Print Friendly, PDF & Email

Ancóra sui diritti di rogito ai segretari comunali [e provinciali]: nuovi apporti della giurisprudenza contabile

di RICCARDO NOBILE

Esperto di Diritto del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni

Docente in corsi di formazione professionale

Docente in Master universitari in Pubblica Amministrazione

Autore di libri e pubblicazioni in materia di pubblico impiego

Membro di nuclei di valutazione

riccardo.nobile@tiscali.it

Dopo l’importante rescritto della Corte dei conti – Sezione per il controllo della Regione Lombardia – 29 ottobre 2014, n. 275, anche la Sezione per la Regione Sicilia dell’organo giuscontabile si è pronunciata in materia di diritti di rogito. Ossia di quello specifico emolumento previsto come necessario dalla contrattazione collettiva nazionale che riguarda tutti i segretarî comunali [e provinciali] a fronte dell’esercizio della cosiddetta “funzione rogante”. Funzione che consiste nella formazione, al pari del notaio, ma in deroga alla sua competenza generale ex lege, dei contratti in forma pubblica amministrativa e nella prediposizione delle cosiddette “scritture private con firme autenticate”, secondo la legislazione giuscivilistica. Il tutto con l’assunzione della specifica responsabilità nella quale incorre il notaio nel caso in cui l’atto da lui formato sia affetto da nullità o da particolari vizî che ne inficiano la tenuta.

Della vicenda, come è noto, si è occupato l’art. 10, commi  2 bis, 2 ter e 2 quater del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ossia una delle disposizione normative piú controverse in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici, che tutto ha fuorché il sapore di norma di “razionalizzazione della spesa per il personale pubblico, sia in regime di diritto privato che di diritto pubblico”: “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All’art. 97, comma 4, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, le parole “può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare”, sono sostituite dalla seguenti: “roga, su richiesta dell’ente, i contratti di cui l’ente è parte e autentica”.

Altrove, abbiamo sviluppato il nostro pensiero sulla vicenda in questione. La norma che si ricava dalla fonte di regolazione, nella sua massima estensione possibile, non è supportata dai presupposti che legittimano il ricorso alla decretazione d’urgenza. In particolare, i presupposti de quibus non si rinvengono nel preambolo della fonte di regolazione, che testualmente recita: “ritenuta  la  straordinaria  necessità  e   urgenza   di   emanare disposizioni volte a favorire la  piú  razionale  utilizzazione  dei dipendenti  pubblici,  a  realizzare  interventi  di  semplificazione dell’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti  pubblici e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l’accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione”.

Sempre in quel contesto, abbiamo rilevato che la disciplina dei diritti di rogito ultima ex lege  è irrazionale a fronte della ontologica e necessaria unitarietà e non parcellizzabilità della funzione rogante, la quale, proprio in quanto necessaria [meglio ne-cessaria: nel significato etimologico di “ne-cedo” – ma questa è roba per palati fini e non per legislatori arruffoni], non ammette flessione in funzione dell’asserita qualifica dirigenziale che alcuni segretarî comunali [provinciali] possederebbero ex ipotesi.

Di qui il contrasto con l’art. 3 Cost., per il quale il principio di eguaglianza, come bene da sempre compendiato dal giudice delle leggi, si esplica in modo non semplice, ma duplice: a parità di presupposti trattamento normativo identico; a diversità di presupposti, trattamento normativo necessariamente diverso, laddove i termini della diversità devono essere ragguagliati al paradigma della ragionevolezza. Talché, la circostanza che nell’ente locale operino o meno dirigenti è paradigma che non sfugge ad un’evidente censura di incostituzionalità per flagrante contrasto con l’art. 3 Cost., dacché il criterio discretivo legislativamente [rectius: per decretazione d’urgenza] pósto differenzia in modo incongruo perché irrazionale. Differenziazione che cozza contro l’art. 37, comma 1 del C.c.n.l.  16 maggio 2001: “la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci: a) trattamento stipendiale; b) indennità integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; d) retribuzione di posizione; e) maturato economico annuo, ove spettante; f) retribuzione di risultato g) diritti di segreteria; h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionata”. Norma contrattuale che attua ratione materiae l’art. 2, comma 3, terza proposizione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”.

Sulla controversa materia dei diritti di rogito si è pronunciata da ultimo la deliberazione della Corte dei conti – Sezione per il controllo della Regione Sicilia – 14 novembre 2014, n. 194, che marca la differenza fra i segretarî comunali e provinciali a quali sarebbe riconosciuta la qualifica dirigenziale da tutti gli altri, salvo poi differenziare i segretatarî comunali asseritamente dirigenti in funzione dell’esservi o meno nella struttura organizzatoria dell’ente locale dirigenti contrattualizzati. Il giudice trinacrio ricostruisce la ratio dell’art. 10, commi  2 bis, 2 ter e 2 quater del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 in modo originale: “la ratio della disposizione introdotta dal legislatore con la novella del 2014 si rinviene in una esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari comunali e provinciali che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non fruiscono della c.d. clausola di galleggiamento, prevista dall’art. 41, comma 5, del CCNL di categoria del 2001, nonché dall’art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183, in forza della quale al segretario comunale e provinciale si applica l’allineamento alla retribuzione di posizione economica più elevata corrisposta ai dirigenti in servizio presso l’ente; in tal senso si giustifica, infatti, l’attribuzione dei diritti di rogito e di segreteria ai segretari comunali e provinciali indipendentemente dal trattamento retributivo in godimento (equiparato o meno al personale con qualifica dirigenziale), a condizione che l’ente sia privo di dirigenti, circostanza che non rende operativo il meccanismo di allineamento stipendiale sopracitato”.

L’approccio del giudice contabile non convice; anzi, non convince affatto, anche se ripreso dai lavori preparatorî della fonte di regolazione. Ed infatti che relazione vi sia fra la clausola di galleggiamento, peraltro prevista dall’art.  42  del C.c.n.l. 16 maggio 2001 ed i diritti di rogito appartiene al mistero piú fitto, dinanzi al quale i misteri di Eleusi sono roba da dilettanti. La verità è altra: chiunque si occupi con serenità dell’affaire diritti di rogito non può non rimarcare che la disciplina imposta dall’art. 10, commi  2 bis, 2 ter e 2 quater del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, è idrosolubile, ossia fa acqua da tutte le parti. Queste a noi paiono le ragioni che sospingono anche il giudice contabile a cercare di minarne la consistenza, intraprendendo una tecnica di assedio di collaudata efficacia: scavare gallerie sotto le mura del castello assediato, dar fuoco alle travi ed attendere che il fuoco purificatore determini la caduta delle mura per gravità.

Ed ora la conclusione: ai dirigenti o non dirigenti che siano, ai segretarî comunali [e provinciali] non può in alcun modo essere negata la percezione dei diritti di rogito. Il perché è presto detto: l’art. 10, commi  2 bis, 2 ter e 2 quater del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, è duplicemente affetto da incostituzionalità e come tale deve essere trattato. Se ne attende dunque il tonfo sonoro alla prima causa di lavoro nella quale si faccia questione della sua incostituzionalità in via incidentale per contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 77 Cost.. Questo esercizio di ortopedia giudiziaria appare necessario e non ulteriormente dilazionabile, anche e solo in funzione alla sua portata educativa e didattica nei confronti di legislatori frettolosi, che mostrano di non saper ponderare laddove ciò è necessario.

Torna in alto