 ed al relativo divieto di spese di sponsorizzazione, la Sezione sottolinea quanto statuito dalla Corte dei conti Lombardia, con la Delibera n. 6/11, che recita così: “La disposizione citata utilizza il termine ‘sponsorizzazioni’  in senso atecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del comune ovvero eventi di interesse per la collettività locale. Non rientra invece nella nozione di ‘sponsorizzazione’ la spesa sostenuta dall’Ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risultare nell’impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale. Pertanto, qualora sussistano specifiche caratteristiche, la concessione di un contributo elargito ad una associazione sportiva potrebbe rientrare nel concetto di sponsorizzazione”. E’ opportuno anche tener conto del fatto che la giurisprudenza contabile ha talora ritenuto sussistente un danno erariale laddove il bene sia concesso a condizioni economiche non adeguatamente remunerative.

 

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