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Milazzo. Il Comune non risponde per l’assenza dei controlli in considerazione dello stato di dissesto e deficitarietà organizzativa ereditati
 
(SF) Con una sentenza depositata il 10 settembre 2020, la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia, si esprime in merito alla responsabilità originariamente attribuita agli Amministratori locali del Comune di Milazzo per il mancato adempimento del controllo strategico e di gestione, nonostante che le mancanze risalissero alla precedente amministrazione e che l’Ente versasse in condizioni di dissesto, quindi in oggettiva assenza dei bilanci, le cui informazioni erano propedeutiche al riguardo.
Dalla sequenza dei fatti si evince che il giudizio prende le mosse dall’opposizione del Procuratore generale avverso la decisione del giudice monocratico che aveva rigettato il ricorso per l’applicazione della misura pecuniaria (€ 88.312,80) ripartita tra il Sindaco, la giunta e i consiglieri comunali.
Nei confronti degli amministratori era stato contestato l’illecito previsto dall’art. 148, comma 4 del dlgs 267/2000 che attiene alla “assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo” negli anni 2016 e 2017.
Il giudice monocratico aveva rilevato l’insussistenza dell’elmetto soggettivo, sia in considerazione della difficile situazione amministrativa e gestionale del Comune, resa palese dal dissesto formalmente dichiarato, nonché dai commissariamenti che si erano succeduti e dal grave ritardo nell’approvazione degli strumenti finanziari, sia preventivi che consuntivi. Tale situazione non risultava addebitabile ai convenuti, per i quali era difficile l’istituzione del sistema dei controlli, anche perchè non avevano potuto procedere all’approvazione di alcun bilancio.
Il PM contesta tale affermazione ritenendo prevalente l’oggettiva assenza di controlli, indipendentemente dalle condizioni evidenziate.
I giudici, invece, rigettano il ricorso del PM e affermano che la responsabilità sanzionatoria prevista dall’art. 148 può essere contestata a carico degli amministratori solamente in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie e cioè per la mancata approvazione degli strumenti di controllo ovvero per la loro adeguatezza. E aggiungono che, trattandosi di disposizione di carattere sanzionatorio, deve essere considerata di stretta interpretazione e come tale soggetta al principio della tassatività in ordine ai destinatari e in relazione alla condotta imputabile. Conseguentemente, la sanzione proposta non può applicarsi al caso esaminato.
Rientra, invece,  nella competenza degli organi burocratici dell’ente locale, che devono essere individuati nel regolamento dei controlli, dare ad esso esecuzione ed attuazione.
La figura di riferimento responsabile dei controlli interni, è il Segretario comunale, ma ciò non significa che costui non necessiti di personale e di mezzi adeguati ovvero possa in concreto trovarsi nelle condizioni di non potere espletare adeguatamente tali funzioni a cagione di un eccezionale stato di confusione e di crisi amministrativo contabile (stato di dissesto finanziario conclamato; assenza dei propedeutici strumenti di programmazione; inattendibilità delle scritture contabili, ecc.) e di deficitarietà organizzativa (mancanza di figure apicali, carenze del sistema informatici, ecc.), risalenti e difficilmente fronteggiabili dal citato vertice burocratico e degli organi politici dell’ente in così breve tempo rispetto al loro insediamento: tali circostanze, tuttavia, appaiono non adeguatamente contestate dalla pubblica accusa.
In ogni caso, proseguono i giudici, non sembra plausibile sostenere – a meno di non voler trasformare la fattispecie contestata in una forma di responsabilità oggettiva o di interpretare il principio di continuità amministrativa, invocato dall’accusa, in chiave esattamente contraria al principio di responsabilità di mandato canonizzato dalla più recente giurisprudenza costituzionale  – che lo stato di deficitarietà organizzativa, di confusione amministrativa e contabile e di conclamato dissesto finanziario, che gli organi oggi chiamati in giudizio hanno dovuto fronteggiare all’atto dell’insediamento avvenuto nel giugno 2015, possano essere irrilevanti quali circostanze impeditive o comunque pregiudizievoli rispetto all azione propulsiva finalizzata alla corretta implementazione dei controlli interni, la cui omissione viene ad essi rimproverata, quanto meno ai fini della valutazione concernente l’intensità dell’elemento soggettivo (colpa grave).

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