02/10/2020 – Il diritto dei candidati invalidi di fruire di tempi aggiuntivi nell’espletamento delle prove scritte concorsuali deve essere effettivo

Il diritto dei candidati invalidi di fruire di tempi aggiuntivi nell’espletamento delle prove scritte concorsuali deve essere effettivo
di Marcello Lupoli – Dirigente P.A.
 
Il diritto dei candidati invalidi di fruire di tempi aggiuntivi nell’espletamento delle prove scritte concorsuali deve essere effettivo. In forza di tanto occorre prevedere l’allocazione degli stessi in apposite aule dedicate “anti brusio”, al fine di evitare che il mancato silenzio da parte degli altri candidati alla scadenza dei tempi previsti per la conclusione della prova interferisca sull’effettivo esercizio del diritto stesso riconosciuto.
E’ questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla sentenza 3 settembre 2020, n. 9318, resa dalla Sezione III Bis del TAR Lazio, Roma.
Il ricorso portato all’attenzione dei giudici amministrativi capitolini è inoltrato da una candidata al corso-concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionali.
In particolare, la ricorrente, dopo aver superato la prova preselettiva prevista, prima dell’espletamento della successiva prova scritta, aveva presentato idonea documentazione comprovante lo status di invalidità civile, in forza del quale poteva fruire di tempi aggiuntivi rispetto alla durata della prova prevista per gli altri candidati.
Tanto premesso, con la doglianza avanzata si evidenziava la difficoltà incontrata nello svolgimento della prova scritta, consistita, tra l’altro, nella mancata previsione di un’apposita aula dedicata alle persone portatrici di handicap che usufruivano di tempi aggiuntivi, circostanza che non aveva consentito di svolgere la prova in modo sereno, atteso che, alla conclusione della stessa da parte degli altri candidati, in occasione della consegna degli elaborati, si era determinata una condizione di brusio, che aveva di fatto compromesso l’effettivo esercizio del tempo extra riconosciuto. Inoltre, veniva censurata la mancata previsione di ausili necessari (quali, ad esempio, nella fattispecie concreta, la mancata possibilità di monitorare lo stato della glicemia attraverso apposita strumentazione, nonostante la documentazione sanitaria prodotta, con conseguente stato d’ansia e malessere che avevano inficiato il livello di concentrazione durante l’espletamento della prova, contribuendo in tal modo a non superare la stessa).
Il mancato superamento della prova scritta da parte della ricorrente ha indotto la stessa a rivolgersi ai giudici amministrativi romani per dolersi della graduatoria dei candidati ammessi agli orali, nonché dei verbali di svolgimento della prova scritta e degli atti prodromici allo svolgimento della prova scritta, con conseguente richiesta di essere ammessa a sostenere comunque la prova orale o, in via subordinata, di annullamento dell’intera prova scritta con ripetizione della stessa. Il tribunale adito, al fine di assicurare il diritto di difesa dei candidati ammessi, aveva disposto, con ordinanza interlocutoria, l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei suddetti candidati.
Con ricorso per motivi aggiunti i rilievi della parte istante avevano riguardato anche la graduatoria delle prove orali, affetta, secondo la prospettazione attorea, di illegittimità derivata oltre che di ulteriori ed autonomi vizi. Anche in tal caso, per le medesime ragioni di cui anzi, i giudici avevano disposto l’integrazione del contraddittorio con le suddette modalità nei confronti dei candidati collocatisi nella graduatoria impugnata con i motivi aggiunti.
La censura avanzata è stata ritenuta in parte degna di accoglimento alla stregua delle considerazioni sviluppate nella parte motiva della pronuncia resa.
Ed invero, i giudici amministrativi aditi prendono le mosse, oltre che dalla specifica previsione recata dalla lex specialis del bando di concorso, dalla disposizione normativa contemplata dall’art. 20L. n. 104/1992, che, nei primi due commi, prevede che ” La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi”.
Balza evidente come la ratio sottesa alla citata disposizione sia da rinvenire nel “consentire che la situazione di handicap non determini una discriminazione nei confronti delle persone che ne sono affette e attraverso la previsione dell’uso di ausili necessari e di tempi aggiuntivi mira a ristabilire una condizione di parità tra tutti i candidati”.
Declinando i suddetti principi nella fattispecie concreta i giudici amministrativi capitolini evidenziano, alla stregua della relazione documentata fornita dall’amministrazione resistente, come sia emerso che la candidata ricorrente avesse indicato e richiesto nella domanda, quale misura di ausilio, esclusivamente di poter usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova scritta, non rappresentando, né in quella sede, né successivamente allorquando veniva contattata dall’amministrazione per concordare gli ausili necessari, la necessità di essere autorizzata all’utilizzo dell’apposita strumentazione atta a monitorare lo stato di glicemia, di guisa che l’agere della commissione non può ritenersi affetto da vizi quando, in sede di svolgimento della prova, ne ha vietato l’utilizzo, non conoscendo previamente la suddetta necessità e non essendo messa nelle condizioni di controllare se l’apparecchio in parola fosse idoneo a memorizzare informazioni o a trasmettere dati.
Disattesa per questo profilo la doglianza avanzata dalla parte ricorrente, a ben diversa conclusione perviene la sentenza in disamina relativamente alla rilevata mancanza di un’aula dedicata per lo svolgimento della prova da parte dei candidati che abbisognavano di tempi aggiuntivi.
Ed invero, prendendo le mosse dalla dichiarazione resa in allegato al verbale d’aula dalla ricorrente e da altri due candidati, i giudici romani osservano che, ancorché la citata disposizione legislativa “non preveda espressamente che per i candidati con condizioni di handicap debbano essere previste delle aule dedicate per lo svolgimento delle prove di concorso, è tuttavia vero che l’Amministrazione debba far uso della discrezionalità, che al riguardo la legge le riserva, individuando le forme più idonee, secondo un criterio di ragionevolezza, per consentire che quello che è un vero e proprio diritto dei candidati nei fatti non risulti poi vanificato, ad esempio perché la fruizione dei tempi aggiuntivi non sia piena ed effettiva, come è avvenuto nel caso di specie”. Ne consegue – argomenta ancora la pronuncia de qua– che “la scelta dell’Amministrazione di accorpare in un’unica aula candidati con esigenze diverse e senza alcuna misura atta a rispettare la necessità di concentrazione dei candidati durante i tempi aggiuntivi, si è rivelata irrazionale e ha comportato che la ricorrente non ha potuto godere pienamente di un diritto che trova il proprio fondamento nel principio costituzionalmente riconosciuto di eguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.)”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il tribunale amministrativo capitolino ritiene che il detrimento arrecato alla parte istante, riconducibile all’esito negativo della prova scritta espletata, possa essere superato solo mediante condanna dell’amministrazione resistente a disporre la reiterazione della prova stessa con modalità tali che consentano di assicurare un’effettiva par condicio dei concorrenti.
In conclusione, l’approdo cui perviene la sentenza in disamina costituisce un precedente di non poco momento per gli aspetti di tipo operativo che le amministrazioni pubbliche dovranno tenere presente in occasione dell’organizzazione delle prove concorsuali.

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