14/09/2020 – Trattamento dei dati personali: no all’oscuramento delle sentenze se non sussistono motivi legittimi

Trattamento dei dati personali: no all’oscuramento delle sentenze se non sussistono motivi legittimi
 
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»), la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato, riportati sulla sentenza o su altro provvedimento giurisdizionale, dev’essere fondata su «motivi legittimi», e cioè su motivi di opportunità, da valutarsi in relazione alla particolare natura dei dati contenuti nella decisione (ad es., dati sensibili) oppure alla delicatezza della vicenda oggetto del giudizio (nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato l’istanza di anonimizzazione formulata dai legali rappresentanti di alcune società che avevano impugnato gli avvisi di accertamento e i corrispondenti atti di contestazione di sanzioni emessi a seguito di rettifica del valore doganale delle merci importate) (v. anche Cass. pen., sez. VI, sent. n. 11959/2017, in questa Rivista).

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