27/11/2020 – Falsa attestazione dei requisiti di assunzione

La Corte di cassazione lavoro con l’ordinanza n. 22673/2020  ha accolto il ricorso di una Pa contro la sentenza con cui era stata condannata a risarcire una candidata, depennata da una graduatoria a seguito della sopravvenuta scoperta della mancanza dei requisiti richiesti.

«Il determinarsi di falsi documentali (articolo 127 lettere Dpr 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (articolo 75 Dpr 445/2001) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando queste infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pa».

La Cassazione ha ritenuto che l’articolo 75 del Dpr 445/2000, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la non veridicità del contenuto comporta la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, operi ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio.

ALLEGATO:

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