16/09/2020 – L’ARAN sul riconoscimento del buono pasto al personale turnista della Polizia locale

L’ARAN sul riconoscimento del buono pasto al personale turnista della Polizia locale
 
L’Aran, con una nota del 23 luglio 2020 risponde a un quesito posto da un Comune precisando che ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano (da intendersi sempre come riferita alla prestazione iniziata al mattino, secondo la precisa e formale indicazione contrattuale, al fine di evitare dubbi in proposito) e proseguano, comunque, in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti; a tal fine sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);
In base alla disciplina dei citati art 7, 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 una pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino;
il CCNL, pertanto, si è limitato semplicemente a prevedere la possibilità di corrispondere al lavoratore buoni pasto, in alternativa al servizio mensa, solo in presenza delle precise condizioni generali dallo stesso stabilite;
Spetta al singolo ente, invece, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione anche sulla tipologia del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi;
Sussiste, pertanto, un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro;
Nell’esercizio di tale autonomo potere decisionale, l’ente definisce in via preventiva, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità dei relativi oneri, le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, a tal fine richieste al personale, evitandosi peraltro situazioni che possono dare luogo a forme di disparità di trattamento tra le diverse categorie di dipendenti;
La disciplina dell’art.13 del CCNL del 9.5.2006, non ha inciso in alcun modo sulla complessiva regolamentazione degli artt.45 e 46 del CCNL del t4.9.2000, che hanno precedentemente regolato la materia e che, proprio a conferma della ulteriore vigenza degli stessi, sono stati richiamati in principio della richiamata clausola contrattuale;
Sulla base della suddetta regolamentazione, agli enti del comparto è riconosciuta la possibilità di individuare, in sede di contrattazione integrativa, quelle particolari figure professionali, operanti nelle aree della protezione civile, della vigilanza, dell’area scolastica ed educative e delle attività di biblioteca, che, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione del pasto di durata determinata in via negoziale, in termini di maggiore brevità rispetto a quella prevista nella pregressa disciplina contrattuale; si tratta di un’indicazione esaustiva non suscettibile, pertanto, di ampliamenti in sede di contrattazione decentrata integrativa;
Tale pausa, proprio per evitare ogni incidenza sulla continuità del servizio, potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
L’inciso “fermo restando I’attribuzione del buono pasto” sta a precisare che, ove in presenza dei presupposti previsti, possa trovare applicazione la specifica disciplina dell’art.13 del CCNL del9.5.2006, anche in presenza di una pausa per il pasto ridotta e di una sua collocazione all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro del personale interessato, questo ha comunque diritto al riconoscimento del buono pasto;
Il richiamo alle disposizioni degli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2A00, contenuto nel citato art.13 del CCNL del 9.5.2006, consente di affermare che, nella attribuzione dei buoni pasto, secondo le integrazioni introdotte dalla nuova disciplina, non si può comunque prescindere dalla necessaria esistenza di attività lavorative al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane e, perciò, deve escludersi che possa avvenire anche in occasione di prestazioni rese solo in orario antimeridiano o pomeridiano con prosecuzione anche nelle ore serali e notturne;
Conseguentemente, anche dopo il citato art.13 del CCNL del 9.5.2006, il buono pasto non può essere comunque riconosciuto al personale considerato da tale clausola con l’attuale in mancanza della precisa condizione legittimante considerata dal CCNL e cioè la necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate al mattino, proseguano comunque in orario pomeridiano;
Data la precisa prescrizione contrattuale, non si rinviene pertanto possibile alcuna forma di interpretazione estensiva della stessa, nel senso della dilatazione della portata applicativa fino a ricomprendervi situazioni non espressamente contemplate
Pertanto, per quanto sopra detto, deve comunque escludersi che l’attribuzione del buono pasto possa avvenire anche in occasione di prestazioni non iniziate al mattino, ma rese esclusivamente in orario pomeridiano, anche se con prosecuzione nelle ore serali e notturne;
Neppure è possibile corrispondere un doppio buono pasto nelle ipotesi in cui la prestazione, iniziata in orario antimeridiano, si svolga anche in orario pomeridiano con prosecuzione anche nelle ore serali, in quanto si fratta di fattispecie non considerata in alcun modo dalla disciplina contrattuale;

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