corte dei conti: sentenza n.40/2013

Sentenza n. 40/2013

LA CORTE DEICONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE d’APPELLO

 3.1 –E’ noto che tra i doveri del segretario comunale sussiste anche quello, fondamentale, di esprimere pareri di legittimità sulle delibere dell’ente locale. La circostanza che, nella specie, entrambi i suddetti condannati/appellanti non si siano pronunciati – come se avessero da espletare mera funzione di assistenza e collaborazione giuridico/amministrativa nella redazione della delibera – non può valere da esimente ma coinvolge ancor più la loro responsabilità per il silenzio serbato mentre avrebbero dovuto espressamente evidenziare la non conformità a legge del provvedimento. In tema, la giurisprudenza della Corte è assai chiara nell’affermare che “L’affidamento, alla stregua della previsione normativa di cui all’art. 97 T.U. 18 agosto 2000, n. 267, al segretario comunale di funzioni di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa con tutti gli organi dell’ente locale assorbe, in qualche guisa, lo specifico compito, dianzi espressamente previsto dall’art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142, di esprimere un previo parere di legittimità sulle deliberazioni di giunta; l’evoluzione normativa in materia ben lungi dall’evidenziare una sottrazione del segretario in questione alla responsabilità amministrativa per il parere eventualmente espresso su atti della Giunta, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni, di tal che non assume alcun rilievo esimente l’art. 17, commi 85 e 86 L. 15 maggio 1997, n. 127 che ha espressamente abrogato l’istituto del previo parere di legittimità del segretario comunale” (cfr.: Sez. 2^ giur. C.le d’appello, sent. n.197 del 23/06/2004; idem, sent. n. 88 del 17/03/2004). Pertanto non può dubitarsi del fatto che il Segretario comunale abbia il “preciso obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti”, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 473 del 09/07/2009): si tratta, invero, di una figura professionale alla quale è per legge “demandato un ruolo di garanzia, affinché l’attività dell’ente possa dispiegarsi nell’interesse del buon andamento e dell’imparzialità” (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 324 del 08/05/2009).

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