Print Friendly, PDF & Email
“Project financing”: possibile la proposta anche su interventi già previsti negli strumenti di programmazione
15Ott, 2020 by Redazione
 
Nella Sentenza n. 611 del 14 settembre 2020 del Tar Genova, i Giudici sottolineano che l’art. 8, comma 5, lett. d) del Dl. n. 76/2020, in vigore dal 17 luglio 2020, ha novellato l’art. 183, comma 15 del Dlgs. n. 50/2016 del Dlgs. n. 50/2016, ammettendo palesemente la possibilità per gli operatori economici di presentare proposte intese anche alla realizzazione di interventi già previsti negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici. Pertanto, consegue che in seguito alla recente modifica normativa, l’opzione espressa, nel caso di specie, dall’Amministrazione per un “project financing” ad iniziativa pubblica non risulta di per sé ostativa alla proposizione di progetti ex art. 183 citato da parte di privati.
I Giudici precisano poi che, in base al vigente quadro normativo, i requisiti per divenire promotore di un’opera pubblica nell’ambito di una procedura di “project financing” ad iniziativa privata devono sussistere già al momento della presentazione della proposta, non potendo essere acquisiti nel corso del procedimento, come si evince sia dal chiaro tenore letterale dell’art. 183, comma 17, del Dlgs. n. 50/2016, sia, a contrario, dal comma 19 dello stesso articolo, il quale consente il recesso di alcuni componenti della compagine proponente solo a condizione che non vengano meno i (già sussistenti) requisiti per la qualificazione (“i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione”).

Torna in alto