30/10/2020 – Contestazione a voce dell’infrazione da parte di un agente di polizia fuori servizio

Contestazione a voce dell’infrazione da parte di un agente di polizia fuori servizio
La Rivista del Sindaco  29/10/2020 Polizia locale
 
Un agente di polizia fuori servizio può contestare anche a voce un’infrazione stradale commessa: per la Suprema Corte risulta infatti del tutto legittimo l’operato di un agente libero dal servizio in divisa, che a bordo della propria autovettura, affianca un veicolo contestando al conducente dello stesso le violazioni commesse. A stabilirlo è la recente ordinanza n. 20529 del 29 settembre 2020 emanata dalla Sezione II Civile della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, un agente di Polizia di Frontiera, fuori servizio ma in divisa, mentre si sta recando a lavoro con la propria automobile aveva affiancato un’altra autovettura condotta da una donna, a cui aveva poi contestato alcune violazioni stradali, in quanto la stessa aveva effettuato ripetute manovre di sorpasso in corrispondenza di curve e dossi ed in presenza di doppia striscia longitudinale continua.
Due giorni dopo l’accaduto, l’agente di polizia aveva redatto due verbali per le infrazioni commesse, avverso i quali la donna proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace, che finiva per rigettare il ricorso, pronuncia confermata anche dal giudice d’appello, stabilendo quanto segue: “gli agenti di polizia, abilitati al servizio di polizia stradale, operano su tutto il territorio nazionale e debbono ritenersi sempre in servizio, tuttavia l’omessa redazione immediata del verbale di contestazione doveva ritenersi giustificata, essendo plausibile che l’agente accertatore, in viaggio per raggiungere il proprio posto di lavoro, non disponesse dei moduli per redigere il verbale”.
Successivamente la vicenda è stata sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, che con l’ordinanza n. 20529/2020 hanno rigettato il ricorso proposto dall’utente stradale. Per i giudici della Suprema Corte la contestazione è considerata immediata anche quando la consegna del verbale non sia contestuale, se il contravventore è stato posto in grado di formulare le proprie osservazioni; nello specifico la Corte ha affermato: “la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, pur se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nel medesimo contesto di tempo, se il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni”. Tale circostanza è rinvenibile nel caso di specie, tenuto conto della dinamica dei fatti e del contenuto dei verbali che riportano “Violazione contestata successivamente oralmente al trasgressore, in quanto libero dal servizio e con veicolo privato”. La parola successivamente, ad avviso dei giudici di legittimità non fa riferimento ad una contestazione differita fatta con la verbalizzazione avvenuta dopo, bensì all’accertamento delle violazioni, già contestate oralmente dall’agente di polizia che aveva affiancato l’autovettura intimato l’ALT manuale alla donna.
 
Articolo di Manuel Casoni

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