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Valenza giuridica delle indicazioni di ANCI e CNDCEC in materia di principi contabili
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
Il magistrato istruttore presso la Corte dei conti-Toscana, nell’esaminare i rendiconti di un Comune, come rappresentati nella relazione dell’organo di revisione, ha riscontrato alcune gravi criticità, messe nero su bianco nella delibera 16 luglio 2020, n. 60/2020/PRSP, dalla cui lettura emerge che nel corso dell’analisi è stata riscontrata, tra le altre cose, un’errata determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), rispetto alla quale l’Ente, in sede di contraddittorio cartolare, ha sostenuto la correttezza del proprio operato, che a suo dire sarebbe stato avvalorato dalle indicazioni riportate nello schema di relazione approvata dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC), nonché da alcune interpretazioni dei principi contabili fornite dopo la loro entrata in vigore, tra cui una fornita dall’ANCI-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, difformi rispetto ad un’interpretazione “severa” data al principio da parte della Corte dei conti.
Al riguardo, il Collegio evidenzia come il dato letterale del principio non lasci spazio ad altre interpretazioni (e non per “severità” della Sezione di controllo), e sottolinea come il richiamo alle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti sia privo di pregio, non avendo tali indicazioni alcuna valenza né normativa né interpretativa, formulando le stesse conclusioni per i pareri redatti dall’Anci che, pur rappresentando una “fonte” più autorevole, non possono acquisire valore sostanziale e porsi in contrasto con le interpretazioni fornite dalla Corte dei conti.
La presa di posizione del magistrato contabile più sopra illustrata, impone alcune precisazioni sulla natura e sulla portata giuridica delle indicazioni, pure autorevoli, degli organismi informativo/consulenziali a supporto degli enti locali, come l’ANCI, e/o dei loro organi di controllo, come l’organo di revisione contabile, e quindi, ad esempio, del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti.
Va premesso, tuttavia, che l’ipernormazione a cui il settore della P.A. è sottoposto, determinata dal numero sempre crescente di norme e fonti normative diverse, con relative rettifiche, interpretazioni, aggiunte, correzioni, novellazioni, linee guida, ecc., causa confusione e vuoti interpretativi rilevanti, così che spesso gli operatori tendono a tenere in grande considerazione le indicazioni metodologiche e i suggerimenti di organismi ed associazioni di riferimento come ANCI, la cui attività a servizio degli enti locali è certamente utilissima ed importante, o il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti, organismo di riferimento per l’esercizio della professione.
Ciononostante, occorre però sempre ricordare che si tratta di indicazioni operative, che nulla hanno a che vedere con le fonti del diritto e che, pertanto, non possono mai porsi in contrasto con quanto specificatamente dettato dalla norma.

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