Print Friendly, PDF & Email
Accesso agli atti – ruolo TARI
E’ pervenuta a questo Ufficio Tributi una richiesta di accesso agli atti ex L. 7 agosto 1990, n. 241, concernente l’estrazione in copia degli elenchi nominativi inerenti il ruolo della TARI emesso da questo Ente nell’anno 2019. Abbiamo dei dubbi circa la legittimità di tale richiesta e pertanto siamo a richiedere un vostro parere se la stessa sia da considerarsi ammissibile o meno ai sensi della normativa vigente e/o della giurisprudenza in materia.
a cura di Andrea Bufarale
 
La materia dell’accesso agli atti è in continua evoluzione a seguito delle modifiche introdotte negli ultimi anni prima dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che ha introdotto l’istituto dell’accesso civico per gli atti soggetti all’obbligo di pubblicazione da parte della PA e successivamente dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. FOIA) che modificando il precedente D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed introducendo l’istituto dell’accesso civico generalizzato ha ribaltato, come noto, l’intero principio della trasparenza amministrativa postulandolo come “accessibilità” totale a tutti i documenti in possesso della Pubblica Amministrazione.
In tale contesto generale si pone la questione posta alla nostra odierna attenzione. Infatti, l’introduzione degli istituti dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato non ha fatto venire meno la fattispecie dell’accesso agli atti di cui all’art. 22L. 7 agosto 1990, n. 241 ma lo hanno “soltanto” affiancato ed ognuno di questi consente una differente forma di accesso ognuna con le proprie peculiarità e particolarità.
Sicuramente la richiesta è stata correttamente formulata, citando quale forma di accesso al ruolo TARI per l’anno 2019 l’art. 22L. 7 agosto 1990, n. 241 in quanto il contribuente è “asseritamente” titolare di un interesse giuridicamente tutelato alla conoscenza della posizione tributaria degli altri soggetti passivi (escludendone pertanto, nel caso di specie, sia l’accesso civico che l’accesso generalizzato).
Fatta questa dovuta premessa, per rispondere al quesito, possiamo far riferimento ad una recente sentenza del Cons. Stato Sez. IV, 1 ottobre 2020, n. 5752 (sezione quarta), riferita ad un caso analogo a quello proposto.
Nella vicenda de quo, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che il ricorrente che chiedeva copia del ruolo tributario per verificare la posizione degli altri contribuenti, non ha interesse a conoscere le posizioni degli stessi ma il diritto di accesso si intende validamente soddisfatto con la consegna in copia dell’estratto nominativo inerente la propria singola posizione e non già quella di tutti quanti gli altri contribuenti (dato il principio generale che la PA opera secondo imparzialità e buon andamento).
Pertanto possiamo affermare che la richiesta del contribuente di estrarre in copia gli elenchi nominativi del ruolo tributario è da respingersi o comunque da intendersi soddisfatta con la consegna allo stesso solamente dell’estratto del ruolo relativo la propria posizione escludendo pertanto la conoscibilità delle posizioni degli altri contribuenti.

Torna in alto