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alcuni passaggi interessanti:

  

è bene che l’Unione valuti il contesto venutosi a determinare in termini critici, lontano da ingenui toni trionfalistici, ritornando ad interpretare in maniera coerente ed equilibrata i tanti e diffusi malesseri che attraversano la categoria
 
 
Lo spoils system, la figura dei direttori generali, in via di estinzione per manifesta non necessarietà ed onerosità, le macerie lasciateci in eredità dall’elefantiaco sistema Agenzia/ SSPAL, oggi rimpiazzato dal nulla, sono soltanto alcune importanti questioni che attendono da tempo e, addirittura, reclamano a gran voce soluzioni definitive
 
 
Nello specifico delle ultime novità rappresentate dal d.l. 174 e della legge 190, c.d. “anticorruzione”, è indubbio che le disposizioni in essi previste hanno, di fatto, modificato lo status dei Segretari, assegnando loro funzioni di controllo a posteriori e di garanzia della legalità, senza aver previamente corretto il grave e perdurante vulnus rappresentato dal sistema della nomina, direttamente effettuata dal Sindaco o dal presidente della Provincia.
I controlli e le funzioni di garanzia postulano che, per essere seri ed efficaci, siano svolti da soggetti posti in posizione di totale autonomia rispetto ai soggetti controllati; la discettazione tra “terzietà” ed “imparzialità” appare in qualche modo complementare rispetto alla sostanza che qui interessa, e cioè che le nuove funzioni attribuite ai Segretari mal si conciliano con lo spoils system, peraltro da tutti indicato, nelle varie forme in cui si manifesta, come uno dei fattori di maggiore causa di corruzione e malaffare. Pertanto, a nostro parere, è da qui che bisogna ripartire per una nuova stagione di iniziative e rivendicazioni sindacali che, facendosi forti delle nuove esigenze di legalità e trasparenza emerse prepotentemente nell’opinione pubblica, e dei nuovi compiti attribuiti ai Segretari, rivendichino anche per tale categoria, che rappresenta ai massimi livelli dirigenziali la pubblica amministrazione locale, i valori costituzionali di imparzialità ed autonomia rispetto alla politica.
 
 
Tali necessità si appalesano oggi con rinnovata urgenza in considerazione del fatto che le disposizioni normative di cui sopra hanno viepiù aggravato la già ibrida situazione in cui il Segretario si trovava ad operare all’interno del proprio ente, accrescendo le potenziali occasioni di conflittualità rispetto alla dirigenza, ed alla stessa parte politica, rendendolo ancora più vulnerabile, se non facilmente additabile quale responsabile di ogni inefficienza e/o nefandezza che dovesse verificarsi.
 
 
L’impianto normativo appare poco convincente e mosso da mere finalità burocratiche e adulatorie nei confronti dell’opinione pubblica, giustamente scossa dal perpetrarsi di continui e sempre più sfacciati episodi di corruttela e di sperpero di risorse pubbliche, prevedendo una serie di adempimenti formali che potranno ben poco rispetto alla pervasività ed alle stesse caratteristiche del fenomeno della corruzione. Peraltro, incredibilmente (ma forse non tanto), come fatto già osservare da qualche attento operatore, la legge non prevede mai espressamente azioni od attività “anticorruzione” rivolte agli organi di governo, indirizzandole, invece, solo nei confronti dei dirigenti e della struttura burocratica, come se la politica fosse esente da corruzione
e non, invece, la principale protagonista.
Per ciò che ci riguarda più da vicino, ricollegandoci a quanto già evidenziato a proposito dei controlli reintrodotti con il d.l. 174, le maggiori perplessità sorgono proprio sotto l’aspetto della (mancata) indipendenza assicurata al responsabile incaricato in sede locale alla prevenzione di fenomeni di corruzione. Tale figura, lungi dall’essere dotato di poteri e strumenti davvero incisivi nell’attività di prevenzione del fenomeno, peraltro difficilmente ipotizzabili se non in capo alle Forse di Polizia od alla Magistratura, sembra piuttosto essere ispirata al rito biblico del “capro espiatorio”, con la previsione di tutta una serie di adempimenti amministrativi spesso ridondanti e difficilmente applicabili, specie nei piccoli Comuni (si pensi alla rotazione degli incarichi), introducendo inedite forme di responsabilità praticamente oggettiva, sia pure non di natura penale, derivante dalla commissione
di illeciti penali da parte di altri, dai connotati giuridicamente e costituzionalmente discutibili, oltre che di sicura inefficacia pratica. E’ frutto di esperienza comune la consapevolezza del fatto che, sovente, i fenomeni di corruzione costituiscano delle variabili del tutto indipendenti dal rispetto delle procedure di legge, delle quali, anzi, spesso, tendono a farsi scudo, ed è ben difficile immaginare che dei semplici accorgimenti amministrativi, per quanto utili e condivisibili (si pensi alla formazione, al potenziamento degli obblighi di trasparenza, ecc.), possano davvero contrastare il fenomeno.
 
 
In altre parole, appare chiaro come la lotta alla corruzione ed i controlli sulla regolarità dell’azione amministrativa dovrebbero passare per un effettivo rafforzamento dell’autonomia della dirigenza dalla politica, con la radicale eliminazione, o perlomeno la forte attenuazione, dello spoils system e del potere dei vertici politici di formarsi degli staff amministrativi ad uso e consumo proprio e non nell’interesse della Nazione, come pure imporrebbe l’articolo 98 della Costituzione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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