16/09/2020 – ANAC: inopportuno attribuire al RPCT il ruolo di Responsabile delle relazioni sindacali

ANAC: inopportuno attribuire al RPCT il ruolo di Responsabile delle relazioni sindacali
 
(SF) Con la deliberazione 740 del 9 settembre 2019 l’Autorità nazionale anticorruzione esprime l’Inopportunità del contemporaneo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e di Responsabile delle relazioni sindacali.
Nella deliberazione che ripercorre ampi riferimenti, anche ridondanti, sulla normativa e sulle precedenti disposizioni, si rileva che “quanto alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità tra l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quello di Responsabile delle relazioni sindacali si evidenzia, fin da ora, che nell’ordinamento non vi è alcuna norma al riguardo, né l’Autorità ha avuto modo di pronunciarsi sul punto”.
Viene quindi svolta una disamina osservando che il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti, configurandosi quale strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, con il fine di una partecipazione consapevole e una reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi.
E si deduce che in tale sistema, il ruolo di esperto o rappresentante delle relazioni sindacali riveste un’importanza fondamentale. Tale soggetto si interessa, infatti, di tutte le problematiche attinenti al lavoro – quali l’organizzazione, la retribuzione e la formazione del personale – e rappresenta l’amministrazione nel confronto con i sindacati dei lavoratori sulle varie tematiche connesse (retribuzione, ferie, diritti di informazione e consultazione, formazione, pari opportunità, orari), intervenendo anche per la risoluzione delle controversie di lavoro.
Concludendo che l’incarico in questione, che si vorrebbe attribuire al RPCT, può includere, quindi, un’ampia gamma di attività, quali ad esempio: la cura delle problematiche riguardanti il lavoro, la sua organizzazione, la sua retribuzione e la formazione; l’intervento sulle controversie di lavoro; la gestione dei rapporti con i sindacati, e la risoluzione di eventuali conflitti tra questi ultimi e la società, generati da una delle due parti (ad esempio, rivendicazioni salariali, richiesta di turni o straordinari, messa in mobilità del personale ed altro).
Da tutto quanto sopra, afferma l’Autorità, risulta evidente che i compiti di chi gestisce le relazioni sindacali, sia in generale, sia con specifico riferimento alle società, sono molto vasti e comprendono vari e molteplici interessi, coprendo le più diverse vicende dell’agire della società e dei suoi dipendenti. Tra questi interessi, alcuni profili possono riguardare cause in materia di diritto del lavoro, nonché controversie e questioni legate a violazioni delle stesse norme alla cui tutela presidia il RPCT. Basti considerare l’eventualità, peraltro fisiologica, che il RPCT debba contribuire alla predisposizione dei criteri e delle iniziative per la rotazione che coinvolga una parte significativa del personale e che, in tale ipotesi, ci siano delle rimostranze veicolate attraverso le organizzazioni sindacali. In un simile caso il dirigente o funzionario chiamato a ricoprire i due ruoli dovrebbe paradossalmente assumere due ruoli: discutendo sul piano sindacale le doglianze o le richieste mosse dalle associazioni e al contempo facendo valere le proprie valutazioni adottate nell’esercizio di quella speciale funzione di presidio della prevenzione della corruzione.
Ne deriva, quindi, a giudizio dell’ANAC, che il contestuale svolgimento delle funzioni di RPCT e di Responsabile delle relazioni sindacali sia da valutarsi come inopportuno, in quanto si potrebbero verificare interferenze tali da ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interesse tra le due posizioni.
 La deliberazione si conclude rammentando sul punto che ” sono gli organi di indirizzo, preposti alla nomina del RPCT, a dover «disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività» (art. 1, co.7, l.190/2012), motivando le scelte effettuate, anche alla luce di possibili situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere.

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