22/10/2020 – Decreto semplificazioni: è ammesso il ricorso alle procedure ordinarie sottosoglia? Parere MIT

Decreto semplificazioni: è ammesso il ricorso alle procedure ordinarie sottosoglia? Parere MIT
21.10.2020 REDAZIONE
 
QUESITO

A seguito dell’entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, si chiede di conoscere:

a) se le modalità di affidamento degli appalti in deroga all’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, previste dall’art. 1, comma 2, del decreto, siano da intendersi come obbligatorie o come facoltative, residuando in quest’ultimo caso la facoltà per la stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte);

b) in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se a tali procedure siano applicabili le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 del prefato art. 1.

RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione.

Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell’art. 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2.

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