27/10/2020 – Fondazione di partecipazione

Veneto, del. n. 130 – Fondazione di partecipazione
Pubblicato il 26 ottobre 2020

 
Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire  una fondazione con finalità non strettamente rientranti tra quelle istituzionalmente spettanti all’ente, in qualità di socio co-fondatore con un soggetto privato, e quali garanzie di natura economico- patrimoniale possano essere legittimamente assunte per la costituzione della stessa, ove cioò fosse possibile.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 130/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 ottobre, hanno chiarito che:
  • La costituzione della fondazione di partecipazione, come nel caso specifico, è subordinata alle condizioni prescritte dall’art. 1, commi 561 e 562 della legge n. 147/2013, ovvero la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica, deve soddisfare esigenze generali aventi finalità non lucrative e deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l’organo di amministrazione o vigilanza deve essere designato in maggioranza da un ente pubblico. Inoltre l’ente pubblico fondatore dovrà adeguatamente dettagliare nel provvedimento di costituzione di una fondazione di partecipazione le ragioni giuridiche e fattuali a supporto di tale scelta e i criteri di conferimento del patrimonio della predetta fondazione saranno individuati nell’atto di fondazione;
  • L’ente non può in nessun modo accollarsi l’onere di ripianare le perdite gestionali di una fondazione, in quanto spetta alla fondazione stessa farvi fronte con il proprio patrimonio;
  • Il ripiano delle perdite gestionali da parte dell’ente partecipante opera soltanto in caso di partecipazioni strettamente di tipo societario, rimanendo dunque esclusa la partecipazione in fondazioni ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. b) del d.lgs. 175/2016.
Leggi la deliberazione

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