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Corte di Cassazione, SS.UU., 20/10/2020 n. 22811

 

 

 

La discrezionalità delle scelte amministrative non impedisce il sindacato della Corte dei conti.

 

E’ infondata la questione di difetto di giurisdizione in relazione al preteso sindacato della Corte dei conti su scelte discrezionali della pubblica amministrazione, avendo esso riguardato non le scelte proprie del potere discrezionale, ma l’uso del potere in modo non conforme al dovere di diligente cura degli interessi dell’ente, e quindi causativo di un pregiudizio diretto al patrimonio dell’ente medesimo sotto il profilo del mancato introito di canoni concessori (fattispecie riguardante la scelta della Soprintendenza di concedere gratuitamente l’uso di una porzione del Giardino di Boboli ad una associazione per lo svolgimento di spettacoli culturali). La discrezionalità amministrativa (che postula la possibilità di scelta tra condotte tutte consentite da una disposizione di legge) non può essere invocata al fine di escludere il sindacato della Corte dei conti, ove l’esercizio in concreto di tale discrezionalità si risolva in una condotta del Soprintendente in violazione della disciplina normativa che, ai fini della valorizzazione del bene appartenente al patrimonio culturale, imponeva, per la concessione in uso di spazi del bene stesso, l’applicazione del canone. La valutazione operata, nella specie, dalla Corte dei conti non ha avuto, dunque, ad oggetto il “merito” della concessione in uso degli spazi del parco storico della città di Firenze, ossia un controllo volto a sindacarne l’utilità, bensì, unicamente, la verifica della conformità a legge dell’atto posto in essere, sotto il profilo del rispetto della disciplina sulle esenzioni dal pagamento del canone concessorio e dei principi in tema di valorizzazione dei beni culturali.

ALLEGATO:

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