Print Friendly, PDF & Email
Incarichi componenti Consiglio di amministrazione Aziende speciali: principio di gratuità
24Set, 2020 by Redazione
 
Nella Delibera n. 73 del 10 settembre 2020 della Corte dei conti Lazio, viene chiesto un parere in riferimento all’applicazione il principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del Dl. n. 78/2010, degli incarichi ai componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali.
Preliminarmente, la Sezione sottolinea quanto affermato dalla Sezione Autonomie con la Delibera n. 9/2019 che ha espressamente sancito che il Principio della gratuità degli incarichi ai componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali, di cui all’art. 6, comma 2, del Dl. n. 78/2010, si applica nei confronti delle Aziende speciali di cui all’art. 114 del Dlgs. n. 267/2000 che abbiano ricevuto “contributi a carico delle finanze pubbliche” e che tale nozione “non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio”.
La Sezione rileva che, per la soluzione del quesito in esame, sarà dirimente stabilire se le somme percepite da un’Azienda speciale – comunque diverse dal capitale di dotazione iniziale e dalle erogazioni a titolo di contratto di servizio – siano ascrivibili al novero di veri e propri corrispettivi, oppure se le stesse siano riconducibili ad erogazioni finanziarie, anche condizionate, e/o a benefici in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio o di diminuirne quelle passive. La Sezione chiarisce che nel primo caso non troverà applicazione il Principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del Dl. n. 78/2010. Lo stesso troverà invece applicazione nel secondo caso.
Ciò posto, l’Ente, nell’ambito della propria discrezionalità e responsabilità, in base ad un’attenta valutazione della specifica fattispecie e ad un esame scrupoloso degli atti e documenti sottesi alle erogazioni percepite dall’Azienda speciale, sarà tenuto a verificare la reale natura giuridica delle stesse. Ne consegue che, ove tali erogazioni abbiano le caratteristiche di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, sarà applicabile il Principio di gratuità, sancito dall’art. 6, comma 2, del Dl. n. 78/2010, tenuto conto, sia dei Principi espressi nella Delibera n. 9/2019 della Sezione delle Autonomie, sia della giurisprudenza costituzionale, che annovera nella locuzione generale di Enti “che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche”, non solo quelli che ricevono erogazioni finanziarie, bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive.

Torna in alto