15/10/2020 – Requisiti di esercizio dell’attività di noleggio con conducente: Scia edilizia e idoneità della rimessa

Requisiti di esercizio dell’attività di noleggio con conducente: Scia edilizia e idoneità della rimessa
di Michele Deodati – Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
 
Attività di noleggio autobus con conducente: l’inibitoria per mancanza di requisiti
Nel caso affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5725 del 29 settembre 2020, una società cooperativa di trasporto persone ha impugnato il provvedimento emesso dal Comune di divieto della prosecuzione dell’attività, consistente nel noleggio autobus con conducente. A sostegno, l’amministrazione comunale ha addotto l’inidoneità degli spazi dedicati ad autorimessa per irregolarità della scia edilizia a causa della non conformità urbanistica della destinazione dell’appezzamento di terreno.
Il giudice di primo grado: gli effetti della scia edilizia e la consistenza delle opere realizzate
Il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, sull’argomentato presupposto del mancato possesso, da parte della cooperativa, di un’autonoma, adeguata autorimessa e dell’addotta non conformità urbanistica della destinazione dell’appezzamento di terreno indicato dalla ricorrente.
A d avviso del primo giudice, l’esistenza della SCIA edilizia non sarebbe circostanza idonea e sufficiente per l’utilizzo dell’immobile nella destinazione riportata nel titolo edilizio e per il rilascio dell’autorizzazione commerciale, assumendo, a tal fine, valore determinante l’accertamento in concreto della consistenza delle opere realizzate e della compatibilità della destinazione data all’immobile con lo strumento urbanistico. Questo anche in assenza di un formale provvedimento di annullamento e/o revoca in autotutela del titolo edilizio.
La posizione del Consiglio di Stato: Scia e autotutela
Per consolidata giurisprudenza, la sentenza n. 5725 del 29 settembre 2020 ricorda che una volta decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo, la SCIA costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria. E’ dunque illegittima l’adozione, da parte di un’Amministrazione comunale, di un provvedimento repressivo-inibitorio oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione e senza le garanzie e i presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio. Allo stesso tempo, non possono disconoscersi gli effetti abilitativi non formalmente inibiti o rimossi. Ne deriva che, in difetto di formale rimozione, il titolo edilizio in possesso della ricorrente, valido ed efficace, costituiva sufficiente e non disconoscibile condizione di regolarità e legittimità della rimessa a cielo aperto, sotto il profilo edilizio ed urbanistico.
Disciplina generale della Scia
La disciplina generale della Scia è contenuta nell’art. 19L. n. 241/1990, in base al quale ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
A corredo della segnalazione, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli artt. 46 e 47D.P.R. n. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Quando la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni in questione, fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Liberalizzazione delle attività e noleggio con conducente
Sebbene l’attività di noleggio con conducente sia esclusa dall’ambito di applicazione del pacchetto di liberalizzazioni contenute nel D.L. n. 138/2011, ci sono alcune previsioni, generalmente ricollegabili alla libertà di stabilimento, che non possono condizionare l’accesso al mercato degli operatori; segnatamente, sono quelle relative ai limiti territoriali, che nel caso del noleggio con conducente spesso condizionano il rilascio di autorizzazioni alla presenza della sede nel territorio provinciale in cui si trova l’ente competente al rilascio del titolo. Ebbene, anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 5725 del 29 settembre 2020 ha sancito che queste previsioni sono illegittime, in quanto non è possibile negare un’autorizzazione perché il prestatore di servizi non ha una sede in un determinato territorio.
Altre norme di interesse facenti parte del pacchetto di liberalizzazioni sono il D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, il D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva Servizi n. 2006/123/CE, il D.L. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, il D.L. n. 5/2012.
Le condizioni per l’esercizio dell’attività di trasporto su strada di persone
L’esercizio dell’attività di trasporto su strada di persone è disciplinato dal Regolamento dell’unione Europea 21 ottobre 2009 n. 1071 (di recente modificato con Regolamento n. 1055 del 15 luglio 2020), che ha abrogato la direttiva 96/26/CE del Consiglio, allo scopo di dettare una disciplina uniforme, per evitare difformità nella trama normativa adottata dai singoli Stati membri. I requisiti per l’esercizio dell’attività sono indicati all’art. 2, come segue:
a) il “requisito di stabilimento”, ancorato alla disponibilità di una “sede effettiva e stabile in uno Stato membro”;
b) il “requisito di onorabilità”, ancorata alla insussistenza di condanne o sanzioni per infrazioni gravi alla normativa nazionale;
c) il “requisito di idoneità finanziaria”, ancorato alla dimostrazione della capacità di ottemperare agli obblighi finanziari incombenti nel corso dell’esercizio contabile annuale e, di regola, dimostrata dalla disponibilità, sulla base dei conti annuali certificati, di capitali o riserve per un valore di almeno € 9.000 per il primo veicolo a motore utilizzato ed € 5.000 per ogni veicolo a motore supplementare;
d) il “requisito di idoneità professionale”, ovvero il possesso della conoscenza di determinate materie da parte della persona che dirige l’attività di trasporto.
L’art. 16 del Regolamento prevede che ciascuno Stato membro tenga un “registro elettronico nazionale” delle imprese di trasporto su strada che siano state autorizzate da un’autorità competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Con il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 sono state dettate le disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento, disponendo, in particolare l’istituzione del “Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada” (art. 11), l’iscrizione nel quale, all’esito delle prescritte verifiche, “comporta l’autorizzazione per l’esercizio della professione”. Con “disposizioni finali e transitorie”, è previsto che “le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via provvisoria all’esercizio della professione nel territorio nazionale fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.

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