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Per l’accesso civico si alza un muro di nome privacy
di Stefano Manzelli

Il cittadino che vuole ottenere l’ostensione completa degli atti di valutazione dei dirigenti municipali deve inoltrare una domanda qualificata all’amministrazione comunale ai sensi della legge 241/1990. Non basta infatti una semplice richiesta di accesso civico formalizzata in riferimento al dlgs 33/2013. Lo ha chiarito il Garante della privacy con il parere n. 147 del 29 luglio 2020. Un utente ha richiesto al responsabile della trasparenza di un comune toscano l’accesso civico a tutti i documenti di valutazione dei dirigenti.

L’amministrazione, dopo aver richiesto un parere ai controinteressati, ha concesso l’accesso limitatamente ai punteggi finali e totali escludendo l’ostensione completa di tutti gli altri documenti. L’interessato ha quindi proposto al responsabile della trasparenza il riesame della vicenda e il comune ha richiesto un parere al Garante ai sensi dell’art. 5/7° del decreto legislativo n. 33/2013.
A parere dell’autorità centrale la risposta del comune è sostanzialmente corretta. I documenti che sono sottoposti ad accesso civico, a differenza di quelli resi disponibili ai sensi della legge 241/1990, «divengono pubblici a chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di riutilizzarli».
In buona sostanza questo amplificato regime di pubblicità non può essere applicato indistintamente a tutti i documenti che in qualche modo sono correlati ai dati personali degli apicali comunali. Il rispetto dei principi di minimizzazione e di limitazione delle finalità previsti dal regolamento europeo sulla tutela del trattamento dei dati personali impongono infatti un necessario bilanciamento degli interessi in gioco. Quindi il comune ha fatto bene a limitare l’accesso civico solo ad una parte di documenti evitando una interferenza ingiustificata nei diritti e nelle liberà dei dirigenti coinvolti.
Resta poi ferma in ogni caso, conclude il parere centrale, la possibilità di ottenere le informazioni omesse effettuando una richiesta qualificata agli atti ai sensi della legge 241/1990, rappresentando in interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridicamente tutelata collegata ai documenti per i quali è stato negato l’accesso.

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