Print Friendly, PDF & Email
L’Agenda per la semplificazione e la ricognizione dei procedimenti amministrativi: nuove scadenze in arrivo
di Mauro Alovisio – Avvocato
 
La legge di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 prevede, all’art. 15, l’adozione entro il 31 ottobre 2020 dell’Agenda per la semplificazione amministrativa per il periodo 2020-2023.
L’Agenda è uno strumento importante per l’attuazione delle politiche di semplificazione prevista dall’art. 24 del D.L. n. 90 del 2014. L’Agenda per la semplificazione contiene le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.
L’Agenda prevede anche la possibilità di sottoscrivere intese ed accordi in sede di Conferenza unificata per il coordinamento delle attività delle diverse amministrazioni interessate, nonché le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione riferisce sul relativo stato di attuazione dell’Agenda entro il 30 aprile di ciascun anno.
L’Agenda per la semplificazione 2015-2017 aveva previsto 37 misure prioritarie di semplificazione (individuate all’esito di un processo di condivisione tra i vari livelli istituzionali di governo, con una interlocuzione con i portatori di interessi) in cinque settori strategici di intervento: la cittadinanza digitale, il welfare e la salute, il fisco, l’edilizia, l’impresa.
L’Agenda è stata aggiornata nel 2017 alla luce degli accordi emersi in sede di Conferenza unificata per l’aggiornamento 2018-2020; il sopra citato aggiornamento 2017-2020 ha avuto una focalizzazione specifica sulle azioni nei settori edilizia ed impresa.
La legge di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 prevede che entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (17 luglio 2020 e quindi entro il 17 dicembre), lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali, devono completare la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare i diversi regimi applicabili.
La sopra citata individuazione riguarda:
a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19 (SCIA) 19-bis (SCIA unica o condizionata) e 20 (silenzio assenso) della L. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea e quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l’autorità competente può adottare un’autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea.
Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all’Unione delle province d’Italia e all’Associazione nazionale dei comuni italiani.
Non viene tuttavia specificato, al fine di rendere concreto lo sforzo complessivo di semplificazione, quali sono le azioni successive all’analisi della ricognizione, quali strumenti e azioni saranno attuate e da parte di chi.
Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’art. 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
Il decreto di semplificazione ha esteso i settori di applicazione dei sopra citati accordi o intese in sede di Conferenza unificata e ha reso generale l’obbligo di adottare i moduli unificati.
Gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimenti dall’estero.
Le disposizioni della legge di conversione in oggetto sanciscono un salto di qualità nel complesso percorso verso la semplificazione, la previsione di scadenze quali: l’adozione dell’agenda entro il 31 ottobre e la ricognizione dei procedimenti amministrativi entro il 17 dicembre costituiscono un prezioso stimolo per le amministrazioni.
Gli interventi di semplificazione esaminati si rendono indispensabili alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e integrano le azioni previste dal decreto rilancio.
Il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio) contiene, infatti, alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l’erogazione di benefici economici, avviati in relazione all’emergenza da COVID-19 (art. 264 D.L. n. 34 del 2020) e prevede, in particolare, fino al 31 dicembre 2020:
– l’ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione;
– una riduzione dei termini per l’esercizio dell’autotutela da parte delle Amministrazioni e la sospensione, salvo che per eccezionali ragioni, della possibilità per l’Amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati;
– semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza
alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19.
Con la medesima finalità, sono introdotte a regime:
– modifiche al D.P.R. n. 445 del 2000 che rafforzano i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed determinano inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci presentate dagli interessati ai benefici;
– modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
– disposizioni in base alle quali nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”. E’ nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA.
Il percorso di semplificazione è segnato: i cittadini, le associazioni e le imprese possono seguire lo stato di avanzamento dell’attuazione dell’Agenda attraverso il sito www.italiasemplice.gov.it e possono partecipare alle attività di monitoraggio mediante: uno spazio, sul sito istituzionale, per commenti sugli interventi in corso, diretto a raccogliere opinioni, segnalazioni di criticità o di buone pratiche; una consultazione telematica permanente, diretta a raccogliere suggerimenti utili alla programmazione di nuovi interventi nell’ambito degli aggiornamenti periodici dell’Agenda.
L’attuazione delle misure è, infatti, sottoposta a specifico monitoraggio finalizzato a esaminare periodicamente lo stato di avanzamento delle iniziative e a verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di ciascuna azione.
Le imprese e associazioni di imprese possono invece seguire le ultime novità sulla modulistica per le imprese sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.

Torna in alto