30/10/2020 – Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si identifica nella società di leasing

Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si identifica nella società di leasing
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
 
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21612, del 7 ottobre 2020, ha respinto il ricorso di una società nei confronti di un Comune; i giudici di legittimità confermando un orientamento ormai consolidato hanno dato ragione alla tesi del Comune secondo la quale il soggetto passivo IMU è la società di leasing anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.
Il contenzioso tributario
Una società (si trattava di una S.P.A.) ha impugnato il diniego di rimborso dell’IMU pagata per l’anno 2012 ad un ente locale in quanto per tutto l’anno 2012 l’immobile in questione era rimasto nella materiale detenzione del locatario (nel caso in esame si trattava del curatore fallimentare) nonostante il contratto di leasing fosse stato già risolto in data 29.4.2011.
Il ricorso della società contribuente è stato accolto in primo grado.
Il Comune ha proposto appello e la CTR con sentenza depositata nel novembre 1998 ha riformato la sentenza di primo grado rilevando che l’art. 9D.Lgs. n. 23/2011, in caso di locazione finanziaria, individua il soggetto passivo dell’IMU nel locatario per tutta la durata del contratto e pertanto solo finché il contratto stesso dura, essendo ininfluente il momento della riconsegna.
Avverso la predetta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.
Le motivazioni del ricorso
La società nel ricorso in Cassazione lamenta:
– la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36D.Lgs. n. 546/1992. Deduce che la CTR ha ingiustamente accolto la censura relativa al presunto difetto di motivazione mentre la sentenza di primo grado esplicita chiaramente un percorso del tutto condivisibile;
– con il secondo motivo di ricorso la società lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 e dell’art. 1, comma 672L. n. 147/2013. Si deduce che nonostante la risoluzione del contratto di leasing, nel caso in cui il locatore mantenga la detenzione del bene se ne protraggono anche effetti sicché non può dirsi che sia cessata la durata del contratto di leasing stesso.
Le ultime novità in materia di IMU contenute nella legge di Bilancio 2020
La legge di Bilancio 2020, veicolata nella L. 27 dicembre 2019, n. 160, dai commi da 738 a 783, riformano l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.
Il comma 740 chiarisce il presupposto dell’imposta municipale sugli immobili (IMU), vale a dire il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il comma 741 fornisce le definizioni che devono essere utilizzate ai fini dell’applicazione dell’imposta; in particolare la lettera a), in analogia a quanto già previsto dall’art. 2D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riordino della finanza degli enti territoriali, stabilisce che per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, innovando su questo punto, esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
La lettera b) specifica che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Ai sensi del comma 742, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2020, il soggetto attivo dell’imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso, mentre (comma 743) soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Sono, altresì, soggetti passivi il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali, nonché il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione afferma che nella sentenza impugnata si asserisce che la motivazione del giudice di primo grado è carente perché non tiene conto di diversi precedenti giurisprudenziali e non fa corretta applicazione dell’art. 9D.Lgs. n. 23/2011.
Questa norma, osservano i giudici della Cassazione, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, anche se l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Testualmente, infatti, è previsto che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabile a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Osserva la Cassazione che dal chiaro dettato normativo discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individua nella società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.
In concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene.
Per la Corte di cassazione la ritardata riconsegna è fatta idonea a produrre l’obbligazione risarcitoria inter partes, e all’interno di questo rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante ma non può interferire nel rapporto tra e l’ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

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