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Appalti pubblici: in presenza di segreti tecnici o commerciali, l’accesso difensivo agli atti di gara è consentito solo nei limiti strettamente necessari alla tutela giurisdizionale

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), l’accesso «alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali» è consentito soltanto nei limiti strettamente necessari alla «difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto». Pertanto, la declaratoria, con sentenza passata in giudicato, di irricevibilità dell’impugnativa degli atti di gara comporta l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’azione ex art. 116 c.p.a. (annulla senza rinvio TAR Marche, sent. n. 121/2019) (cfr. CdS, sez. V, sentt. nn. 4220/2020, 1451/2020 e 7743/2019, tutte in questa Rivista).

Consiglio di Stato, sezione III, 28 settembre 2020, n. 5644

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