15/10/2020 – Il nuovo DPCM stabilisce le misure urgenti per il contenimento del contagio in vigore dal 14 ottobre fino al 13 novembre

Mascherine, ristoranti e movida: la stretta del Governo
Il nuovo DPCM stabilisce le misure urgenti per il contenimento del contagio in vigore dal 14 ottobre fino al 13 novembre
Di Laura Biarella – Avvocato
Pubblicato il 14/10/2020
 
Il presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, ha firmato, in data 13 ottobre 2020, un ulteriore Dpcm (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data – testo in calce), che impartisce le misure di contenimento del contagio a seguito del rialzo del numero dei contagi, registrato nei primi giorni del mese corrente. Le disposizioni del decreto trovano applicazione a decorrere dal 14 ottobre e sostituiscono quelle di cui al Dpcm 7 agosto, prorogate dal Dpcm 7 settembre, e sono efficaci fino al 13 novembre. Il provvedimento è composto da 12 articoli ed allegati.
 
Sommario
Mascherine all’aperto e al chiuso
L’articolo 1 tratta numerosi e variegate tematiche. Anzitutto, istituisce l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private, come anche in tutti i luoghi all’aperto, ed ad eccezione di quei luoghi ove, per caratteristiche o circostanze di fatto, risulti garantita la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi. L’obbligo in questione risulta escluso per coloro che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l’utilizzo della mascherina.
Mascherine in casa
Lo stesso articolo 1 raccomanda fortemente l’impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie finanche all’interno delle abitazioni private, qualora siano presenti persone non conviventi.
Distanza interpersonale
Viene ribadito l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m.
Soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
Coloro che presentano un’infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5 °, devono restare presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
Attività ludiche ricreative ed educative
Bambini e ragazzi possono accedere a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza, predisposti conformemente alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia virgola, di cui all’allegato 8 del medesimo Dpcm.
Attività sportiva o motoria all’aperto
E’ consentito svolgere detta attività anche presso aree attrezzate e parchi, se accessibili, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva, e di almeno 1 metro per ogni ulteriore attività, e salvo che non occorra la presenza di un accompagnatore per minori o persone non autosufficienti.
Attività sportiva di base e attività motoria in genere
Tali attività, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, risultano consentite, a condizione che vengano rispettate le norme di distanziamento sociale, e senza assembramento alcuno, in conformità con le linee guide a emanate dall’ufficio per lo sport.
Manifestazioni pubbliche
Lo svolgimento è consentito solo in forma statica e a condizione che nel corso delle stesse risultino osservate le distanze sociali e le altre misure del contenimento.
Feste e discoteche
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone. Riguardo le abitazioni private, è fortemente raccomandato evitare feste, come pure evitare di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6. Sono consentite fiere e congressi previa adozione di protocolli.
Scuola
Viene ribadito che le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio, nonché il regolare svolgimento dell’anno scolastico in corso, anche in base alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai del virus elaborate dall’Istituto superiore della sanità, e contenute nell’allegato 21.
Viaggi di istruzione
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, gli scambi o gemellaggi, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle scuole di ogni ordine e grado, restando salve le attività afferenti ai percorsi per le competenze trasversali e di orientamento, come anche i tirocini, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Ristorazione
Le attività dei servizi di ristorazione, che comprendono bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite fino alle ore 24 con consumo al tavolo e fino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo. Resta in ogni caso consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21, e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Le attività in questione restano consentite a condizione che le regioni e le provincie autonome abbiano previamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività rispetto all’andamento della situazione epidemiologica nelle proprie aree, e che individuino protocolli o linee guida applicabili, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore in questione.
Disabili
Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, problematiche psichiatriche e comportamentali, o comunque non autosufficienti o con necessità di supporto, sono autorizzate a ridurre il distanziamento sociale coi propri accompagnatori ed operatori di assistenza, al di sotto della distanza di 1 metro.
Monitoraggio delle misure
Il decreto incarica il Prefetto territorialmente competente, ad assicurare l’esecuzione delle misure, nonché il monitoraggio dell’attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle forze di Polizia, col possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per quanto concerne i luoghi di lavoro, dell’Ispettorato del lavoro e del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e, ove occorra, delle Forze Armate.

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