Print Friendly, PDF & Email
Benefici limitati alla quota posseduta
a cura di Sergio Trovato

Anche con la nuova Imu spettano le agevolazioni agli agricoltori ma, a differenza che in passato, sono limitate alla quota di possesso e non si estendono al contitolare.

I benefici fiscali per i terreni edificabili spettano al coltivatore o imprenditore agricolo limitatamente alla quota posseduta e non possono essere riconosciuti agli altri contitolari che non sono agricoltori. Il comma 743 della legge di bilancio 2020 (160/2019), infatti, limita il diritto a fruirne solo ai soggetti passivi del tributo per la quota di possesso dell’immobile. Il comma 743 stabilisce che, in presenza di più soggetti passivi con riferimento a uno stesso immobile, «ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria». E nell’applicazione dell’Imu va tenuto conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, «anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni».
Dalla formulazione letterale della nuova disposizione sembra emergere che i terreni agricoli sono soggetti a imposizione se i contitolari non hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. La norma va oltre quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione, che in passato ha sempre riconosciuto anche la finzione giuridica di non edificabilità e, quindi, l’intassabilità integrale dell’area, per la parte posseduta da soggetti che non avevano i requisiti di legge, poiché l’agevolazione aveva un’impronta oggettiva e non soggettiva. Il comma 741 della legge 160/2019, lettera d), prevede che per area fabbricabile s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Tuttavia, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali vengono esercitate le attività di coltivazione del fondo, di allevamento di animali e via dicendo.
Le agevolazioni spettano all’agricoltore solo nel caso in cui possieda, di diritto, il terreno. La norma di legge richiede il possesso del bene da parte del titolare, nella sua qualità di soggetto passivo, oltre che la conduzione del terreno da parte dello stesso. Se la conduzione del terreno è effettuata sulla base di un contratto di affitto o di comodato da parte di un soggetto diverso dal proprietario non si ha diritto al trattamento agevolato.

Torna in alto