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Dipendente pubblico – aspettativa per firmare contratto di lavoro con società privata
Un dipendente ha chiesto all’Ufficio Personale di questo Ente Regionale l’aspettativa non retribuita per 12 mesi, per svolgere altro impiego di lavoro privato. Siamo a richiedere un vostro parere sulla possibilità che un dipendente pubblico possa richiedere l’aspettativa per firmare il contratto di lavoro con una società privata, decidendo poi di rientrare in organico al termine del periodo richiesto.
a cura di Andrea Bufarale
 
Per rispondere al quesito proposto segnaliamo che il C.C.N.L. 21 maggio 2018 Funzioni Locali 2016/2018 (che si applica agli Enti Regionali) negli articoli che riguardano le norme sulle aspettative (dall’art. 39 all’art. 42) non contempla tale fattispecie segnalata e pertanto la posizione che verrebbe ad assumere il vostro dipendente, con due contratti di lavoro all’attivo, uno per la P.A, anche se collocato in aspettativa ed uno con l’azienda privata, appare incompatibile con lo status di pubblico dipendente il quale, sia pure in aspettativa, avrebbe due datori di lavoro, configurandosi l’incompatibilità con la disciplina prevista dall’art. 53D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l’art. 60D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente o in società cooperative, oltre che le specifiche deroghe di legge”.
Detto questo, alla posizione segnalata non sembra potersi applicare neanche la disciplina di cui all’art. 20, comma 10, del medesimo C.C.N.L. 21 maggio 2018 Funzioni Locali 2016/2018 che, riprendendo ed integrando la precedente previsione contrattuale dell’art. 14-bis, comma 9, del CCNL del 6 luglio 1995, (introdotto dall’art. 3 del c.c.n.l. del 13 maggio 1996 e modificato dall’art. 20C.C.N.L. 14 settembre 2000), consente la conservazione del posto senza retribuzione presso l’ente di provenienza al dipendente, a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso un altro ente o amministrazione, per un arco temporale corrispondente pari alla durata del periodo di prova stabilita dal CCNL applicato presso l’ente o amministrazione di destinazione per la considerazione evidente che la disciplina non trova applicazione nel caso in cui al dipendente si applichino contratti di lavoro non sottoscritti in sede ARAN (nella previsione sopra richiamata dell’art. 20, comma 10, C.C.N.L. 21 maggio 2018, è ribadito infatti che tale previsione deve ritenersi applicabile solo nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti comunque ad uno specifico comparto di contrattazione rientrante nella competenza dell’ARAN, che abbia previsto, nella propria disciplina negoziale, un’analoga regolamentazione, anche se di diverso comparto).
Sulla scorta di quanto detto, riteniamo pertanto che il vostro dipendente non possa usufruire dell’istituto dell’aspettativa non retribuita per l’assunzione di attività lavorativa nel settore privato per mancanza di copertura normativa e contrattuale.

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