16/10/2020 – Capacità assunzionali con parametri flessibili

La Corte conti Lombardia ha risposto ai dubbi di un comune
Capacità assunzionali con parametri flessibili
di Matteo Barbero

Calcolo della capacità assunzionale secondo parametri flessibili. La Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 125/2020 ha risposto ai dubbi di un comune che chiedeva se, ai fini del calcolo della spesa di personale da rapportare alle entrate correnti sia legittimo considerare a parte l’insieme di voci di cui il sistema previgente stabiliva lo stralcio dalla spesa effettiva di personale (a titolo esemplificativo, compensi Istat, straordinari elettorali, diritti di rogito, incentivi codice contratti, incentivi recupero evasione tributaria, rimborsi incarichi in altri enti).

Come noto, la circolare applicativa del Dipartimento della Funzione pubblica ha assunto una posizione rigida, imponendo di includere l’intero importo degli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’Irap, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
Secondo la Corte dei conti lombarda, invece, spetta all’ente motivare adeguatamente l’inclusione (o l’esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base dei vigenti principi contabili.
Infatti, le norme del «sistema previgente» che, per motivi diversi, stabiliscono «puntualmente un insieme di voci da stralciare dalla spesa effettiva del personale», non travolte dal nuovo sistema di calcolo dello spazio assunzionale, vanno con esso armonizzate. Sarà quindi responsabilità dell’ente locale stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma.

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