12/10/2020 – Corte Conti Toscana. Danno all’immagine solo dopo condanna per delitti contro la PA

Corte Conti Toscana. Danno all’immagine solo dopo condanna per delitti contro la PA
 
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale della Toscana, (272/2020) è chiamata a pronunciarsi su di una ipotesi di danno erariale derivante dalla lesione alla immagine della pubblica amministrazione ad opera della condotta tenuta da una dipendente già condannata dalla stessa Sezione per avere, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanze e Contabilità dolosamente riscosso mandati di pagamento artatamente emessi da lei stessa, a suo favore.
Essendo, inoltre, la condotta delittuosa definitivamente accertata con sentenza penale irrevocabile, la Procura contabile è tornata, così, nuovamente sulla vicenda e ha citato nuovamente in giudizio la dipendente, questa volta per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 100.000,00 a titolo di ristoro per il danno all’immagine subito dall’ente di appartenenza, anche in conseguenza della diffusione della notizia avvenuta sui quotidiani.
Tuttavia, mentre l’originario capo di imputazione vedeva la dipendente chiamata per i delitti di cui agli articoli 81, 314, 61 n. 2, 476 c.p., in sede di determinazione concordata della pena, il titolo di reato è stato derubricato in truffa aggrava ai sensi dell’art. 640, comma 2, c.p. e falsità in scrittura privata ex art. 485 c.p..
Nel caso in esame, quindi, la Corte si trova a dovere valutare la possibilità di addivenire ad una condanna per danno all’immagine in virtù di una sentenza penale di condanna per un reato diverso dal delitto commesso dal pubblico dipendente contro la pubblica amministrazione.
Il Collegio, pur consapevole delle aperture di recente manifestate dalla giurisprudenza di questa Corte, in merito alla possibilità di addivenire ad una sentenza di condanna per danno all’immagine anche dopo l’accertamento di un reato diverso da quelli commessi in danno della pubblica amministrazione, ritiene di non poter aderire all’orientamento prospettato dalla Procura.
In merito al risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione è intervenuto il legislatore, con l’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato, in pari data, dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), che ha stabilito come «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.
In tale circostanza il legislatore, nell’individuare i presupposti per l’esercizio dell’azione ha effettuato un espresso rinvio all’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 il quale prevedeva che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei pubblici dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione (previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale) venisse comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti per il successivo avvio, entro trenta giorni, dell’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato, con ciò limitando l’azione erariale per danno all’immagine per i soli delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la PA. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 174/2016, tale disciplina sembra aver subito una trasformazione.
Deve, così, ribadirsi ai fini dell’applicazione del “danno all’immagine”, la necessità di una precedente e pregiudiziale sentenza irrevocabile di condanna per un previsto dal capo I, titolo II, libro II del codice penale, così come implicitamente stabilito anche dal legislatore delegato all’art. 51, comma 7, del decreto legislativo 174/2016. Inoltre, come suggerito dalla Corte Costituzionale e come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Corte conti Toscana 174/2018 – 393/2019), con l’art. 20 della L. 124/2015, il legislatore delegante non ha inteso conferire una delega al Governo utile ad assicurare una revisione sostanziale della fattispecie del danno all’immagine, ma ha voluto delegare unicamente il “riordino e (…) ridefinizione della disciplina processuale concernente (…) i giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti”.

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