galleggiamento

da www.entionline.it

circolare del 02.12.2011

 

Legge 12.11.2011, n.183 – art. 4, comma 26 – Meccanismo di allineamento stipendiale dei Segretari Comunali e Provinciali

tale disposizione chiarisce la base di calcolo relativa al meccanismo di allineamento stipendiale del Segretario Comunale e Provinciale previsto dall’art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari del 16/05/2001 (c.d. galleggiamento), mettendo fine alle posizioni divergenti in materia.

Si ricorda che tale meccanismo garantisce, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa dell’Ente, che l’indennità di posizione dei Segretari non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.

Viene chiarito che il “galleggiamento”, ossia la differenza di retribuzione di posizione come sopra definita, si applica considerando la retribuzione di posizione del Segretario complessivamente intesa, inclusa l’eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo art. 41 (v. accordo n. 2 del 9/12/2003 avente ad oggetto: condizioni, criteri e parametri per la definizione della maggiorazione della retribuzione di posizione):

INDENNITA’ POSIZIONE PIU’ ELEVATA NELL’ENTE

– INDENNITA’ POSIZIONE SEGRETARIO (COMPRESA MAGGIORAZIONE)

= “GALLEGGIAMENTO”

 

Attenzione: l’ultimo CCNL dei Segretari stipulato l’ 1 marzo 2011 ha previsto il conglobamento di una quota di retribuzione di posizione dei Segretari nello stipendio tabellare (commi 5 e 6, art. 3). Tuttavia, ai soli fini del calcolo della maggiorazione di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari del 16/05/2001, nonché del “galleggiamento” di cui allo stesso art. 41, comma 5, occorre considerare gli importi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del Segretario, come definiti precedentemente dall’art. 3, comma 2, del CCNL del Segretari del 16/05/2001.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell’art. 41, comma 5, del citato CCNL del 16/05/2001 diversamente conteggiate rispetto a quanto previsto dalla nuova norma, anche se riferite a periodi già trascorsi. E’ fatta salva, tuttavia, l’esecuzione di giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della stessa Legge di Stabilità.

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