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Appalti sotto 150 mila euro e interventi analoghi: nuovi chiarimenti dall’ANAC
28/10/2020
 
Negli appalti relativi a lavori di importo inferiore a 150 mila euro, ai fini dei requisiti per poter partecipare al bando di gara, c’è anche l’acquisizione dei certificati di esecuzione di lavori che attestino la realizzazione di interventi analoghi nel quinquennio antecedente la pubblicazione del disciplinare di gara. Ma vale sempre? Risponde l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il parere n. 747/2020.
Bando di gara e ricorso
Un comune siciliano ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale. L’Ati seconda classificata ha proposto ricorso contro l’ati risultata vincitrice. Tra le cose contestate, proprio i Cel, i certificati di esecuzione lavori presentati dall’ati vincitrice. Non solo ci sarebbero fatture con richiamo a categorie di lavori che non risultano coerenti con l’elenco delle fatture trasmesso, ma alcuni lavori si riferiscono a interventi effettuati oltre il quinquennio e quindi non utilizzabili. Il comune però, ha ritenuto sufficienti i Cel trasmessi, eliminando solo quelli inutilizzabili.
Categorie Soa e verifiche
Nel caso di appalti inferiori a 150 mila euro, come in questo esempio, per l’Anac ci sono delle cose da precisare. La prima riguarda la Soa. Si tratta di una certificazione necessaria per dimostrare la capacità dell’impresa a concorrere ed eseguire opere pubbliche. Viene rilasciata da appositi Organismi di Attestazione e dimostra che il concorrente possiede i requisiti necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Soa è una qualificazione che autorizza l’impresa del settore delle costruzioni a concorrere a pubbliche gare d’appalto indette per categorie e classifiche di importo. Secondo l’Anac, la Soa nei bandi di gara è meramente indicativa: “A prescindere dalla categoria di lavori indicata nell’oggetto – scrive l’Anac – le stazioni appaltanti sono chiamate a verificare che i lavori eseguiti possano ritenersi analoghi ai lavori in affidamento e, quindi, idonei a integrare la qualificazione richiesta nella lex specialis di gara. Tale accertamento è rimesso al giudizio discrezionale della stazione appaltante e il rapporto di analogia tra categorie deve trovare un riscontro concreto ed oggettivo nella specificità del contenuto della singola procedura ad evidenza pubblica, rientrando nell’esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante il giudizio sulla similarità tra lavori oggetto del contratto e lavori eseguiti dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando”.
Procedura negoziata e requisiti
Nel caso in cui l’amministrazione comunale ricorra a procedura negoziata, preceduta dalla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, come nel caso specifico, e chieda agli operatori una manifestazione di interesse ai fini di un successivo invito alla procedura, “la giurisprudenza – dice l’Anac – ha rilevato che la cosiddetta fase di prequalifica, costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la stazione appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso proprio mentre solo in fase di presentazione delle offerte è necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati”. Ma, spiega sempre l’Autorità, la verifica della qualificazione del concorrente deve avvenire solo dopo la presentazione delle offerte. L’operatore economico, se non espressamente richiesto dalla lex specialis, non è tenuto a possedere i requisiti al tempi della presentazione della manifestazione di interesse.
Cel, sì o no?
Nel caso analizzato il disciplinare richiedeva “attestazione di qualificazione Soa, in corso di validità, in originale o copia conforme all’originale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara. L’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito è superiore all’importo del contratto da stipulare”. Ma era specificato, che i lavori analoghi fossero stati eseguiti nel quinquennio antecendete la data della lettea di invito. Nel caso analizzato, solo dei Cel di una particolare categoria non erano idonei e non rispettavano quanto richiesto dal disciplinare del bando di gara. L’Anac, ritiene che il ricorso dell’ati seconda classificata sia giusto, ma, come specifica, “non può sostituirsi all’amministrazione aggiudicatrice nella verifica dei Cel, che esprime attività valutativa di natura tecnico-discrezionale”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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