22/10/2020 – Anagrafe tributaria senza veli

Consiglio di stato in adunanza plenaria: si applicano le norme sull’accesso del 1990
Anagrafe tributaria senza veli
Il fisco deve dare copia delle carte al coniuge separando
di Antonio Ciccia Messina
 
Anagrafe tributaria senza veli. L’Agenzia delle entrate è tenuta a dare copia delle informazioni in suo possesso al coniuge coinvolto in una causa di separazione. Si applicano le norme sull’accesso ai documenti amministrativi (articoli 22 e seguenti della legge 241/1990). Così ha deciso l’adunanza plenaria del Consiglio di stato con la sentenza n. 19/2020, che apre le banche dati del Fisco a tutti coloro che hanno un diritto da far valere in giudizio. La pronuncia riguarda il coniuge che ha interesse a un assegno di mantenimento o a non pagarlo, ma è estensibile a tutti coloro che hanno un credito, per soddisfare il quale è necessario accertare la situazione reddituale e patrimoniale del debitore. Nel caso specifico una signora ha chiesto la separazione dal marito e un assegno di mantenimento. In parallelo ha chiesto all’agenzia delle entrate di avere copia della documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale, riferibile al coniuge, conservata nell’anagrafe tributaria, comprese le comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all’anagrafe tributaria e conservate nella sezione archivio dei rapporti finanziari, relative alle operazioni finanziarie riferibili allo stesso coniuge. L’Agenzia delle entrate ha negato le copie, ritenendo che, in particolare, per l’archivio dei rapporti finanziari è necessaria l’autorizzazione del giudice investito della causa di separazione. È seguito un contenzioso amministrativo, che è arrivato, considerato che c’erano sentenze di diverso orientamento, sul tavolo del collegio più alto del consiglio di stato. Palazzo Spada ha dovuto rispondere, dunque, alla domanda se il cittadino ha il diritto di avere copie degli archivi dell’anagrafe tributaria. E la risposta è stata affermativa. Nella sentenza si legge, infatti, che è ammesso il cosiddetto accesso documentale «difensivo», cioè quello che ha per oggetto documenti che servono per provare le proprie ragioni in un processo. Il Consiglio di stato ha aggiunto che l’accesso documentale difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari può essere esercitato indipendentemente dal fatto che il codice del processo civile preveda modalità per l’acquisizione di documenti. Lo strumento dell’accesso documentale si aggiunge alle regole dell’istruttoria del processo civile. La sentenza ha anche confermato che questo accesso difensivo ai documenti detenuti dall’anagrafe tributaria può essere esercitato mediante estrazione di copia. I principi formulati dalla sentenza vanno al di là del caso della separazione coniugale. La necessità di avere le notizie relative a situazione patrimoniale e reddituale di una persona emerge non solo nel contenzioso relativo ai rapporti matrimoniali, ma in qualunque contenzioso che abbia aspetti patrimoniali. Si tratterà di dimostrare la necessità di avere i dati e i relativi documenti rispetto al contenzioso e al diritto che si intende far valere. Il requisito della necessità diventa «indispensabilità» se i dati richiesti sono dati sensibili., Ma, una volta appurati questi presupposti, l’amministrazione finanziaria non potrà rifiutare di fornire le copie dei documenti richiesti. Nel dettaglio il Consiglio di stato ha formulato i seguenti quattro principi. Il primo afferma che le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo (articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990). In secondo luogo, l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli articoli 210, 211 e 213 del codice di procedura civile. In terzo luogo l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e 492-bis del codice di procedura civile, nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia. Infine, Palazzo Spada ha confermato che l’accesso alla anagrafe tributaria può essere esercitato mediante estrazione di copia.

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