13/10/2020 – Assegno di nucleo familiare INPS – permesso di soggiorno

Assegno di nucleo familiare INPS – permesso di soggiorno
Abbiamo ricevuto una domanda, in data 05/05/2020, per l’assegno di nucleo familiare INPS-comunale relativo all’anno 2020 da parte di un cittadino con permesso di soggiorno scaduto. Contestualmente alla domanda, il cittadino ha presentato la documentazione attestante la richiesta di rinnovo inoltrata alla Questura, con allegato versamento economico dell’imposta prevista. La domanda è stata da noi protocollata ed accettata con riserva. Ad oggi il cittadino non ha ancora ottenuto il permesso di soggiorno dalla Questura. Pertanto, per l’assegno nucleo familiare INPS, come ci si deve comportare? Vale l’accoglimento in attesa dell’esibizione del permesso di soggiorno e per quanto tempo si può tenere in sospeso la domanda?
a cura di Simone Chiarelli
 
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, confermando l’orientamento espresso dal Cons. Stato Sez. IV, 20 maggio 1999, n. 870 e dalla stessa Cass. civ. Sez. I, 23 giugno 1999, n. 6374 con la sentenza Cass. civ. Sez. Unite, 20 maggio 2003, n. 7892, ha affermato il principio della non automaticità della espulsione di un lavoratore straniero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, anche da molto tempo, qualora questi ne abbia già chiesto spontaneamente il rinnovo e la Questura non si sia ancora pronunciata in merito.
La Corte precisa che “la mancata osservanza della prescrizione che richiede la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno un mese prima della sua scadenza è del tutto priva di riflessi sulla validità del permesso, che permane con pienezza di effetti sino alla sua naturale scadenza” ed anzi finché “non siano decorsi almeno sessanta giorni dalla scadenza, dal momento che nell’ambito del termine di tolleranza previsto dalla legge, non si fa distinzione tra lo straniero che abbia presentato tempestivamente la domanda di rinnovo e quello che invece non ne abbia chiesto il rinnovo un mese prima della scadenza” e che poiché inoltre “l’art. 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che il rinnovo del permesso di soggiorno viene rifiutato solo quando manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato” – sostanzialmente non pericolosità, alloggio e reddito – “ne consegue che tali previsioni…non consentono che il rinnovo possa essere rifiutato per la semplice tardiva proposizione della domanda, in mancanza di un’espressa sanzione di irricevibilità della domanda presentata fuori del termine…di tolleranza”.
Anche più recentemente Cass. civ. Sez. I Sent., 5 maggio 2011, n. 9969 ha disposto che lo straniero, che abbia tempestivamente presentato la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno scaduto ha diritto alla permanenza nel territorio dello stato sino alla decisione sull’istanza medesima, munita del titolo complesso costituito dal permesso scaduto e dalla copia della richiesta formata dal richiedente e Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 20 giugno 2016, n. 12713 ha rilevato che ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta unicamente se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato.
Tale principio, ribadito dalla costante giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi applicabile anche in altri contesti laddove il richiedente abbia tempestivamente presentato richiesta di permesso di soggiorno (rinnovo) in tempo utile e lo stesso sia in istruttoria da parte della competente Questura.
Solo l’eventuale diniego potrà avere effetto caducatorio dell’assegno (senza conseguenze retroattive).
In tali casi, prudenzialmente, l’ente erogatore dovrà verificare tramite la Questura l’eventuale conclusione negativa del procedimento.
 
 

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