16/09/2020 – Esenzioni Imu a coniugi lontani

Ctp Lecce sulle coppie in comuni diversi
Esenzioni Imu a coniugi lontani
di Sergio Trovato

A differenza dell’Ici, la normativa Imu riconosce l’esenzione per la prima casa a entrambi i coniugi che vivono in comuni diversi. Il legislatore ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti uno dall’altro per motivi di lavoro. Ciascuno può fruire dell’esenzione Imu per la propria abitazione principale, tranne nei casi in cui gli immobili siano ubicati nello stesso comune. In quest’ultima situazione l’agevolazione è esclusa perché si presume che vi sia un intento elusivo. Lo ha stabilito la commissione tributaria provinciale di Lecce, seconda sezione, con la sentenza 945 del 15 luglio 2020. Per i giudici salentini, «ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto». Il legislatore del 2011 si è evidentemente fatto carico di questa nuova situazione e, innovando rispetto alla disciplina dettata in tema di Ici vent’anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l’uno dall’altro, consentendo loro di usufruire dell’esenzione dall’Imu, ciascuno per la propria abitazione principale. Tuttavia, per evitare di premiare comportamenti elusivi, ha «introdotto il limite dell’esenzione per un unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello stesso comune».

La pronuncia dei giudici di merito, però, non è in linea con quanto affermato dalla Cassazione. Anche con recenti pronunce (ordinanza 4166/2020) i giudici di legittimità hanno sostenuto che l’esenzione Imu ha di mira la famiglia. Infatti, se due coniugi risiedono in comuni diversi non hanno diritto entrambi all’esonero dal pagamento dell’imposta, poiché l’agevolazione può essere riconosciuta una sola volta al nucleo familiare. Del resto l’articolo 13 del dl 201/2011, così come l’articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 per l’Ici, dispone che per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ciò comporta, secondo la Cassazione, «la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente».

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