09/09/2020 – Whistleblowing: Anac pubblica il nuovo regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio

Whistleblowing: Anac pubblica il nuovo regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio
di Mauro Alovisio – Avvocato
 
Il fenomeno whistleblowing è in forte crescita nel nostro paese, secondo la relazione annuale di Anac del giugno 2020 si è registrato anche nel corso del 2019, un vero e proprio andamento esponenziale se si considera che si è passati dalle 125 segnalazioni del 2015 alle 873 del 2019, per un totale complessivo di circa 2330 segnalazioni. Le irregolarità segnalate hanno riguardato l’ambito degli appalti, dei concorsi, la gestione delle risorse pubbliche.
L’ Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la Delibera n. 690 del 1° luglio 2020, uno specifico regolamento ad oggetto la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro.
Il sopra citato regolamento sostituisce il precedente ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU – Serie Generale n. 205 del 18.08.2020) ed è in vigore dal 3 settembre scorso.
Il regolamento in oggetto sancisce un salto di qualità nella tutela del dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Il regolamento in esame evidenzia che la ratio della L. n. 179/2017 è la tutela del segnalante, che è assicurata sia garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identità sia azionando il potere sanzionatorio di Anac nei casi di cui al comma 6 dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
La finalità del regolamento è consentire all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche e recepire gli orientamenti delle linee guida e della direttiva europea in materia di whistleblowing.
Il regolamento in esame è utile per razionalizzare le segnalazioni all’Anac si rileva, come nel recente passato molte finivano in archiviazione e per accompagnare i dipendenti nel complesso e delicato profilo,
Il regolamento disciplina quattro tipologie di procedimento:
– il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001);
– il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del comma 6 primo periodo dell’art. 54-bis);
– il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (comma 6 terzo periodo dell’art. 54-bis);
– il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni (comma 6 secondo periodo dell’art. 54-bis).
Il Regolamento si articola in cinque capi. Il primo capo approfondisce il profilo delle definizioni e delle disposizioni generali e introduce, a riguardo, una definizione più ampia di misura ritorsiva rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente.
Per «comportamenti ritorsivi», si intende ora qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest’ultimo. La nuova definizione è coerente con la nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing.
Il primo capo si concentra sulla definizione di comunicazione che ricomprende: la comunicazione di violazioni di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 54-bis fatta in ogni caso all’Autorità, ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell’art. 54-bis, da parte dell’interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale si ritiene siano state commesse tali violazioni.
Le comunicazioni e le segnalazioni sono inoltrate all’Autorità di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell’Anac, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.
Il secondo capo esamina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad Anac ai sensi dell’art. 54-bis, comma 1 e prevede una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti al fine di razionalizzare i processi e accompagnare i funzionari e le amministrazioni in questo complesso percorso.
La segnalazione deve contenere:
a) la denominazione e i recapiti del whistleblower nonché, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l’Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni;
b) i fatti oggetto di segnalazione e l’amministrazione in cui sono avvenuti;
c) l’amministrazione cui appartiene il whistleblower e la qualifica/mansione svolta;
d) una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati (art. 8, secondo comma).
Entro centottanta giorni dall’acquisizione della segnalazione di illeciti, l’ufficio procede al suo esame al fine di valutarne l’archiviazione ovvero la trasmissione ad altro ufficio nonché ad autorità esterne.
Qualora la segnalazione ex art. 54-bis abbia, infatti, ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l’Autorità provvede alla loro immediata trasmissione, con nota a firma del presidente dell’Autorità, alla competente autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione ex art. 54-bis, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dall’art. 54-bis, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001. Il whistleblower è preventivamente avvisato, attraverso l’informativa presente nella piattaforma informatica, o con un apposito comunicato per i segnalanti che non utilizzano la piattaforma, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all’Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.
Il terzo capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. Il regolamento introduce una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive e di regolamentare la facoltà dell’Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione. Inoltre, si è ritenuto di modificare la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità e snellendo l’articolazione del procedimento stesso.
Il procedimento sanzionatorio si conclude, con l’adozione di un provvedimento di archiviazione o, laddove sia accertata la “ritorsione” o la “discriminazione”, con un provvedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto ritenuto responsabile di aver adottato il provvedimento ritorsivo ovvero nei confronti del soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l’omissione ritenuta ritorsiva.
Il quarto capo esamina il procedimento sanzionatorio semplificato che si verifica quando il procedimento è svolto nei casi in cui nell’espletamento dell’attività di vigilanza dell’Autorità e/o sanzionatoria sia riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis.
L’ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, mediante la previsione di una norma transitoria, che il “Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore“.
Il regolamento richiama l’attenzione degli operatori e degli enti sul fatto che il provvedimento conclusivo del procedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità nella sezione dedicata alle segnalazioni di cui all’art. 54-bis dopo la notizia dell’avvenuta notificazione al soggetto responsabile ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell’avvenuta ultima notificazione (art. 18).
Il regolamento specifica che il Consiglio può altresì disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente cui appartiene il soggetto responsabile.
Le amministrazioni devono pertanto porre la massima attenzione agli adempimenti in materia di wistleblowing: il soggetto che segnala deve usufruire all’interno della propria amministrazione di un sistema per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni e deve contare su di una attività di verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT.
Nel corso del 2019 si è registrato, come comunicato da Anac nella relazione annuale del 2020, un primo procedimento sanzionatorio in materia di whistleblowing che si è concluso con l’irrogazione della sanzione minima nei confronti del dirigente di un comune del Casertano, ritenuto responsabile, in qualità di firmatario, dell’adozione di provvedimenti ritorsivi nei confronti di un dipendente che aveva denunciato presunte irregolarità innanzi all’Autorità Giudiziaria.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto