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Ai sensi dell’art. 227 comma 2 del Tuel il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni. Come chiarito dalla giurisprudenza anche del Giudice d’Appello (cfr. Cons. St., n. 3813 del 2018) il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell’organo di revisione determina un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare. L’eventuale previsione contenuta nel regolamento di contabilità dell’ente che introduce un termine inferiore a 20 (venti) giorni per il deposito della relazione dei revisori deve ritenersi non rilevante, in quanto in base al principio di gerarchia delle fonti prevale la disposizione contenuta nell’art. 227 comma 2 del Tuel. L’art. 141, comma 2, t.u. n. 267 del 2000 ai sensi del quale, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente, ha introdotto un termine acceleratorio, che non è “assistito da alcuna qualificazione di perentorietà”, potendo derivare la grave misura dello scioglimento dell’organo non già dalla mera inosservanza del termine suddetto bensì dalla constatata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell’organo competente, che attesta l’impossibilità, o la volontà del Consiglio di non addivenire all’approvazione (Cons. St., sez. III, n. 4288 del 2020, con la quale sono state condivise le statuizioni recate nella sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, n. 97 del 17 gennaio 2020)

 

 

 

Pubblicato il 09/11/2020

N. 11588/2020 REG.PROV.COLL.

N. 07245/2020 REG.RIC.

Descrizione: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/stemma.jpg

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 7245 del 2020, proposto da Gabriella Sisti, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Forestiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Ciampino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ventre e Gaetano Antonio Ventre, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Parioli n.47/A e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

della delibera del Consiglio Comunale di Ciampino N.34 del 03/08/2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2019.

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ciampino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 la dott.ssa Brunella Bruno ed uditi i difensori come da verbale d’udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto esposto dalle parti nei ricorsi introduttivi e negli scritti difensivi;

 

Premesso che:

– con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Sig.ra Gabriella Sisti – consigliere comunale di Ciampino in carica – ha agito per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale in epigrafe indicata, di approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2019;

– esplicitata la sussistenza della legittimazione ed interesse a ricorrere, la difesa della ricorrente ha dedotto avverso l’atto gravato vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, nello specifico, la lesione delle prerogative consiliari, stanti le tempistiche con le quali la relazione dell’organo di revisione è stata resa disponibile (in data 17 luglio ai Componenti della Commissione Economica – Finanziaria ed ai Capigruppo consiliari ed all’intero Consiglio tra il 20 ed il 21 di luglio), tenuto conto della data di convocazione del Consiglio comunale (24 luglio 2020) e di approvazione della deliberazione (3 agosto 2020), sottolineando, altresì, che neppure a seguito della richiesta inviata al mezzo pec al Presidente del Consiglio comunale, alla luce dei rilievi formulati, è stato disposto un differimento della trattazione ai fini della deliberazione, con l’ulteriore rilievo che anche considerando la notificazione della diffida con la quale il Prefetto di Roma in data 20 luglio 2020 ha intimato l’approvazione del rendiconto entro il termine di venti giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo, la deliberazione avrebbe potuto essere valutata nel rispetto delle tempistiche definite dalla legge;

– il Comune di Ciampino si è costituito in giudizio per resistere al gravame;

– alla camera di consiglio del 28 ottobre 2020, fissata per la trattazione della domanda interinale, il Collegio, valutata la sussistenza dei presupposti per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata, ha, dunque, provveduto agli avvisi ed adempimenti prescritti in conformità alle previsioni dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che:

– il Collegio deve preliminarmente di rilevare la piena sussistenza, nella fattispecie, delle fondamentali condizioni dell’azione, non meritando accoglimento l’eccezione sollevata dalla difesa dell’amministrazione;

– come chiarito dall’univoca giurisprudenza, la legittimazione al ricorso dei consiglieri comunali va riconosciuta quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno, c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 593);

– nella fattispecie le deduzioni della ricorrente involgono direttamente l’esercizio delle sue prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui è titolare;

– il ricorso si palesa fondato;

– risulta comprovata per tabulas dalla documentazione in atti la violazione delle previsioni del d. lgs. n. 267 del 2000 (di seguito TUEL), non essendo neppure in contestazione che la relazione dell’organo di revisione è pervenuta in data 15 luglio 2020, è stata inviata in data 17 luglio ai sedici membri della Commissione economico finanziaria nonché a gli undici Capigruppo Consiliari, inclusa la ricorrente, ed è stata resa disponibile solo successivamente e, segnatamente tra il 20 ed il 21 luglio, a tutti i componenti del Consiglio, mentre la deliberazione gravata è stata approvata il 3 agosto 2020, antecedentemente al termine di venti giorni stabilito dalla normativa primaria di riferimento;

– ai sensi dell’art. 227 comma 2 Tuel, infatti, il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni;

– come chiarito dalla giurisprudenza anche del Giudice d’Appello (cfr. Cons. St., n. 3813 del 2018) il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell’organo di revisione determina un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare;

– giova precisare, peraltro, che lo stesso Statuto comunale, all’art. 90, attribuisce al Collegio dei revisori non solo una funzione di controllo ma anche di indirizzo, sicché l’esame della relazione dallo stesso predisposta non si esaurisce necessariamente nella corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e, comunque, i consiglieri comunali devono essere posti nelle condizioni di svolgere, con la disponibilità dello spatium deliberandi che la legge conferisce loro, un esame congruo, effettivo e consapevole, tanto più considerando che, nella fattispecie, la necessità di un differimento è stata espressamente rappresentata dalla ricorrente con la richiesta inoltrata a mezzo pec ed entro tempistiche tali da consentire, comunque, come di seguito si andrà ad esporre, il rispetto anche del termine assegnato dal Prefetto nella sua diffida (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 1546 del 2018);

– né soccorre, al fine di addivenire a differenti conclusioni, la circostanza che il regolamento comunale abbia previsto per il deposito della relazione un più ridotto termine di dieci giorni antecedenti alla seduta consiliare avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto di gestione, tenuto conto della risalenza del regolamento al 1998 e, dunque, ad epoca antecedente all’entrata in vigore del TUEL e dell’applicazione dei generali principi sulla gerarchia della fonti;

– del pari, neppure è possibile riconnettere positivo apprezzamento alla ricezione della notificazione della diffida prefettizia, giacché, in disparte ulteriori considerazioni, l’amministrazione era nelle condizioni di assicurare il rispetto sia del termine sopra indicato sia di quello assegnato dal Prefetto, non emergendo in atti una indifferibilità correlata all’ottemperanza della diffida in argomento, tanto più che, come chiarito anche di recente dal Giudice d’Appello, l’art. 141, comma 2, t.u. n. 267 del 2000 – applicabile in virtù del richiamo di cui al successivo art. 227, comma 2 bis ed ai sensi del quale “… quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio” – ha introdotto un termine acceleratorio, che non è “assistito da alcuna qualificazione di perentorietà”, potendo derivare la grave misura dello scioglimento dell’organo non già dalla mera inosservanza del termine suddetto bensì dalla constatata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell’organo competente, che attesta l’impossibilità, o la volontà del Consiglio di non addivenire all’approvazione (Cons. St., sez. III, n. 4288 del 2020, con la quale sono state condivise le statuizioni recate nella sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, n. 97 del 17 gennaio 2020);

– in conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso merita accoglimento e per l’effetto la deliberazione impugnata va annullata, salve le successive determinazioni del Consiglio comunale, stante la già rilevata natura non perentoria del termine prefettizio sopra indicato, dovendosi escludere, pertanto, che l’organo consiliare abbia perso il potere di provvedere;

– le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della ricorrente e, per essa, dell’avvocato Raffaele Forestiero dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto annulla la deliberazione impugnata, salve le successive determinazioni del Consiglio comunale, secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna il Comune di Ciampino al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente e, per essa, dell’avvocato Raffaele Forestiero dichiaratosi antistatario, liquidate complessivamente in euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Brunella Bruno

 

Elena Stanizzi

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO

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