15/09/2020 – Consiglio di Stato. L’Amministratore deve astenersi al minimo sentore di conflitto di interessi (video sintesi)

Consiglio di Stato. L’Amministratore deve astenersi al minimo sentore di conflitto di interessi (video sintesi)
 
(SF) È quanto ha affermato il Consiglio di Stato (5423/2020) che ha esaminato l’appello a una sentenza del TAR che aveva accolto un ricorso con il quale si evidenziava l’obbligo di astensione di consiglieri comunali in occasione di una deliberazione che coinvolgeva interessi propri, anche se indiretti.
Il giudice di primo grado, inoltre, nell’accogliere il ricorso richiama l’obbligo di astensione previsto dall’art. 51 del codice di procedura civile
Il Comune si appella al Consiglio di Stato invocando una diversa interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 78 del TUEL e contesta l’applicabilità dell’art. 51 del c.p.c., facendo questo esplicito riferimento all’astensione dei giudici.
Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR e ribadisce che l’astensione del Consigliere comunale dalle deliberazioni assunte dall’organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, con la precisazione che il concetto di “interesse” del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione di una delibera. Come emerge dal tenore letterale dell’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 20.
Aggiunge inoltre che la regola generale è che l’amministratore debba astenersi al minimo sentore di conflitto di interessi, reale o potenziale che sia; la deroga divisata per gli atti generali e normativi, oltre a non essere assoluta (perché qualora si profili il concreto interesse personale si ripristina l’obbligo di astensione), è da considerarsi tassativa ed incapace quindi, di incidere sul perimetro della fattispecie ampliandolo internamente.
L’ obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l’amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse.
Afferma inoltre che l’obbligo di astensione, tipizzato dall’art. 51 c.p.c., rappresenta un corollario del principio di imparzialità, sancito dall’art. 97 Cost., di cui, assume portata generale, sicché le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l’attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo.
Neppure può rilevare la circostanza che gli amministratori avessero un rapporto di lavoro od un contratto di locazione con la società beneficiaria, rilevando in base alla disciplina normativa e alla sua interpretazione giurisprudenziale anche un conflitto di interessi meramente potenziale ed essendo comunque legittimo, in base alla giurisprudenza sopra richiamata e integralmente condivisa dal Collegio, il richiamo alla espressa previsione dell’art. 51 c.p.c. che individua tra i presupposto per l’astensione i rapporti di credito e debito con le parti.

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