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Con orientamento applicativo CFL 108, l’Aran risponde ad un quesito relativo alla possibilità, da parte di un dipendente assunto come Agente di polizia locale ed inquadrato nella categoria C, di svolgere anche mansioni di natura amministrativa, ascrivibili sempre alla categoria C, presso altri uffici dell’Ente.

Dopo avere ricordato l’interpretazione formalistica della nozione di equivalenza di cui all’art.52 del d.lgs. 165/2001 (Corte di Cassazione, sentenze 13941/2009 e 2011/2017), secondo cui tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e l’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro”, l’ARAN evidenzia che la locuzione “in quanto equivalenti” contenuta nell’art.3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999  può essere considerata espressione di una valutazione di equivalenza di tutte le mansioni ascrivibili ad una stessa categoria già formulata a priori dal contratto collettivo nazionale e perciò intesa in senso formale.

L’ARAN quindi statuisce la possibilità di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle del profilo posseduto purché ascrivibili alla medesima categoria secondo la relativa declaratoria professionale come descritta nell’allegato A allo stesso CCNL nel rispetto, ovviamente, degli eventuali specifici requisiti professionali abilitanti previsti per l’esercizio dell’attività di destinazione dalla normativa vigente.

La valutazione di tale equivalenza, nel caso concreto, è stata rimessa ad una questione di natura prettamente gestionale relativa all’esercizio del potere direttivo ed organizzativo datoriale da parte dell’Ente.

La valutazione dell’equivalenza delle mansioni costituisce una questione di natura prettamente gestionale relativa all’esercizio del potere direttivo ed organizzativo datoriale da parte dell’Ente

 

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