30/10/2020 – Non sono nulle le gare non aggiudicate al 31/12

In caso di offerte in scadenza il 22/02/20
Non sono nulle le gare non aggiudicate al 31/12
a cura di Andrea Mascolini

Se non si aggiudica la gara entro fine 2020 la procedura comunque è valida e non scatta la nullità. È quanto ha affermato il Tar Marche con la sentenza del 12 ottobre 2020, n. 584 in merito agli effetti derivanti dalla mancata ottemperanza al termine del 31 dicembre 2020 previsto dall’articolo 8, comma 2 del decreto Semplificazioni (dl n. 76/20 convertito nella legge 120/20). Si tratta della norma che stabilisce, per le procedure di gara con termine di presentazione delle offerte scaduto al 22 febbraio 2020, l’obbligo di emettere il provvedimento di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2020.

Per i giudici si tratta di una norma acceleratoria che se violata non determina conseguenze sul procedimento perché il legislatore avrebbe potuto stabilire expressis verbis che la violazione del termine del 31 dicembre 2020 determinasse l’automatica conclusione delle gare in corso. Ma così non è stato, visto che l’art. 8, comma 2, del dl n. 76/2020, con norma di chiara valenza sollecitatoria, si limita a stabilire che le procedure di gara ancora in itinere vengano portate a termine entro l’anno in corso, mentre il successivo comma stabilisce, in via generale, che entro lo stesso termine del 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti provvedano all’aggiudicazione degli appalti basati su accordi quadro ex art. 54 del dlgs n. 50/2016 ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dal medesimo art. 54. Quindi si tratta di una disposizione che ha valenza «sollecitatoria», cui non si può ricondurre alcuna nullità degli atti di gara in caso di mancata aggiudicazione. Questo perché, laddove la nullità sia vista quale sanzione finalizzata alla tutela della concorrenza, nemmeno il diritto comunitario esige che l’eventuale violazione delle regole in materia di evidenza pubblica sia sanzionata negli ordinamenti degli Stati membri con la nullità. Inoltre perché, considerato che le proroghe e i rinnovi dei contratti pubblici sono pur sempre funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni interessate (il che è a dirsi soprattutto quando i contratti riguardano servizi essenziali), la nullità costituisce sanzione che potrebbe porsi in conflitto logico con il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché eccessivamente penalizzante anche per l’appaltatore privato.

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