28/09/2020 – I documenti dell’anagrafe tributaria sono documenti amministrativi ai fini dell’accesso difensivo degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990!

I documenti dell’anagrafe tributaria sono documenti amministrativi ai fini dell’accesso difensivo degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990!
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25/ 09/ 2020, n.19, n.20, n.21.
Scritto da Roberto Donati 25 Settembre 2020
 
 
Sentenze che, sebbene prendano le mosse da un vicende legata al diritto di famiglia, fissano in maniera puntuale i principi dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, estendendoli anche ai documenti dell’anagrafe tributaria.
Dunque stabilendo una serie di principi generali in materia di accesso agli atti  che vanno molto ben oltre i casi da cui è scaturito il pronunciamento.
In primo grado il Tar aveva accolto il ricorso avverso il diniego di accesso ai documenti contenuti nell’anagrafe tributaria relativi al coniuge.
Il Tar aveva accolto il ricorso nella parte in cui era stato proposto avverso il diniego di accesso alla documentazione di natura finanziaria, dichiarando l’obbligo dell’Agenzia delle entrate di consentire alla parte ricorrente di prenderne visione ed estrarvi copia, ove possibile con modalità telematiche, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura.
Gli appelli dell’Agenzia delle Entrate avverso le decisioni di primo grado censuravano l’erroneità delle sentenze nella parte in cui avevano ritenuto accessibili i dati contenuti nella sezione archivio dei rapporti finanziari dell’anagrafe tributaria senza l’autorizzazione del giudice della causa principale ai sensi dell’art. 492-bis cod. proc. civ., avendo il TAR omesso di considerare il rapporto di specialità intercorrente tra la normativa contenuta negli artt. 492-bis cod. proc. civ. e 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e la disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990.
A seguito degli appelli la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 3643/2019, rimetteva gli atti all’Adunanza plenaria ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm., ponendo le seguenti questioni:
«a) se i documenti reddituali (le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni reddituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990;
b) in caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l’accesso agli atti amministrativi ex lege n. 241/1990 e le norme processuali civilistiche previste per l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo (secondo le previsioni generali, ai sensi degli artt. 210 e 213 del cod. proc. civ.; per la ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia, ai sensi del combinato disposto di cui artt. 492-bis del cod. proc. civ. e 155-sexies delle disp. att. del cod. proc. civ.);
c) in particolare, se il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dalle menzionate norme processuali civilistiche, o anche – eventualmente – concorrendo con le stesse;
d) ovvero se – all’opposto – la previsione da parte dell’ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, escluda o precluda l’azionabilità del rimedio dell’accesso ai medesimi secondo la disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990;
e) nell’ipotesi in cui si riconosca l’accessibilità agli atti detenuti dall’Agenzia delle Entrate (dichiarazioni dei redditi, certificazioni reddituali, contratti di locazione immobiliare a terzi, comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari ed atti, dati e informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria), in quali modalità va consentito l’accesso ai medesimi, e cioè se nella forma della sola visione, ovvero anche in quella dell’estrazione della copia, ovvero ancora per via telematica»
Dopo un’analisi puntuale ed estremamente accurata sulle finalità e modalità del diritto di accesso regolato dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/ 1990, anche in rapporto con gli strumenti di acquisizione dei documenti amministrativi nel processo civile,le tre sentenze ( si riporta per sintesi Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25/ 09/ 2020, n. 21 ) enunciano i seguenti principi di diritto:
(i) «Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990»;
(ii) «L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.»;
(iii) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia»;
(iv) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia».
Sulla base dei principi enunciati, l’Adunanza Plenaria respinge gli appelli dell’Agenzia delle Entrate.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto