28/09/2020 – Concorsi, nessuna discrezionalità sulla equipollenza tra titoli di accesso

Concorsi, nessuna discrezionalità sulla equipollenza tra titoli di accesso
di Pietro Alessio Palumbo
 
 
In breve
L’equivalenza tra titoli di studio deve essere prevista da una norma e non può essere desunta in modo implicito dall’ente in fase di verifica
 
Se il bando di concorso prevede il possesso di uno specifico titolo di studio, questo requisito è da intendersi tassativo. Eventuali equipollenze del titolo possono essere previste solo da specifiche norme; non possono essere frutto di valutazioni «sostanziali» dell’ente che gestisce le procedure. Ai concorsi pubblici neppure è applicabile la cosiddetta «sanatoria legale» – normata per le abilitazioni professionali – secondo cui chi è ammesso alle prove d’esame con riserva, se poi le supera, resta valido vincitore. Con la sentenza 5460/2020, il Consiglio di Stato ha precisato che in ragione delle insite difformità tra i percorsi formativi, nemmeno può essere chiamata in soccorso la cosiddetta «teoria della continenza» secondo la quale un titolo di studio quadriennale – per ciò stesso – ne assorbirebbe uno similare più breve, triennale.
 
 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto