07/09/2020 – Concorso: rettifica in autotutela della graduatoria

Concorso: rettifica in autotutela della graduatoria
04Set, 2020 by Redazione
 
 
*=da giustizia-amministrativa.it
 
Nella Sentenza n. 3537/2020 del Consiglio di Stato, i Giudici hanno affermato che il provvedimento di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico ha natura di atto di autotutela, qualificabile come “di secondo grado” in quanto incidente su un provvedimento sottostante. Tale atto si fonda su un errore che non riguarda l’accertamento dei presupposti dell’agire dell’Amministrazione, l’interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ovvero l’esercizio dell’eventuale discrezionalità, ma che consiste nella mera errata trasposizione nel provvedimento della volontà dell’Amministrazione, per come risultante dallo stesso atto. La sua natura doverosa rende eventuali vizi formali o procedimentali, ivi compreso l’omesso inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies della Legge n. 241/1990. I Giudici hanno esaminato il problema della natura della rettifica di una graduatoria concorsuale, ove effettivamente dipendente dalla necessità di eliminare un errore materiale nell’attribuzione del punteggio dei titoli. La qualifica di atto “di secondo grado”, espressione di autotutela, ne rende doverosa l’adozione, discendendo la stessa dal fondamentale canone di buona fede, cui è informato l’ordinamento giuridico e al quale devono essere improntati i rapporti tra i consociati e la stessa Pubblica Amministrazione, cui l’art. 97 della Costituzione impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento. Ciò implica che eventuali violazioni di norme sul procedimento o sulla forma rientrino nella disciplina di cui al primo alinea del comma 2 dell’art. 21-octies, della Legge n. 241/1990, e non di cui al secondo alinea, senza cioè che si renda necessaria una qualche allegazione probatoria aggiuntiva da parte della Amministrazione procedente. Tale affermazione si apprezza ancor più quando l’arco temporale intercorso tra l’approvazione della prima graduatoria e la sua successiva rettifica è ristretto, evidenziandosi l’unicità della procedura, sviluppatasi senza soluzione di continuità. In tali ipotesi, una volta esplicitata l’esistenza dell’errore materiale, non si rende necessaria una motivazione aggiuntiva in ordine alla sussistenza di esigenze di interesse pubblico diverse ed ulteriori rispetto a quella del ripristino della legalità.

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